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Con l’entrata nel regime definitivo del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), il sistema europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere introduce nuovi obblighi operativi per le imprese che importano determinati beni nel mercato dell’Unione europea.
Il meccanismo, istituito dal Regolamento (UE) 2023/956, nasce con l’obiettivo di ridurre il rischio di carbon leakage e garantire che i prodotti importati riflettano un costo del carbonio equivalente a quello sostenuto dai produttori europei nell’ambito del sistema EU ETS.
Nella fase iniziale del meccanismo, avviata nell’ottobre 2023, le imprese sono state chiamate principalmente a raccogliere e comunicare dati sulle emissioni incorporate nei beni importati.
Con l’avvio del regime definitivo, tuttavia, il sistema assume una dimensione pienamente operativa.
L’importatore in questo contesto passa dall’essere un soggetto che trasmette informazioni, a diventare il responsabile della dichiarazione CBAM, della corretta quantificazione delle emissioni incorporate e della restituzione dei certificati CBAM corrispondenti.
Questo cambiamento introduce nuove procedure, nuovi strumenti digitali e un sistema di responsabilità più articolato.
L’impresa che importa beni soggetti al meccanismo deve infatti ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato, utilizzare il CBAM Registry europeo per la gestione delle dichiarazioni e garantire la tracciabilità delle emissioni lungo la supply chain internazionale.
Da importatore a dichiarante CBAM autorizzato
Nel regime definitivo del CBAM, l’importazione di beni coperti dal meccanismo è consentita esclusivamente agli operatori che hanno ottenuto lo status di dichiarante CBAM autorizzato.
Questa figura rappresenta il soggetto responsabile della presentazione della dichiarazione annuale e della gestione degli obblighi finanziari associati al sistema.
L’autorizzazione deve essere richiesta all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impresa è stabilita e avviene attraverso una procedura digitale gestita a livello europeo.
La normativa di riferimento stabilisce che possono ottenere questo status:
- importatori stabiliti nell’Unione europea
- rappresentanti doganali indiretti che operano per conto di operatori non stabiliti nell’UE.
Una volta autorizzato, il dichiarante assume una serie di responsabilità specifiche.
Tra queste rientrano la presentazione della dichiarazione CBAM annuale, la comunicazione delle emissioni incorporate nei beni importati e l’acquisto dei certificati CBAM necessari a compensare tali emissioni.
L’introduzione di questa figura modifica quindi il ruolo dell’importatore, che diventa un attore centrale nel sistema di monitoraggio delle emissioni legate al commercio internazionale.
Registrazione CBAM e utilizzo del CBAM Registry
Il funzionamento del sistema CBAM si basa su una piattaforma digitale centralizzata: il CBAM Registry.
La piattaforma rappresenta l’infrastruttura informatica attraverso cui vengono gestiti tutti gli adempimenti legati al meccanismo.
Attraverso il registro, le imprese possono:
- presentare la richiesta di autorizzazione come dichiarante CBAM
- gestire le dichiarazioni annuali
- monitorare le emissioni dichiarate
- acquistare e restituire certificati CBAM.
La procedura di autorizzazione avviene tramite il Authorisation Management Module (AMM), un modulo specifico integrato nel registro che consente alle autorità nazionali di valutare le richieste presentate dagli operatori economici.
Il CBAM Registry svolge quindi una funzione fondamentale non solo per la gestione amministrativa del sistema, ma anche per la tracciabilità delle informazioni relative alle emissioni incorporate nei beni importati.
Il ruolo dell’EORI nella gestione della dichiarazione CBAM
All’interno dell’architettura del CBAM, il codice EORI (Economic Operators Registration and Identification) assume un ruolo centrale.
Questo identificatore, già utilizzato per tutte le operazioni doganali nell’Unione europea, diventa il collegamento tra le attività di importazione e il sistema di reporting climatico previsto dal CBAM.
Ogni dichiarazione CBAM è infatti associata all’EORI del dichiarante autorizzato.
