- Il PPWR introduce regole armonizzate in tutta l’Unione europea, direttamente applicabili dal 12 agosto 2026.
- Gli obblighi non riguardano solo i produttori di imballaggi, ma anche brand owner, importatori, distributori e altri operatori della filiera.
- La raccolta della documentazione tecnica è una delle attività più impegnative e richiede il coinvolgimento dei fornitori.
- L’adeguamento non si esaurisce nella dichiarazione di conformità: richiede pianificazione, organizzazione interna e revisione dei processi.
- Prepararsi con anticipo consente di ridurre rischi, evitare interventi in emergenza e affrontare con maggiore efficacia le future scadenze del regolamento.
Dal 12 agosto 2026 il PPWR inizierà a produrre i primi effetti concreti per le imprese europee. Per molte aziende l’adeguamento inizierà ben prima dei nuovi requisiti tecnici sugli imballaggi: occorrerà definire ruoli e responsabilità lungo la filiera, raccogliere la documentazione necessaria, coinvolgere i fornitori e pianificare interventi che, in alcuni casi, richiederanno anni per essere completati.
Il Regolamento (UE) 2025/40 introduce, infatti, un quadro di regole destinato a incidere sulla progettazione, produzione e gestione degli imballaggi lungo tutto il loro ciclo di vita. Gli obblighi entreranno in vigore in modo progressivo, ma alcune attività preparatorie non possono essere rimandate alle settimane precedenti alle scadenze.
Analizziamo, quindi, cosa cambia realmente dal 12 agosto 2026, quali imprese sono coinvolte, quali sono le principali novità introdotte dal PPWR e come impostare un percorso di adeguamento capace di ridurre i rischi e pianificare gli interventi necessari.
Cos’è il PPWR e perché rappresenta un cambio di paradigma
Il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), introdotto con il Regolamento (UE) 2025/40, rappresenta uno dei principali interventi normativi europei in materia di imballaggi degli ultimi anni. L’obiettivo è ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio, favorire l’economia circolare e armonizzare le regole applicabili nei diversi Stati membri, superando le differenze che negli anni hanno caratterizzato i singoli ordinamenti nazionali.
La scelta dello strumento normativo segna una differenza sostanziale rispetto al passato. Il PPWR, infatti, sostituisce la precedente Direttiva 94/62/CE con un regolamento europeo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non riguarda un semplice cambiamento giuridico, ma un elemento destinato ad avere effetti concreti sulle imprese che progettano, producono, importano o commercializzano imballaggi nel mercato europeo.
Ogni cittadino europeo produce ogni anno quasi 190 kg di rifiuti da imballaggio e circa il 40% della plastica e il 50% della carta consumate in Europa vengono utilizzati proprio per realizzare imballaggi. «È per invertire questa tendenza che l’Unione europea ha adottato il PPWR. La parola chiave è regolamento. Può sembrare una precisazione giuridica, ma per le imprese ha conseguenze molto concrete. Una direttiva fissa degli obiettivi e chiede ai singoli Stati di recepirli con una normativa nazionale; un regolamento, invece, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza bisogno di una legge di recepimento. Dal 12 agosto 2026 le regole previste dal PPWR saranno quindi efficaci in tutta l’Unione europea e i requisiti del regolamento saranno comuni a tutti gli operatori», spiega Paolo Intini, Director of Fiscal Activity di Ayming Italia.
Il cambiamento, tuttavia, non riguarda soltanto l’uniformità delle regole. Il PPWR introduce un approccio che considera l’intero ciclo di vita dell’imballaggio: dalla progettazione alla scelta dei materiali, dalla documentazione tecnica fino alla gestione del fine vita.
Il campo di applicazione del PPWR è molto ampio. Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione europea, indipendentemente dal materiale con cui sono realizzati (plastica, carta, vetro, metallo, legno o materiali compositi).
