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Credito d’imposta software: cosa sapere ora che è stato sostituito dall’Iperammortamento

software

In questo articolo:

Il credito d’imposta per l’acquisto di software non è più una misura attiva: è stato abrogato dal 1° gennaio 2025. Dal 2026, però, gli investimenti in software destinati alla trasformazione digitale possono rientrare nel nuovo Iperammortamento, che riconosce una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile fino al 180%.

Non tutti i software sono automaticamente agevolabili. Per accedere al beneficio è necessario verificare che il bene immateriale rientri nelle categorie previste dal nuovo Allegato V, sia correttamente contabilizzato e rispetti le condizioni tecniche e documentali stabilite dalla normativa. 

Il credito d’imposta software non esiste più

Il credito d’imposta destinato agli investimenti in software e altri beni immateriali 4.0 è stato abrogato dalla Legge di Bilancio 2025. Di conseguenza, per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 non è più possibile accedere alla misura prevista per i beni dell’ex Allegato B della Legge 232/2016.

Negli anni precedenti, il credito aveva consentito alle imprese di recuperare una parte del costo sostenuto per l’acquisto di software funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Le aliquote e i limiti di investimento sono cambiati più volte:

  • nel 2020 il beneficio era pari al 15% del costo; 
  • nel 2021 e nel 2022 l’aliquota è stata elevata al 20%; 
  • nel 2023 è scesa al 20% per gli investimenti previsti dalla relativa disciplina; 
  • nel 2024 il credito è stato riconosciuto secondo le aliquote e i limiti stabiliti per i beni immateriali 4.0; 
  • dal 1° gennaio 2025 la misura non è più disponibile per i nuovi investimenti. 

L’abrogazione del credito d’imposta software non ha però eliminato ogni forma di agevolazione per i beni immateriali. Con il decreto attuativo sull’Iperammortamento 2026, il legislatore ha introdotto un meccanismo differente, basato non più su un credito compensabile in F24, ma sulla maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile del software.

L’Iperammortamento 2026 sostituisce il credito d’imposta software

La nuova misura cambia radicalmente il meccanismo dell’agevolazione. Non riconosce infatti un credito fiscale da utilizzare in compensazione tramite modello F24, ma consente di aumentare il valore fiscale del bene ai fini dell’ammortamento. In altre parole, l’impresa potrà dedurre fiscalmente un importo superiore rispetto al costo effettivamente sostenuto, ottenendo un beneficio distribuito lungo il periodo di ammortamento del bene. 

Come funziona

L’Iperammortamento prevede una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni materiali e immateriali che rispettano i requisiti previsti dalla normativa.

Per i beni immateriali compresi nel nuovo Allegato V, tra cui specifiche categorie di software Industria 4.0, la maggiorazione è riconosciuta secondo un sistema a scaglioni:

  • 180% della quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro
  • 100% della quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro
  • 50% della quota compresa tra 10 e 20 milioni di euro

La misura riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

È importante precisare che la maggiorazione del 180% non coincide con il risparmio fiscale ottenuto dall’impresa. La percentuale si riferisce all’incremento del valore fiscalmente ammortizzabile del bene: il beneficio economico effettivo dipenderà quindi dal regime fiscale applicabile e dalle quote di ammortamento dedotte negli anni.

Quali software possono rientrare nell’Iperammortamento

L’Iperammortamento non si applica indistintamente a tutti i software acquistati dall’impresa. Per accedere all’agevolazione, il bene immateriale deve rientrare nelle categorie previste dal nuovo Allegato V e risultare funzionale ai processi di trasformazione digitale e tecnologica dell’azienda.

La valutazione non può quindi basarsi soltanto sul nome commerciale del software. Al contrario, è necessario verificare le caratteristiche della soluzione, le funzionalità effettivamente utilizzate, il ruolo all’interno del processo produttivo e il rispetto delle condizioni tecniche e contabili previste dalla normativa. 

Il nuovo Allegato V

Il nuovo Allegato V riprende e aggiorna il perimetro dei beni immateriali precedentemente compresi nell’Allegato B della Legge 232/2016.

Tra le soluzioni che possono rientrare nell’agevolazione figurano:

  • sistemi MES, utilizzati per monitorare e gestire le attività produttive; 
  • piattaforme PLM, dedicate alla gestione del ciclo di vita del prodotto; 
  • sistemi ERP industriali, quando direttamente collegati ai processi produttivi; 
  • piattaforme IoT per la raccolta e lo scambio dei dati; 
  • soluzioni basate sull’intelligenza artificiale
  • applicazioni di realtà aumentata
  • sistemi di digital twin
  • software di cybersecurity industriale

L’appartenenza a una di queste categorie non determina però automaticamente l’ammissibilità. Un ERP, ad esempio, può essere rilevante quando supporta attività industriali e processi integrati, mentre un gestionale utilizzato esclusivamente per funzioni amministrative ordinarie potrebbe non rientrare nel perimetro dell’agevolazione.

Software agevolabili e software esclusi

Sono potenzialmente agevolabili i software che svolgono una funzione concreta nei processi di produzione, controllo, integrazione, automazione o sicurezza industriale e che risultano riconducibili alle categorie dell’Allegato V.