Ciò consente alle autorità doganali e alla Commissione europea di collegare le operazioni commerciali registrate nei sistemi doganali con i dati relativi alle emissioni incorporate nei beni.
Questo collegamento consente controlli incrociati tra:
- flussi di importazione
- emissioni dichiarate
- certificati CBAM acquistati e restituiti.
L’integrazione tra sistemi doganali e reporting climatico rappresenta uno degli elementi più innovativi del meccanismo e contribuisce a rafforzare la trasparenza delle catene di approvvigionamento globali.
Gestione delle deleghe CBAM e coordinamento con intermediari doganali
Nella pratica operativa, molte imprese si affidano a spedizionieri o rappresentanti doganali per la gestione delle formalità di importazione.
Anche nel contesto del CBAM è possibile delegare alcune attività operative a questi soggetti.
Le deleghe possono riguardare, ad esempio:
- la gestione delle procedure doganali
- la trasmissione delle informazioni relative alle importazioni
- il supporto nella raccolta dei dati necessari alla dichiarazione.
Tuttavia, la normativa prevede che la responsabilità finale della dichiarazione CBAM rimanga in capo al dichiarante autorizzato.
Questo significa che eventuali errori nella quantificazione delle emissioni o nella restituzione dei certificati CBAM ricadono sull’importatore.
Di conseguenza, le imprese devono assicurare un adeguato coordinamento tra funzioni aziendali e operatori esterni coinvolti nelle operazioni di importazione.
Gestione dei dati e tracciabilità delle emissioni incorporate
Uno degli aspetti più complessi della dichiarazione CBAM riguarda la raccolta delle informazioni sulle emissioni generate durante la produzione dei beni importati.
Per compilare correttamente la dichiarazione, l’importatore deve ottenere dai propri fornitori dati dettagliati relativi a:
- emissioni dirette derivanti dal processo produttivo
- emissioni indirette legate al consumo energetico
- metodologia di calcolo utilizzata.
Queste informazioni devono essere affidabili, documentate e verificabili.
Nel regime definitivo, la normativa prevede che i dati utilizzati nella dichiarazione possano essere soggetti a verifiche indipendenti da parte di organismi accreditati.
Il CBAM introduce quindi un nuovo livello di trasparenza nelle catene di approvvigionamento globali, trasformando le emissioni incorporate in un elemento strutturale della compliance commerciale.
Rischi operativi e responsabilità dichiarative
La complessità del sistema CBAM espone le imprese a diversi rischi operativi.
Tra i più rilevanti vi sono:
- errori nei dati forniti dai produttori extra europei
- mancanza di informazioni complete sulle emissioni incorporate
- incoerenze tra dati doganali e dati dichiarati nel CBAM Registry
- errata gestione dei certificati CBAM.
Poiché il sistema collega le dichiarazioni alle operazioni doganali registrate tramite EORI, eventuali discrepanze possono essere facilmente individuate dalle autorità competenti.
Per questo motivo, molte imprese stanno sviluppando sistemi interni di raccolta e verifica dei dati emissivi, spesso integrando le funzioni di trade compliance con quelle di sostenibilità e supply chain management.
Il CBAM come leva strategica per la funzione doganale
L’introduzione del CBAM rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui le imprese gestiscono le importazioni.
La funzione doganale non si limita più alla gestione delle formalità amministrative e dei dazi, ma diventa un punto di convergenza tra commercio internazionale e politiche climatiche.
La dichiarazione CBAM richiede infatti un coordinamento tra diverse funzioni aziendali, tra cui:
- ufficio doganale
- procurement
- supply chain
- sostenibilità ed ESG.
In questo contesto, la gestione dei dati sulle emissioni incorporate diventa una componente strategica della governance delle importazioni.
Le imprese che riusciranno a integrare efficacemente queste informazioni nei propri processi decisionali saranno meglio posizionate per gestire i rischi di compliance e adattarsi all’evoluzione della regolazione climatica internazionale.

