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Iperammortamento 2026-2028: guida pratica al calcolo del beneficio

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In questo articolo:

La Legge di Bilancio 2026 (Legge numero 199/2025, commi 427-436), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, ha modificato l’assetto degli incentivi statali per l’acquisto di beni strumentali nuovi

Il legislatore ha scelto di superare il meccanismo del credito d’imposta, tipico dei precedenti piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0, per ripristinare la logica dell’iperammortamento.

Le imprese che pianificano investimenti in tecnologie digitali o in soluzioni per la transizione energetica, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, possono quindi sostenere i propri progetti di sviluppo attraverso questa agevolazione, che consente una significativa maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile. 

La misura è rivolta a sostenere la spesa sia di beni funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il paradigma Industria 4.0, sia degli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo aziendale.

Il calcolo rappresenta solo una delle fasi necessarie per accedere correttamente all’agevolazione. Requisiti tecnici, documentazione e tempistiche sono approfonditi nella guida completa all’iperammortamento.

Iperammortamento 2026-2028: il perimetro degli investimenti

L’agevolazione si applica esclusivamente a beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Rientrano nell’agevolazione gli investimenti in beni materiali e immateriali elencati nell’Allegato IV e nell’Allegato V della L. 199/2025, – che sostituiscono i precedenti Allegati A e B di Industria 4.0 -, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

Rientrano nell’agevolazione, tra gli altri, macchinari automatizzati e intelligenti, sistemi robotici, hardware per l’intelligenza artificiale e software avanzati per l’integrazione dei processi produttivi. 

Sono invece esclusi i software erogati in modalità SaaS tramite canoni di abbonamento. Il decreto attuativo del 4 maggio 2026 esclude l’ammissibilità di queste spese poiché non si riferiscono a beni ammortizzabili sotto il profilo fiscale.

Un’importante novità riguarda il criterio di provenienza delle tecnologie: il vincolo originario che imponeva la produzione all’interno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo è stato soppresso dall’articolo 7 del D.L. 38/2026 per i beni tecnologici facenti riferimento agli Allegati IV e V sopra citati. Il vincolo si applica invece ai moduli e le celle fotovoltaiche.  

I requisiti tecnici per i pannelli fotovoltaici

Per gli impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo, il regime normativo prevede condizioni specifiche.

Rientrano tra i beni agevolabili i moduli iscritti al Registro ENEA, esclusivamente nelle categorie B o C (la categoria A è stata espressamente esclusa dal maxi-emendamento del 16 dicembre 2025). 

Per quanto concerne il vincolo di provenienza UE/SEE, rimane in vigore per i soli moduli e celle fotovoltaiche, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 38/2026. Non si applica invece ai componenti ausiliari – come inverter, sistemi di accumulo, trasformatori e componentistica elettrica – che possono provenire da qualsiasi area geografica. 

L’investimento è agevolabile unicamente nella misura in cui l’impianto sia finalizzato all’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo, includendo le configurazioni di autoconsumo a distanza. 

Il decreto attuativo del 4 maggio 2026 ha introdotto un tetto al 105% del fabbisogno energetico aziendale – calcolato sui consumi medi annui registrati nell’esercizio precedente alla presentazione della comunicazione preventiva al GSE – quale limite quantitativo alla potenza installabile agevolabile.

Le variabili che incidono sul calcolo 

Determinare l’entità del beneficio economico non è un’operazione immediata: il risparmio finale è infatti il risultato di un’interazione tra diverse variabili chiave – dalla natura dell’asset ai vincoli di dimensionamento per gli impianti energetici – che stabiliscono quanto e come l’investimento possa essere maggiorato ai fini fiscali.

Base di calcolo

La base di calcolo dell’agevolazione è il costo di acquisizione del bene, così come definito dall’art. 110 del TUIR, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (trasporto, installazione, collaudo) e capitalizzabili secondo i principi contabili. 

Per i beni acquisiti in leasing finanziario, la base è costituita dal costo sostenuto dalla società concedente. Per i beni realizzati in economia o in appalto, si fa invece riferimento al costo di produzione o al corrispettivo contrattuale comprensivo di progettazione e messa in opera. 

L’iperammortamento opera esclusivamente come variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (quadro RF del modello Redditi), con efficacia ai soli fini IRES/IRPEF e senza alcuna rilevanza ai fini IRAP. Il beneficio non determina effetti sulla contabilità civilistica: il bene continua a essere iscritto al costo storico nelle scritture ordinarie.

Tipologia di bene 

Le aliquote della maggiorazione si applicano in modo uniforme sia ai beni materiali (Allegato IV) sia ai beni immateriali (Allegato V), senza distinzione di trattamento in ragione della natura del bene. Entrambe le categorie concorrono al medesimo sistema di scaglioni annuali. 

Per i beni FER (fonti energetiche rinnovabili) oltre ai massimali di costo parametrati alla tecnologia e alla potenza dell’impianto, si applica il tetto del 105% del fabbisogno energetico aziendale quale limite complessivo all’investimento agevolabile.

