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EPR Tessile: obblighi UE, target 2025–2028 e impatti per le imprese

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EPR Tessile

Autori

Paolo Intini
Paolo Intini

Director of Fiscal Activity

In questo articolo:

Negli ultimi anni la gestione dei rifiuti si è trasformata da tema prevalentemente operativo a variabile strutturale delle politiche industriali europee e delle strategie aziendali.

L’aumento dei volumi di beni immessi sul mercato accompagnata dalla crescente complessità delle catene del valore globali e l’evidente insostenibilità dei modelli lineari di produzione e consumo hanno spinto il legislatore europeo a rafforzare strumenti normativi capaci di incidere direttamente sui comportamenti delle imprese.

In questo scenario, la Responsabilità Estesa del Produttore si è affermata come uno dei pilastri dell’architettura regolatoria europea per l’economia circolare, non più intesa come ambito settoriale, ma come asse trasversale delle politiche ambientali, industriali e di mercato.

Il principio alla base dell’EPR è chiaro e profondamente trasformativo.

Il soggetto che immette un prodotto sul mercato deve contribuire in modo proporzionato alla gestione degli impatti ambientali generati da quel prodotto quando giunge a fine vita.

Questo approccio, già consolidato nel settore del packaging, viene oggi esteso al comparto tessile, uno dei più critici in termini di consumo di risorse, emissioni e produzione di rifiuti.

Secondo dati elaborati a livello europeo, il consumo medio di prodotti tessili ha superato i 19 chilogrammi pro capite annui e il settore moda è responsabile di una quota significativa delle pressioni ambientali complessive, con tassi di raccolta differenziata e riciclo ancora limitati. In questo contesto, l’estensione dell’EPR al tessile non rappresenta una semplice evoluzione normativa, ma un cambiamento strutturale destinato a incidere sui modelli di business, sulle filiere e sulle strategie di mercato delle imprese.

 

La cornice normativa europea: dall’impostazione generale all’obbligo settoriale

L’estensione della Responsabilità Estesa del Produttore al settore tessile si colloca all’interno di un’evoluzione strutturale del diritto ambientale europeo.

Il principio, formalizzato nella Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, stabilisce che i produttori debbano farsi carico, anche finanziariamente, della gestione del fine vita dei beni immessi sul mercato.

Tale impostazione, già applicata a diverse filiere, viene oggi resa esplicita e obbligatoria anche per il comparto tessile attraverso la revisione normativa avviata nel 2023.

Con la proposta di revisione presentata dalla Commissione Europea nel luglio 2023, l’introduzione di regimi EPR per i prodotti tessili diventa un obbligo per tutti gli Stati membri.

Il Consiglio dell’Unione Europea ha confermato l’orientamento generale del provvedimento, fissando al 2028 il termine per la piena operatività dei sistemi nazionali.

L’intervento normativo si inserisce nel più ampio quadro del Green Deal e del Piano d’Azione per l’Economia Circolare, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del settore moda e favorire modelli produttivi più sostenibili.

 

Il contesto ambientale: dimensioni del fenomeno e criticità sistemiche

L’intervento regolatorio trova giustificazione nei numeri del settore.

Secondo il Parlamento Europeo, nell’Unione vengono generati ogni anno circa 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili. Il consumo medio annuo pro capite si attesta intorno ai 26 chilogrammi, mentre circa 11 chilogrammi diventano rifiuti. Solo una quota limitata viene effettivamente riciclata in nuove fibre, evidenziando un divario significativo tra consumo e valorizzazione delle risorse.

Attualmente, circa il 22% dei rifiuti tessili è raccolto separatamente per essere avviato a riuso o riciclo, mentre la parte restante è destinata prevalentemente all’incenerimento o alla discarica. Tale scenario riflette criticità strutturali legate alla complessità delle fibre miste, alla progettazione non orientata al riciclo e alla rapida obsolescenza dei prodotti, accentuata dal modello fast fashion.

L’EPR Textile mira a intervenire su questi squilibri, trasferendo parte dei costi ambientali ai soggetti che immettono i prodotti sul mercato e incentivando la progettazione sostenibile.

Raccolta separata e target quantitativi: la dimensione prestazionale dell’EPR tessile e gli ambiti di applicazione

Un primo passaggio fondamentale è rappresentato dall’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili entro il 1° gennaio 2025 in tutti gli Stati membri.

Questo requisito, già previsto dalla normativa europea vigente, costituisce la base operativa per l’attuazione dei futuri regimi EPR, poiché consente la tracciabilità dei flussi e la misurazione delle performance di sistema.