Restano invece esclusi:

  • i software gestionali generici; 
  • le applicazioni prive di un collegamento con i processi industriali; 
  • i servizi software acquistati in abbonamento e non capitalizzati a bilancio; 
  • i normali canoni SaaS contabilizzati come costi di esercizio. 

Un punto decisivo riguarda infatti il trattamento contabile dell’investimento. Per accedere all’Iperammortamento, il software deve essere capitalizzato a bilancio come immobilizzazione immateriale. Un abbonamento SaaS ricorrente, normalmente registrato come costo periodico, in genere non presenta quindi i requisiti necessari.

Questo significa che la modalità di acquisizione del software è importante quanto le sue funzionalità. Prima di considerare l’investimento agevolabile, l’impresa deve analizzare il contratto, i diritti acquisiti e il relativo trattamento contabile.

Credito d’imposta software e Iperammortamento: quali sono le differenze

Sebbene entrambe le misure abbiano l’obiettivo di incentivare gli investimenti in tecnologie per la trasformazione digitale, il credito d’imposta software e il nuovo Iperammortamento funzionano in modo diverso.

Il cambiamento principale riguarda la natura dell’agevolazione. Il credito d’imposta generava un credito fiscale utilizzabile in compensazione tramite modello F24, mentre l’Iperammortamento aumenta il valore fiscalmente ammortizzabile del bene, producendo un beneficio distribuito nel tempo attraverso le quote di ammortamento. Cambiano, inoltre, le modalità di accesso, la documentazione richiesta e il riferimento normativo per i beni agevolabili. 

Aspetto Credito d’imposta (fino al 2024) Iperammortamento (dal 2026)
Natura Credito fiscale, compensabile in F24 Maggiorazione del costo ammortizzabile
Beneficio 10-50% a seconda dell’anno Fino al 180% (a scaglioni)
Liquidità Immediata, in 3 quote annuali Differita, sugli anni di ammortamento
Elenco beni Allegato B, L. 232/2016 Allegato V, L. 199/2025
Accesso Comunicazione al MISE Comunicazione alla piattaforma GSE
Stato Abrogato dal 1/1/2025 Operativo, investimenti 2026-2028

Come accedere all’Iperammortamento per il software

L’impresa deve seguire un preciso iter amministrativo e predisporre la documentazione richiesta dalla normativa.

Il primo passo consiste nel verificare che il software sia effettivamente agevolabile, che l’investimento rispetti i requisiti previsti dalla legge e che il bene sia correttamente contabilizzato come immobilizzazione immateriale. Solo successivamente è possibile procedere con gli adempimenti necessari per ottenere l’agevolazione.

In particolare, il nuovo Iperammortamento prevede:

  • la comunicazione telematica attraverso la piattaforma GSE, operativa dal 12 giugno 2026, che sostituisce le precedenti modalità di comunicazione previste per il credito d’imposta Transizione 4.0; 
  • la predisposizione della documentazione tecnica a supporto dell’investimento; 
  • la perizia tecnica asseverata, necessaria per attestare che il software possiede le caratteristiche previste dal nuovo Allegato V, soddisfa i requisiti tecnici richiesti dalla normativa ed è correttamente interconnesso ai sistemi aziendali. 

Considerata la complessità dei requisiti tecnici, fiscali e documentali, è consigliabile verificare fin dalla fase di progettazione dell’investimento la corretta classificazione del software e la documentazione da predisporre. Un’analisi preventiva consente infatti di ridurre il rischio di contestazioni e di gestire correttamente l’intero iter di accesso all’agevolazione.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L’Iperammortamento può essere cumulato con altre misure di sostegno agli investimenti, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa e non si determini un doppio finanziamento dei medesimi costi.

In particolare, la misura è cumulabile con la Nuova Sabatini e con il credito ZES Unica. In questi casi, tuttavia, la base di calcolo dell’Iperammortamento deve essere determinata al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per il medesimo investimento, secondo quanto previsto dalla Legge n. 199/2025. 

Non è invece possibile cumulare l’Iperammortamento con il credito d’imposta Transizione 4.0 riferito allo stesso investimento. La normativa esclude infatti la possibilità di beneficiare contemporaneamente delle due agevolazioni sui medesimi costi ammissibili. 

Prima di pianificare un investimento è quindi opportuno valutare attentamente il quadro complessivo degli incentivi disponibili. Un’analisi preventiva consente di individuare la combinazione più vantaggiosa delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti di cumulabilità previsti dalla normativa e delle eventuali intensità massime di aiuto applicabili.

FAQ

No. Il credito d’imposta per gli investimenti in software e beni immateriali 4.0 è stato abrogato dal 1° gennaio 2025. Per i nuovi investimenti non è quindi più possibile accedere a questa misura. 

Dal 2026 gli investimenti in software 4.0 possono beneficiare del nuovo Iperammortamento, che prevede una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile fino al 180%, secondo gli scaglioni previsti dalla normativa. A differenza del precedente incentivo, non si tratta di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ma di una maggiorazione del costo deducibile negli anni di ammortamento. 

In linea generale no. I normali servizi Software as a Service (SaaS) acquistati in abbonamento non rientrano nell’Iperammortamento se sono contabilizzati come costi di esercizio. Per accedere all’agevolazione, il software deve infatti essere capitalizzato a bilancio come immobilizzazione immateriale e rispettare i requisiti previsti dal nuovo Allegato V.

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