Tetti di spesa per le FER 

Per gli impianti FER elettrici operano due limiti distinti. Il primo è dimensionale: la producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla base della media dei consumi dell’esercizio precedente.

Il fabbisogno non si limita ai soli consumi elettrici prelevati dalla rete, ma include anche i consumi termici da combustibili (gas, gasolio, biomasse), convertiti in energia elettrica equivalente (kWh_e) tramite i fattori ftep dell’Allegato 1 al decreto. 

Le imprese che pianificano l’elettrificazione dei propri consumi termici possono quindi dimensionare l’impianto su una baseline energetica più ampia rispetto ai soli storici elettrici.

Il secondo limite riguarda i costi unitari ammissibili: per il fotovoltaico, il massimale varia da 1.420 €/kW (impianti fino a 20 kWp, moduli tipo “B”) a 840 €/kW (impianti oltre 1.000 kWp). La spesa eccedente non concorre alla base agevolabile.

Gli scaglioni di maggiorazione: come funzionano le aliquote

Il sistema di incentivazione è strutturato su tre scaglioni progressivi, calcolati sulle spese agevolabili relative agli investimenti completati in ciascuna annualità del triennio. Gli scaglioni si azzerano a inizio di ogni esercizio e non si cumulano sull’intero arco 2026-2028. 

Le aliquote sono le seguenti:

Scaglione annuale Maggiorazione Beneficio netto (IRES 24%)
Fino a 2.500.000 € 180% 43,2% del costo
Da 2.500.001 € a 10.000.000 € 100% 24,0% del costo
Da 10.000.001 € a 20.000.000 € 50% 12,0% del costo
Oltre 20.000.000 € Non agevolabile

La maggiorazione è di tipo marginale: le percentuali si applicano alla sola quota di investimento compresa nel rispettivo scaglione, non all’intero importo. Ciò significa che un investimento complessivo di 5 milioni di euro beneficia del 180% sui primi 2,5 milioni e del 100% sui successivi 2,5 milioni.

Un elemento di discontinuità rispetto ai precedenti crediti d’imposta è l’assenza di effetti immediati sulla liquidità aziendale: il beneficio si distribuisce lungo il piano di ammortamento del bene, che per i macchinari strumentali può estendersi su un arco di 5-10 anni. In presenza di perdita fiscale nell’esercizio, la deduzione maggiorata non decade ma viene rinviata agli esercizi successivi fino al ritorno a un reddito imponibile capiente.

Step-by-step: come impostare il calcolo del risparmio fiscale

La stima del beneficio fiscale netto si articola in quattro passaggi logici sequenziali.

1. Somma degli investimenti

Il primo passo consiste nel censire la totalità degli investimenti agevolabili completati nel corso del periodo d’imposta, distinguendo tra beni materiali 4.0, beni immateriali 4.0 e beni FER. 

È essenziale verificare preliminarmente che ciascun bene soddisfi i requisiti di ammissibilità (inclusione negli Allegati IV o V, interconnessione, ubicazione in Italia) e che la data di completamento ricada nell’orizzonte temporale dell’agevolazione.

2. Ripartizione negli scaglioni

Una volta determinato l’importo complessivo agevolabile, occorre ripartirlo nei tre scaglioni di maggiorazione

La logica è analoga a quella dell’IRPEF per scaglioni: ogni euro di investimento viene allocato progressivamente, a partire dallo scaglione più basso. Ad esempio, un investimento totale di 12 milioni di euro si ripartisce in 2,5 milioni nel primo scaglione, 7,5 milioni nel secondo e 2 milioni nel terzo.

3. Calcolo della quota “iper-ammortizzabile”

Per ciascuno scaglione si calcola la quota di maggiorazione applicando la relativa aliquota alla spesa agevolabile ivi allocata. 

Riprendendo l’esempio precedente: 2,5 M€ × 180% = 4,5 M€; 7,5 M€ × 100% = 7,5 M€; 2 M€ × 50% = 1 M€. La quota iper-ammortizzabile totale è pari a 13 milioni, che si aggiunge alla deduzione ordinaria del costo storico (12 milioni), portando la base deducibile complessiva a 25 milioni.

4. Stima del beneficio netto

Il beneficio fiscale netto si ottiene moltiplicando la quota iper-ammortizzabile per l’aliquota d’imposta applicabile all’impresa (24% per i soggetti IRES; aliquota marginale IRPEF per i soggetti in contabilità ordinaria). 

Nel caso dell’esempio, 13 M€ × 24% = 3,12 milioni di risparmio fiscale aggiuntivo. Tale importo si materializzerà in minori versamenti IRES distribuiti lungo il piano di ammortamento del bene e non in un singolo esercizio. L’impatto sulla liquidità aziendale dipende pertanto dalla vita utile fiscale dei beni investiti e dalla capienza dell’imponibile nei singoli periodi d’imposta.

Iperammortamento 2026-2028, tre esempi pratici di calcolo

Per capire ancora meglio come funziona l’agevolazione e quali sono i benefici che si possono ottenere proponiamo di seguito tre scenari di investimento, sviluppati applicando il meccanismo delle aliquote decrescenti su base marginale e considerando l’effetto fiscale ai soli fini IRES con aliquota al 24%. 

