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L’UE avvia la riforma delle aliquote IVA ridotte per il 2025

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Le news di Ayming Institute
Maggio 6, 2022

In data 6 aprile è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva UE 2022/542 del Consiglio che modifica le Direttive 2006/112/CE e (UE)2020/285 in tema di aliquote IVA.

Le modifiche alla disciplina unionale delle aliquote IVA saranno applicabili dal 1° gennaio 2025: gli Stati membri avranno tempo fino a fine 2024 per recepirne le disposizioni.

Il contesto: un sistema comunitario delle aliquote IVA coerente ma flessibile

La Direttiva, in un contesto giuridico ed economico ormai mutato e volto all’implementazione dell’assoggettamento a imposta nello Stato di destinazione dei beni ceduti e/o dei servizi prestati, ha il fine di adeguare il sistema comunitario delle aliquote IVA.

Il legislatore comunitario, tuttavia, non intende seguire la via dell’armonizzazione delle aliquote: opta invece per un’ampia flessibilità concessa agli Stati membri nella fissazione delle stesse, asserendo che “nell’ambito di un tale sistema una maggiore diversità delle aliquote IVA non perturberebbe il funzionamento del mercato interno né causerebbe distorsioni della concorrenza”.

In linea di principio, l’unica limitazione risiede nell’evitare la proliferazione di aliquote ridotte per motivi di bilancio e in osservanza del principio della parità di trattamento e mantenendo, quindi, un carattere di eccezionalità rispetto all’adozione di aliquote ordinarie.

Allo stesso tempo, nei “considerando” si sottolinea più di una volta che la ratio di queste misure dovrebbe risiedere in “motivi sociali chiaramente definiti a beneficio del consumatore finale o nell’interesse generale”.

In concreto, quante saranno le aliquote ridotte previste?

Occorre considerare che la Direttiva in esame interviene significativamente sull’Allegato III della Direttiva n. 2006/112/CE, contenente l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte. La riformulazione e l’ampliamento di tale elenco forniscono non solo una quantità di ambiti ai quali ogni Stato applicherà discrezionalmente le proprie aliquote ridotte ma anche una chiave di lettura dell’orientamento dell’Unione.

In termini concreti, a ciascuno Stato membro sarà consentito applicare:

a) un massimo di due aliquote ridotte non inferiori al 5%;

b) una sola aliquota ridotta inferiore al 5%;

c) una sola esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte (“aliquota zero”).

Le aliquote ridotte di cui alla lettera a) si potranno applicare soltanto a cessioni di beni/prestazioni di servizi contemplate in un massimo di ventiquattro punti del suddetto Allegato III.

L’aliquota di cui alla lettera b) e l’esenzione di cui alla lettera c) si applicheranno invece a cessioni di beni/prestazioni di servizi contemplate in un massimo di sette punti dell’Allegato.

Questa previsione diventa restrittiva nei confronti degli Stati membri che al 1° gennaio 2021 applicavano queste ultime aliquote a più di sette punti: anche per essi, entro il 1° gennaio 2032 quei punti dovranno essere ridotti a sette.

I temi centrali: la via da seguire per l’applicazione delle aliquote IVA ridotte

Incrociando il testo della Direttiva con il nuovo Allegato III si evidenziano gli intenti perseguiti dall’Unione e la strada dettata agli Ordinamenti.

In primo luogo, il Consiglio riserva particolare attenzione a necessità ed emergenze.

Per l’applicazione delle aliquote di cui alle lettere b) e c) sarebbero da privilegiare beni e servizi correlati ad “esigenze di base”, quali forniture di alimenti, acqua, medicinali, prodotti sanitari, trasporto e beni culturali.

Inoltre, anche questa Direttiva, figlia del suo tempo, richiede di approntare un quadro giuridico che sia in grado di affrontare crisi future esattamente come quella derivata dalla pandemia da Covid, di modo che gli Stati membri possano rispondere prontamente ad eventi eccezionali.

D’altra parte, tra gli scopi di questo sistema sono espressamente enucleati il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari e la prestazione di assistenza sanitaria: significativa a questo scopo la riscrittura del nuovo n. 4 dell’Allegato III.

In secondo luogo, spicca notevolmente il tema dell’ambiente.

La transizione verso l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è caldeggiata in larghi passaggi della Direttiva. Il Consiglio richiama gli impegni ambientali assunti dall’Unione in materia di decarbonizzazione e con il Green Deal europeo, invitando gli Stati membri ad applicare aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell’ambiente.

In particolare, si parla espressamente dell’opportunità di applicare le aliquote ridotte di cui alle lettere b) e c) ai pannelli solari e si intende garantire l’agevolazione alla fornitura di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento e biogas prodotto da specifiche materie prime (nuovo n. 22 dell’Allegato III) oltre che a sistemi di riscaldamento a basse emissioni e ad alto rendimento.

In terzo e ultimo luogo, si torna sull’istanza di digitalizzazione nell’Unione.

Sancito e ribadito il ruolo fondamentale della digitalizzazione nel creare valore e promuovere la competitività, l’aliquota ridotta dovrebbe applicarsi ai servizi di accesso a internet e alla ricezione di servizi radiotelevisivi e webcasting.

Particolarmente interessanti le implicazioni della trasformazione digitale dell’economia: in caso di previsione di aliquota ridotta per l’accesso ad alcuni luoghi o eventi (il nuovo n. 7 dell’Allegato III cita spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre e altre manifestazioni), gli Stati dovrebbero riservare medesimo trattamento sia in caso di partecipazione in presenza sia in caso di accesso alla diretta streaming.

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