La revisione del 2023 introduce inoltre una dimensione esplicitamente prestazionale.

Gli Stati membri saranno chiamati a dimostrare un incremento progressivo della quota di tessili raccolti separatamente e destinati prioritariamente al riuso, in linea con la gerarchia europea dei rifiuti.

I sistemi nazionali dovranno integrare meccanismi di eco modulazione, collegando l’entità del contributo ambientale alla durabilità, riparabilità e riciclabilità del prodotto, creando così un legame diretto tra progettazione e responsabilità economica.

Ambito soggettivo: la centralità del principio di immissione sul mercato

Il perimetro soggettivo dell’EPR Tessile, sviluppato in forza della Sustainable and Circular Textile Strategy, è definito dal principio dell’immissione sul mercato nazionale.

Sono obbligati i produttori, i titolari di marchio, gli importatori, i distributori che immettono per primi il prodotto nel mercato di uno Stato membro e gli operatori di commercio elettronico che vendono direttamente ai consumatori finali.

La sede legale dell’impresa è irrilevante rispetto al luogo di commercializzazione.

Questa impostazione amplia in modo significativo la platea dei soggetti coinvolti, includendo operatori transfrontalieri e marketplace digitali, con conseguenti implicazioni in termini di governance dei dati, tracciabilità dei volumi e strutturazione della compliance multi Paese.

Ambito oggettivo: categorie di prodotto e criteri di eco modulazione

L’ambito oggettivo comprende, in via generale, abbigliamento per uomo, donna e bambino, calzature, accessori tessili, tessili per la casa, articoli in pelle e similpelle e prodotti tessili per arredamento.

Restano normalmente esclusi i rifiuti tessili industriali non destinati al consumo e i materiali intermedi non immessi sul mercato come prodotti finiti.

La proposta europea prevede inoltre criteri armonizzati per la modulazione dei contributi ambientali, con l’obiettivo di premiare i prodotti più durevoli e facilmente riciclabili.

Esperienze nazionali: modelli già operativi

La Francia rappresenta il caso più consolidato, avendo introdotto l’EPR tessile già nel 2007. Il sistema è gestito dall’eco organismo Refashion e prevede l’ottenimento di un codice identificativo tramite ADEME, oltre alla presentazione di dichiarazioni annuali dettagliate per categoria di prodotto e al versamento dei contributi ambientali.

Andando avanti, i Paesi Bassi hanno attivato il proprio regime il 1° luglio 2023, introducendo obblighi di dichiarazione espressi in chilogrammi per tipologia di prodotto e target quantitativi progressivi. Entro il 2025 almeno il 50 % dei tessili immessi sul mercato dovrà essere raccolto separatamente, con un obiettivo del 75 % entro il 2030.

Infine, L’Ungheria ha adottato un modello centralizzato nel 2023, integrando le dichiarazioni tessili nel sistema nazionale di gestione dei rifiuti e imponendo obblighi periodici di registrazione e reporting.

Il caso italiano: verso l’anticipazione al 2026

In Italia, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato una consultazione pubblica finalizzata alla definizione del regime nazionale EPR per la filiera tessile, con l’obiettivo di anticiparne l’entrata in vigore al 2026, rispetto alla scadenza europea del 2028.

Per le imprese del settore moda, retail e distribuzione ciò implica la necessità di strutturare con anticipo sistemi interni di monitoraggio dei volumi immessi sul mercato, definire responsabilità contrattuali lungo la filiera e predisporre processi di rendicontazione coerenti con le future richieste normative.

Implicazioni strategiche: dalla compliance alla trasformazione del modello industriale

L’EPR Textile introduce un costo ambientale direttamente correlato al volume e alla tipologia di prodotto commercializzato, trasformando la gestione del fine vita in una variabile economica strutturale grazie ad un meccanismo che incentiva la riduzione delle fibre miste, l’aumento della durabilità e la progettazione orientata al riciclo.

Nel medio periodo, l’integrazione con strumenti quali il Digital Product Passport e con la Strategia europea per i tessili sostenibili contribuirà a rendere la tracciabilità un elemento centrale della competitività del settore, spostando il focus dalla mera conformità normativa alla riprogettazione del modello di business in chiave circolare.

Infine, entro il 2028, l’EPR Textile sarà una componente stabile del quadro regolatorio europeo, con effetti permanenti sulla governance della supply chain, sulla struttura dei costi e sulle dinamiche competitive del mercato moda.

 

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