Dal punto di vista operativo, è possibile distinguere tre principali categorie.
| Tipologia | A cosa serve | Esempi |
| Imballaggio primario | È a diretto contatto con il prodotto e lo contiene fino al consumatore finale. | Bottiglia d’acqua, flacone di shampoo, vasetto di crema |
| Imballaggio secondario | Raggruppa più unità di vendita o facilita la presentazione del prodotto. | Confezione multipack, cartoncino da sei bottiglie |
| Imballaggio terziario | Facilita movimentazione, trasporto e logistica delle merci. | Pallet, cartoni di spedizione, film estensibili, materiali di riempimento |
Cosa cambia con il Regolamento (UE) 2025/40: le principali novità per la progettazione degli imballaggi
Il PPWR introduce una revisione profonda dei requisiti applicabili agli imballaggi immessi sul mercato europeo. Non si limita a definire nuovi obiettivi ambientali, ma interviene sulle caratteristiche che gli imballaggi dovranno possedere, sulla documentazione che dovrà accompagnarli e sulle informazioni che dovranno essere rese disponibili lungo tutta la filiera.
Imballaggi progettati per essere riciclabili (Design for Recycling)
Uno dei principi cardine del PPWR è il cosiddetto Design for Recycling. L’obiettivo è fare in modo che gli imballaggi siano progettati fin dall’origine per poter essere riciclati in modo efficace, secondo criteri armonizzati a livello europeo.
A partire dal 2030, tutti gli imballaggi dovranno soddisfare specifici requisiti di riciclabilità e saranno classificati in base alle loro prestazioni. Potranno essere immessi sul mercato solo quelli che raggiungeranno le classi previste dal regolamento, mentre le soluzioni considerate non sufficientemente riciclabili saranno progressivamente escluse.
Per molte imprese questo significa ripensare materiali, componenti, accoppiamenti e sistemi di chiusura già nelle fasi di progettazione, coinvolgendo fornitori e partner della filiera.
Contenuto minimo di materiale riciclato: i nuovi target
Il regolamento introduce anche obiettivi vincolanti sul contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica, con percentuali differenziate in funzione della tipologia di imballaggio e del relativo utilizzo.
L’obiettivo è favorire lo sviluppo del mercato delle materie prime seconde e incrementare la domanda di plastica riciclata, contribuendo alla diffusione di modelli produttivi più circolari. Per le aziende, il rispetto di questi requisiti richiederà una verifica della composizione dei materiali utilizzati e un confronto costante con i fornitori per ottenere le informazioni necessarie a dimostrarne la conformità.
Riutilizzo e sistemi di riuso: gli obiettivi introdotti dal PPWR
Accanto alla riciclabilità, il regolamento punta a promuovere il riutilizzo degli imballaggi in diversi settori, introducendo obiettivi progressivi per specifiche categorie di prodotti e di sistemi logistici. L’intento è ridurre il ricorso agli imballaggi monouso favorendo modelli basati sul riuso e sulla ricarica (refill), dove tecnicamente ed economicamente sostenibili.
Per le imprese interessate questo potrà tradursi nella revisione delle soluzioni di packaging, dei processi logistici e dell’organizzazione della supply chain, valutando fin dalle prime fasi la fattibilità di modelli riutilizzabili.
PFAS e sostanze pericolose: le nuove limitazioni
Tra le novità introdotte dal PPWR rientrano anche restrizioni relative all’impiego di alcune sostanze considerate critiche, con particolare attenzione ai PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti. L’obiettivo è ridurre l’esposizione a sostanze potenzialmente pericolose e garantire un livello elevato di tutela della salute e dell’ambiente. Per le imprese questo comporta la necessità di verificare la composizione dei materiali impiegati e acquisire dai fornitori le informazioni tecniche utili a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal regolamento.
Etichettatura, QR Code e nuove informazioni obbligatorie
A partire dal 2028 il PPWR introdurrà un sistema armonizzato di etichettatura valido in tutta l’Unione europea. Gli imballaggi dovranno riportare informazioni uniformi sulla composizione dei materiali, sulle corrette modalità di conferimento e, ove previsto, sulla loro riutilizzabilità. A queste indicazioni si affiancherà l’utilizzo di QR Code o altri supporti digitali, che consentiranno di mettere a disposizione informazioni aggiuntive senza appesantire il packaging.
L’adeguamento coinvolgerà non solo chi progetta gli imballaggi, ma anche le funzioni marketing, qualità e regolatorio, chiamate a rivedere layout grafici, contenuti informativi e processi di gestione delle etichette.