Investimento fino a 2,5 milioni di euro

Un piano di investimenti del valore di 2.000.000 di euro rientra interamente all’interno del primo scaglione, beneficiando dell’aliquota massima del 180%.

La maggiorazione ammonta a 2.000.000 × 180% = 3.600.000 euro: è questa la quota aggiuntiva che si somma al costo storico del bene ai fini della deduzione fiscale. Applicando l’aliquota IRES del 24% alla sola quota maggiorata, il risparmio d’imposta netto risulta pari a 3.600.000 × 24% = 864.000 euro, distribuiti lungo il periodo di ammortamento del bene.

Investimento fino a 10 milioni di euro

Un piano di investimenti del valore di 7.000.000 di euro comporta la ripartizione del costo sulle prime due fasce. La quota fino a 2.500.000 euro ottiene la maggiorazione del 180%, pari a 4.500.000 euro, mentre i restanti 4.500.000 euro passano al secondo scaglione con un’aliquota del 100%, aggiungendo altri 4.500.000 euro. 

La quota iper-ammortizzabile totale è quindi di 9.000.000 di euro, a cui si applica l’aliquota IRES del 24%: 9.000.000 × 24% = 2.160.000 euro di risparmio fiscale complessivo, spalmato sul piano di ammortamento.

Investimento fino a 20 milioni di euro

Un piano di investimenti del valore di 15.000.000 di euro satura i tre livelli agevolativi. 

I primi 2.500.000 euro generano una maggiorazione del 180%, la frazione da 2,5 a 10 milioni di euro aggiunge il 100% su 7.500.000 euro e gli ultimi 5.000.000 euro producono il 50%. L’aumento complessivo del costo fiscale è di 14.500.000 euro, per un risparmio netto di 3.480.000 euro.

Come si accede all’agevolazione: le cinque comunicazioni necessarie

Per accedere al beneficio fiscale le imprese devono seguire un iter ben determinato, strutturato su tre comunicazioni obbligatorie e sequenziali da trasmettere in via telematica al GSE tramite l’apposita piattaforma:

  1. La comunicazione preventiva, da inviare prima dell’avvio del progetto. Deve contenente i dati aziendali, la tipologia di beni e il costo stimato per consentire la prenotazione delle risorse pubbliche. 
  2. La comunicazione di conferma dell’investimento, da inoltrare entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo della prima fase. Serve ad attestare l’avvenuto pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, indicando i dettagli delle fatture. 
  3. La comunicazione di completamento, da trasmettere dopo l’interconnessione e comunque entro il termine tassativo del 15 novembre 2028 per sbloccare ufficialmente la deduzione in dichiarazione dei redditi. 

Il decreto attuativo del 4 maggio 2026 ha inoltre introdotto due comunicazioni periodiche annuali di monitoraggio

Le imprese beneficiarie devono trasmettere una relazione sui costi sostenuti e sulle previsioni di utilizzo del beneficio entro il 20 gennaio di ciascun anno, seguita da una comunicazione integrativa sul piano di ammortamento e sulle quote di incentivo imputate entro il 30 giugno

Quali sono gli obblighi documentali per le imprese

Il mantenimento del beneficio richiede la conservazione di un preciso set documentale per dimostrare i requisiti tecnici e i costi sostenuti.

I registri contabili, i documenti di trasporto e le fatture di acquisto devono riportare il riferimento alla Legge di Bilancio 2026 (Legge numero 199/2025), pena la revoca dell’agevolazione.

La nuova disciplina elimina l’autodichiarazione. Per qualsiasi importo è obbligatoria una perizia tecnica asseverata rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti all’albo, oppure un’attestazione di un ente accreditato. Nel comparto agricolo la relazione può essere redatta da agronomi, forestali, periti agrari o agrotecnici laureati. La perizia deve includere un’analisi tecnica su tecnologie e interconnessione.

I piani richiedono anche la certificazione contabile delle spese da parte di un revisore legale. 

Per quanto concerne il vincolo di fabbricazione europea riferito a celle e moduli fotovoltaici, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione formale del produttore o del fornitore che attesti il luogo di produzione o assemblaggio all’interno del territorio UE/SEE.

I controlli del GSE

L’accertamento sulla regolarità dei progetti spetta al GSE, che collabora con l’Agenzia delle Entrate per verificare la sussistenza dei requisiti tecnici e contabili. L’attività di verifica si estende nel tempo attraverso l’analisi delle comunicazioni annuali obbligatorie, con cui le imprese aggiornano lo stato degli investimenti e il piano di ammortamento contenente le quote di incentivo imputate.

L’ente effettua controlli documentali e ispezioni in loco per riscontrare la permanenza dei beni e l’effettiva interconnessione. La normativa impone il divieto di delocalizzazione e di vendita dei beni agevolati prima della fine del periodo di fruizione, pena la revoca del beneficio. 

Esistono eccezioni solo per i casi di sostituzione del bene con un altro avente caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori, previa comunicazione e autorizzazione. Il riscontro di violazioni comporta il recupero delle deduzioni e l’applicazione delle sanzioni.

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