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PPWR: cosa cambia per gli imballaggi dal 12 agosto 2026 (Reg. UE 2025/40)

ppwr

L’11 febbraio 2025 è entrato in vigore il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che si applicherà integralmente a partire dal 12 agosto 2026. Questo nuovo quadro normativo sostituisce la Direttiva 94/62/CE e introduce misure più rigorose per ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio, incentivare il riciclo e armonizzare gli obblighi per le imprese in tutta l’Unione Europea.

L’obiettivo è chiaro: rendere gli imballaggi sostenibili e facilitare la transizione verso un’economia circolare. Il regolamento stabilisce requisiti specifici per tutti i settori, dall’industria al commercio al dettaglio, fino agli uffici. Tra le principali novità figurano anche l’obbligo della dichiarazione UE di conformità per gli imballaggi e nuove restrizioni all’impiego dei PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti. Le imprese dovranno adattarsi ai nuovi standard per garantire che i propri imballaggi siano più riciclabili, riutilizzabili ed efficienti dal punto di vista ambientale.

Contesto europeo: perché una nuova normativa sul packaging?

Negli ultimi anni l’Unione Europea ha registrato una crescita significativa dei rifiuti da imballaggio, evidenziando limiti negli attuali sistemi di raccolta, riciclo e riutilizzo. Da qui nasce la necessità di un nuovo Regolamento UE sugli imballaggi (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation), con l’obiettivo di favorire l’economia circolare, ridurre gli sprechi e migliorare la sostenibilità lungo l’intero ciclo di vita del packaging.

Panoramica sugli impatti ambientali del packaging

  • Consumo di risorse naturali: la produzione di imballaggi comporta l’utilizzo intensivo di materie prime (plastica, carta, legno, vetro, metalli) e di energia.

  • Inquinamento e gestione rifiuti: una quota rilevante degli imballaggi non viene riciclata correttamente e finisce in discarica o dispersa nell’ambiente.

  • Emissioni di CO₂: le fasi di estrazione, trasformazione, trasporto e smaltimento contribuiscono significativamente all’impronta climatica del settore.

  • Plastica e microplastiche: gli imballaggi plastici rappresentano una delle sfide maggiori, a causa della loro bassa biodegradabilità e della complessità del riciclo.

Dati UE recenti su produzione e riciclo dei rifiuti da imballaggio

Secondo i più recenti dati della Commissione europea:

  • nel 2023 ogni cittadino europeo ha generato in media 178 kg di rifiuti da imballaggio;
  • senza interventi, entro il 2030 i rifiuti da imballaggio potrebbero crescere di un ulteriore 19%, mentre i rifiuti da imballaggi in plastica potrebbero aumentare fino al 46%;
  • per contrastare questa tendenza, il Regolamento PPWR fissa obiettivi di riduzione dei rifiuti pro capite del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, rispetto ai livelli del 2018.

Questi dati confermano l’urgenza di introdurre regole armonizzate a livello europeo, capaci di orientare imprese e consumatori verso un modello più sostenibile e competitivo.

Packaging e normativa: cosa prevede il Regolamento UE 2025/40 (PPWR)?

A differenza della precedente direttiva, questo regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, senza necessità di recepimento nelle normative nazionali. Il nuovo regolamento definisce requisiti dettagliati per tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE, indipendentemente dal materiale o dall’uso finale.

Obblighi e obiettivi del nuovo regolamento sugli imballaggi

Riduzione dei rifiuti di imballaggio

Gli Stati membri devono ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio rispetto ai livelli del 2018 secondo i seguenti target:

  • Riduzione del 5% entro il 2030
  • Riduzione del 10% entro il 2035
  • Riduzione del 15% entro il 2040

Le aziende dovranno limitare peso e volume degli imballaggi e ridurre lo spazio vuoto al 50% negli imballaggi collettivi ed e-commerce.

Percentuale minima di contenuto riciclato negli imballaggi

Dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi in plastica dovranno rispettare percentuali minime di contenuto riciclato post-consumo, differenziate in base alla tipologia di imballaggio. In particolare, il Regolamento prevede:

  • 30% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati in PET (escluse le bottiglie monouso per bevande);
  • 10% per gli altri imballaggi sensibili al contatto in plastica (escluse le bottiglie monouso per bevande);
  • 30% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
  • 35% per le altre tipologie di imballaggi in plastica.

