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La Circolare Assonime n. 11 del 13 aprile 2026 offre una lettura sistematica dell’evoluzione del CBAM alla luce delle recenti modifiche normative, fornendo indicazioni utili per comprendere come il meccanismo entrerà a regime dal 2027.
Il CBAM passa, dunque, da fase sperimentale a strumento strutturale, con impatti concreti sull’operatività e sui costi delle imprese.
CBAM: dalla fase transitoria al regime definitivo
Durante il periodo transitorio disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/956, gli operatori hanno gestito obblighi prevalentemente dichiarativi, senza effetti finanziari diretti.
Con l’entrata a regime, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2083, il meccanismo cambia natura, il CBAM diventa un sistema che incide direttamente sul costo delle importazioni attraverso il prezzo del carbonio.
Non si tratta più solo di raccogliere dati, ma di gestire un nuovo costo industriale, destinato a riflettersi lungo la filiera.
Soggetti coinvolti e organizzazione interna: un tema non più solo doganale
La Circolare evidenzia l’ampliamento del perimetro soggettivo e il rafforzamento delle responsabilità operative.
Elemento centrale è la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato (DAC): senza questa abilitazione, dal 2027 non sarà possibile importare merci soggette al meccanismo.
Parallelamente:
- viene esteso il ruolo dei soggetti coinvolti (inclusi gruppi societari e operatori in regimi particolari);
- il rappresentante doganale indiretto può assumere un ruolo attivo nella gestione degli obblighi, con responsabilità diretta in caso di non conformità.
Il CBAM esce, quindi, dall’ambito strettamente doganale e diventa un tema che coinvolge organizzazione aziendale, processi e responsabilità interne.
Semplificazioni e nuovi obblighi: attenzione alla gestione operativa
Tra le principali novità analizzate da Assonime vi è l’introduzione della soglia de minimis basata sul volume annuo di merci importate.
Si tratta di una semplificazione solo apparente; la soglia richiede comunque un monitoraggio continuo, poiché il suo superamento comporta l’ingresso immediato nel regime pieno.
Inoltre, la possibilità di utilizzare valori predefiniti per il calcolo delle emissioni, alternativa alle emissioni effettive, introduce una scelta operativa rilevante:
- semplificazione gestionale da un lato;
- possibile aumento del costo dall’altro.
A ciò si aggiunge la prospettiva di estensione del CBAM ai prodotti finiti, destinata ad ampliare ulteriormente il numero di operatori coinvolti.
Impatto economico: il vero nodo per le imprese
Il passaggio al regime definitivo segna l’introduzione degli obblighi finanziari legati al carbon pricing, rappresentando il principale elemento di impatto.
Come evidenziato da Assonime, gli effetti complessivi sono ancora in fase di assestamento, ma una dinamica è già evidente, i maggiori costi tenderanno a trasferirsi lungo la catena del valore.
Per le imprese, questo implica la necessità di:
- valutare l’impatto sui margini;
- rivedere le strategie di approvvigionamento;
- integrare il CBAM nei processi decisionali.
La lettura della Circolare conferma un punto essenziale, il CBAM non è più un adempimento accessorio, ma un elemento destinato a incidere in modo strutturale sull’attività d’impresa.
Il vero discrimine non sarà tanto la conoscenza della norma, quanto la capacità di tradurla in gestione operativa e controllo dei costi.