Documentazione tecnica e dichiarazione UE di conformità
Tra gli adempimenti introdotti dal PPWR, la dichiarazione UE di conformità rappresenta uno degli elementi destinati ad avere il maggiore impatto organizzativo. Si tratta del documento con cui il fabbricante attesta che una determinata tipologia di imballaggio rispetta i requisiti previsti dal regolamento. La dichiarazione deve essere predisposta prima dell’immissione sul mercato ed essere supportata da un fascicolo tecnico, contenente tutta la documentazione che dimostra la conformità dell’imballaggio.
Come evidenzia Paolo Intini, la criticità non risiede tanto nella predisposizione della dichiarazione quanto nella disponibilità delle informazioni necessarie per sostenerla.
«Il fascicolo tecnico deve raccogliere tutte le evidenze che dimostrano la conformità dell’imballaggio: dalla composizione dei materiali al contenuto di riciclato, dalle caratteristiche di riciclabilità fino alle eventuali prove e certificazioni disponibili. Nella maggior parte dei casi queste informazioni non sono già presenti in azienda, ma devono essere raccolte lungo la filiera dei fornitori. È questo l’aspetto che richiede più tempo e organizzazione».
Perché il PPWR non riguarda solo chi produce imballaggi
Uno degli equivoci più frequenti è pensare che il PPWR riguardi esclusivamente i produttori di imballaggi. In realtà, il Regolamento (UE) 2025/40 attribuisce responsabilità differenti ai diversi operatori della filiera, in funzione del ruolo che ricoprono nell’immissione degli imballaggi sul mercato.
Questo significa che gli obblighi possono interessare anche aziende manifatturiere, brand owner, importatori, distributori, operatori dell’e-commerce e fornitori di servizi logistici. «La prima verifica che ogni impresa dovrebbe fare è capire quale ruolo ricopre nella filiera, perché da quella risposta dipendono gran parte degli obblighi», sottolinea il manager di Ayming Italia.
I soggetti coinvolti lungo tutta la filiera
Il PPWR individua cinque categorie di operatori economici, assegnando a ciascuna responsabilità specifiche.
| Operatore | Principali responsabilità |
| Fabbricante | Predispone la dichiarazione UE di conformità e il fascicolo tecnico e garantisce che l’imballaggio rispetti i requisiti del regolamento. |
| Importatore | Verifica che gli imballaggi provenienti da Paesi terzi siano conformi e che la documentazione prevista sia disponibile. |
| Distributore | Controlla che gli imballaggi immessi sul mercato siano conformi e accompagnati dalla documentazione richiesta. |
| Gestore di marketplace | Verifica che i venditori presenti sulla piattaforma rispettino gli obblighi previsti dal PPWR. |
| Fornitore di servizi logistici | Garantisce che le attività di stoccaggio e trasporto non compromettano la conformità degli imballaggi. |
Nuove responsabilità per produttori, importatori, distributori e brand owner
Tra tutte le figure individuate dal regolamento, quella del fabbricante è la più rilevante, perché su di essa ricadono i principali obblighi di conformità.
Il PPWR, tuttavia, adotta una definizione di fabbricante più ampia rispetto a quella comunemente intesa. Non è necessariamente il soggetto che realizza fisicamente l’imballaggio, ma può essere anche l’azienda che lo commercializza con il proprio marchio, assumendone la responsabilità nei confronti del mercato.
«Un’azienda che acquista flaconi neutri da un produttore e li commercializza con il proprio marchio è considerata fabbricante dal PPWR, anche se non realizza materialmente l’imballaggio – spiega Intini -. Lo stesso principio può applicarsi anche a importatori e distributori quando immettono sul mercato un imballaggio con il proprio brand.»
Questa impostazione amplia in modo significativo il numero di imprese chiamate a rispettare gli obblighi previsti dal regolamento.
PPWR 2026: la roadmap degli obblighi
Il PPWR non introduce tutti gli obblighi contemporaneamente. Il regolamento definisce un percorso di applicazione progressivo che accompagnerà le imprese fino al 2038. Il primo appuntamento operativo è il 12 agosto 2026, ma rappresenta solo l’inizio di un calendario destinato a incidere sulla progettazione, sulla documentazione e sulla gestione degli imballaggi negli anni successivi.