Le percentuali aumenteranno ulteriormente a partire dal 2040, secondo le soglie previste dal Regolamento.

Deposito cauzionale e sistemi DRS: quali impatti per le imprese

Tra le novità introdotte dal PPWR rientra anche il rafforzamento dei sistemi di deposito cauzionale (Deposit Return System – DRS) per gli imballaggi monouso per bevande. Il meccanismo prevede il versamento di un deposito al momento dell’acquisto, che viene restituito al consumatore quando l’imballaggio usato viene riconsegnato nei punti di raccolta.

L’obiettivo è aumentare la raccolta differenziata degli imballaggi per bevande e raggiungere un tasso di raccolta separata del 90% entro il 2029. Per conseguire questo risultato, gli Stati membri dovranno introdurre sistemi DRS, salvo dimostrare di aver già raggiunto gli obiettivi di raccolta previsti dal Regolamento attraverso modelli alternativi.

Per i produttori e gli operatori della filiera beverage, il DRS comporta nuove esigenze organizzative, dalla gestione dei flussi di raccolta alla tracciabilità degli imballaggi, fino al coordinamento con distributori e punti vendita. Le aziende interessate dovranno quindi valutare per tempo l’impatto dei nuovi sistemi sulle proprie attività e sulla gestione della supply chain.

PPWR e PFAS: nuove restrizioni per gli imballaggi a contatto con gli alimenti

Tra le principali novità introdotte dal Regolamento (UE) 2025/40 rientrano anche le restrizioni all’impiego delle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti. Si tratta di una vasta famiglia di sostanze chimiche utilizzate per conferire proprietà di resistenza ai grassi, all’acqua e alle alte temperature, ma sempre più al centro dell’attenzione per i potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute.

Per ridurne l’impiego, il PPWR introduce limiti specifici alla presenza di PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 12 agosto 2026 e richiederanno alle imprese di verificare la conformità dei materiali utilizzati lungo l’intera filiera.

Per produttori, importatori e utilizzatori di imballaggi questo significa riesaminare le specifiche tecniche dei materiali, acquisire adeguata documentazione dai fornitori e verificare che gli imballaggi immessi sul mercato rispettino i nuovi requisiti previsti dal Regolamento.

Obbligo di imballaggi riciclabili e riduzione dei materiali non sostenibili

  • A partire dal 12 agosto 2026, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione Europea dovranno soddisfare i requisiti di riciclabilità previsti dal Regolamento. Per valutarne le prestazioni saranno introdotte classi di riciclabilità (A, B e C), che saranno definite attraverso specifici atti delegati della Commissione europea.
  • Dal 1° gennaio 2035, gli imballaggi dovranno inoltre essere riciclabili su larga scala, ossia poter essere effettivamente raccolti, selezionati e riciclati mediante infrastrutture operative su scala industriale.

Target di riutilizzo degli imballaggi

L’articolo 29 del PPWR introduce obiettivi progressivi di riutilizzo per specifiche tipologie di imballaggi, in particolare nei settori del trasporto, della logistica e del commercio elettronico. Tra i principali target previsti:

  • 40% entro il 2030 per gli imballaggi destinati al trasporto e all’e-commerce;
  • 70% entro il 2040.

Gli obblighi non si applicano agli imballaggi in carta e cartone. Inoltre, un atto delegato adottato il 25 febbraio 2026 ha previsto specifiche esenzioni, tra cui quelle relative ai film estensibili e alle reggette utilizzati per la stabilizzazione dei carichi durante il trasporto.

Divieto sugli imballaggi monouso

Dal 1° gennaio 2030, saranno vietati alcuni imballaggi monouso, tra cui:

  • contenitori monouso per cosmetici, bustine monodose e avvolgimenti per bagagli nei settori dell’hotellerie e della ristorazione;
  • imballaggi in plastica per frutta e verdura fresca (<1,5 kg);
  • imballaggi monouso per alimenti consumati in loco.