Roadmap PPWR
| Scadenza | Cosa cambia |
| 12 agosto 2026 | Entrano in vigore i primi obblighi operativi, tra cui dichiarazione UE di conformità, fascicolo tecnico e limitazioni su alcune sostanze pericolose. Prosegue inoltre l’implementazione dei sistemi nazionali di responsabilità estesa del produttore (EPR). |
| 12 agosto 2028 | Diventa applicabile il sistema europeo di etichettatura armonizzata con simboli uniformi, indicazioni per la raccolta differenziata e QR Code per le informazioni ambientali. |
| 1° gennaio 2030 | Entrano in vigore i principali requisiti di progettazione: riciclabilità degli imballaggi, contenuto minimo di materiale riciclato, riduzione dello spazio vuoto nell’e-commerce e divieti per alcune tipologie di imballaggi monouso. |
| 2035-2038 | Si completano progressivamente gli ulteriori obblighi e obiettivi previsti dal regolamento. |
PPWR ed EPR: cosa cambia e cosa resta
L’entrata in vigore del PPWR non sostituisce i sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) già in vigore nei diversi Paesi europei. I due strumenti convivono e rispondono a finalità differenti.
Il PPWR interviene nella fase di progettazione e immissione sul mercato dell’imballaggio. Definisce i requisiti che l’imballaggio deve rispettare prima di essere commercializzato, dalla progettazione alla documentazione di conformità.
L’EPR, invece, entra in gioco dopo l’immissione sul mercato. I produttori continuano a dichiarare periodicamente le quantità di imballaggi immesse e a versare i contributi previsti dai sistemi nazionali per finanziare la raccolta, il recupero e il riciclo dei rifiuti di imballaggio.
| PPWR | EPR |
| Definisce come deve essere progettato e documentato un imballaggio prima dell’immissione sul mercato. | Regola gli obblighi successivi all’immissione sul mercato e finanzia la gestione dei rifiuti di imballaggio. |
| Quadro normativo armonizzato a livello europeo. | Sistemi organizzati e gestiti a livello nazionale. |
| Obiettivo: prevenire la produzione di rifiuti e migliorare la riciclabilità degli imballaggi. | Obiettivo: garantire la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi immessi sul mercato. |
Come evidenzia Paolo Intini, PPWR ed EPR non sono discipline alternative, ma complementari. Anche dopo l’applicazione del regolamento europeo, le imprese che operano in più Stati membri dovranno continuare a confrontarsi con registri, procedure e autorità nazionali differenti per adempiere agli obblighi EPR.
Cosa fare prima del 12 agosto 2026
Il regolamento è già in vigore, ma per diversi aspetti tecnici rinvia a futuri atti delegati, atti di esecuzione e documenti interpretativi della Commissione europea. È il caso, ad esempio, delle modalità definitive di etichettatura o delle metodologie per valutare la riciclabilità degli imballaggi.
Questa evoluzione normativa non rappresenta però un motivo per rinviare le attività preparatorie. Come, infatti, chiarisce Intini: «Molte attività possono essere avviate fin da subito perché non dipendono dai futuri provvedimenti: la mappatura degli imballaggi, l’individuazione del ruolo ricoperto nella filiera, la ricognizione dei fornitori e la raccolta della documentazione tecnica. Sono attività che richiedono tempo e non si improvvisano nelle settimane precedenti alla scadenza.»
Come prepararsi al PPWR: le verifiche da avviare già oggi
L’adeguamento al PPWR non inizia con la predisposizione della dichiarazione di conformità, ma con una verifica della propria situazione aziendale. Questa checklist aiuta a individuare le priorità su cui concentrarsi.
☐ La tua azienda immette sul mercato prodotti imballati o utilizza imballaggi per commercializzare o spedire i propri prodotti?
Se la risposta è sì, il PPWR rientra nel perimetro delle attività da valutare.
☐ Hai verificato quale ruolo ricopri nella filiera?
Fabbricante, importatore, distributore, marketplace o fornitore logistico hanno obblighi differenti. Individuare correttamente il proprio ruolo è il primo passo.
☐ Commercializzi prodotti con il tuo marchio, anche se l'imballaggio è realizzato da un altro soggetto?
In questo caso il regolamento potrebbe qualificare l'azienda come fabbricante, attribuendole gli obblighi principali.
☐ Hai già individuato tutti i fornitori da cui dovrai richiedere la documentazione tecnica?
Molte delle informazioni necessarie per il fascicolo tecnico sono distribuite lungo la filiera.
☐ Disponi già della documentazione tecnica relativa ai tuoi imballaggi?
Ad esempio, composizione dei materiali, contenuto di riciclato, caratteristiche di riciclabilità, certificazioni e dichiarazioni dei fornitori.
☐ L'azienda commercializza prodotti in più Stati membri?
In questo caso occorrerà coordinare gli obblighi del PPWR con i diversi sistemi nazionali di responsabilità estesa del produttore (EPR).
☐ Utilizzi imballaggi destinati al contatto con alimenti o materiali soggetti a particolari restrizioni?
Potrebbero essere necessarie verifiche aggiuntive sulla conformità dei materiali e sulla documentazione disponibile.
* Se alle prime domande hai risposto sì, è opportuno avviare quanto prima un’analisi della posizione dell’azienda rispetto al PPWR. Se, invece, emergono ancora risposte no sulle attività documentali o sulla mappatura dei fornitori, significa che il primo lavoro da pianificare riguarda proprio la raccolta delle informazioni necessarie per dimostrare la conformità degli imballaggi.
Cosa succede in caso di mancata conformità
Il PPWR non introduce un regime sanzionatorio uniforme a livello europeo. Il regolamento stabilisce che ogni Stato membro debba adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, lasciando alle singole legislazioni nazionali la definizione degli importi e delle modalità applicative.
La conseguenza più immediata, tuttavia, è comune a tutti i Paesi dell’Unione. Un imballaggio che non rispetta i requisiti del PPWR o per il quale non sia possibile dimostrare la conformità non può essere immesso sul mercato europeo. A questo si aggiungono le sanzioni economiche, disciplinate dai singoli Stati: in alcuni Paesi si parla di importi fino a 100.000 o 200.000 euro.
«Il rischio non riguarda solo le sanzioni economiche. La mancata conformità può impedire l’immissione sul mercato dell’imballaggio. Per le imprese che operano in più Paesi europei, inoltre, l’esposizione aumenta perché agli effetti sul prodotto si aggiungono i diversi regimi sanzionatori previsti dalle singole normative nazionali», chiarisce Paolo Intini.
FAQ
Il Regolamento (UE) 2025/40 è già in vigore, ma la maggior parte delle disposizioni inizierà ad applicarsi dal 12 agosto 2026. Gli obblighi entreranno poi in vigore in modo progressivo: il sistema armonizzato di etichettatura è previsto dal 2028, mentre dal 2030 diventeranno applicabili i principali requisiti relativi a riciclabilità, contenuto riciclato e riduzione degli imballaggi.
Il PPWR non riguarda soltanto chi produce materialmente gli imballaggi. Gli obblighi possono interessare fabbricanti, importatori, distributori, brand owner, marketplace e fornitori di servizi logistici. Un’azienda che commercializza un imballaggio con il proprio marchio può essere considerata fabbricante anche se l’imballaggio è stato realizzato da un altro soggetto.
Il fabbricante deve predisporre una dichiarazione UE di conformità, supportata da un fascicolo tecnico che raccolga le evidenze relative alla composizione dei materiali, al contenuto riciclato, alla riciclabilità, alle eventuali sostanze soggette a restrizioni e alle certificazioni disponibili. Molte di queste informazioni devono essere richieste ai fornitori lungo la filiera.
Il primo passo è mappare tutti gli imballaggi utilizzati o immessi sul mercato e individuare il ruolo ricoperto dall’azienda nella filiera. Occorre poi identificare i fornitori coinvolti, verificare la documentazione tecnica disponibile, definire responsabilità interne e pianificare gli eventuali interventi su materiali, packaging e processi produttivi.