La Guidance della Commissione europea chiarisce inoltre che tali divieti si applicano anche agli imballaggi compositi contenenti almeno il 5% di plastica, evitando che materiali compositi vengano utilizzati per eludere le nuove restrizioni.

Etichettatura ambientale e QR code

A partire dal 12 agosto 2028, tutti gli imballaggi dovranno riportare un’etichettatura armonizzata a livello europeo per informare consumatori e operatori sulla composizione dei materiali, sulla riciclabilità e sulla riutilizzabilità degli imballaggi.

Il regolamento introduce inoltre l’obbligo di un codice QR contenente informazioni aggiuntive, tra cui la composizione dell’imballaggio e le modalità di raccolta. Con l’entrata in applicazione del nuovo sistema di etichettatura sarà abrogata la Decisione 97/129/CE, sostituita dalle nuove disposizioni previste dal PPWR.

Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) ed eco-modulazione dei contributi

I regimi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) saranno ampliati per coprire l’intera gestione degli imballaggi e dei rifiuti.

  • I produttori avranno accesso prioritario a materiali riciclati in proporzione agli imballaggi immessi sul mercato
  • I contributi EPR saranno modulati in base alla riciclabilità degli imballaggi (classi A-C)

Impatti sulle aziende e conformità normativa

Dal 12 agosto 2026, il Regolamento UE sugli imballaggi impone alle aziende di adeguarsi ai nuovi obblighi per garantire la conformità normativa.

Le imprese dovranno:

  • Riprogettare gli imballaggi per aumentarne la riciclabilità e la riutilizzabilità
  • Ridurre imballaggi superflui, rispettando i limiti di peso e volume
  • Adeguarsi ai nuovi obblighi di etichettatura ambientale entro il 2028
  • Rispettare i target di raccolta differenziata, riciclo e riutilizzo
  • Adottare i contributi EPR secondo i criteri di eco-modulazione

Scadenze normative e tempistiche

Il nuovo Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (PPWR) introduce un calendario di obblighi progressivi che guiderà imprese e Stati membri verso un modello più sostenibile. La roadmap fissa traguardi intermedi fino al 2040, con scadenze rilevanti già a partire dal 2026.

Timeline PPWR: principali scadenze 2026–2040

PPWR-Roadmap

Dichiarazione di conformità: chi è responsabile degli imballaggi immessi sul mercato

Il Regolamento (UE) 2025/40 introduce nuovi obblighi in materia di valutazione della conformità degli imballaggi. Prima dell’immissione sul mercato, il soggetto responsabile deve verificare che gli imballaggi rispettino i requisiti previsti dal PPWR e predisporre la relativa documentazione tecnica, da conservare e mettere a disposizione delle autorità competenti in caso di controlli.

A conclusione della procedura di valutazione deve essere redatta la dichiarazione UE di conformità, che attesta il rispetto delle disposizioni applicabili del Regolamento.

Le responsabilità variano in funzione del ruolo ricoperto nella filiera:

  • Fabbricante: è responsabile della progettazione dell’imballaggio, della valutazione della conformità, della predisposizione della documentazione tecnica e della dichiarazione UE di conformità.
  • Brand owner: quando immette sul mercato un imballaggio con il proprio marchio, deve verificare che siano stati rispettati gli obblighi previsti dal Regolamento e che la documentazione richiesta sia disponibile.
  • Importatore: è tenuto ad accertare che gli imballaggi provenienti da Paesi terzi siano conformi al PPWR prima della loro immissione sul mercato dell’Unione Europea.

La tracciabilità della documentazione e la verifica dei requisiti lungo tutta la filiera assumono quindi un ruolo centrale per dimostrare la conformità degli imballaggi e ridurre il rischio di contestazioni da parte delle autorità di vigilanza.

Opportunità per le aziende: conformità e vantaggi strategici

L’adeguamento al Regolamento UE sugli imballaggi (PPWR) non rappresenta soltanto un obbligo normativo, ma può trasformarsi in un’opportunità concreta per le imprese che scelgono di anticipare i cambiamenti. La conformità diventa infatti un driver strategico in ottica ESG (Environmental, Social & Governance) e un fattore competitivo sui mercati internazionali.

Vantaggi per le aziende

  • Rafforzamento del profilo ESG: l’adozione di imballaggi riciclabili, riutilizzabili e a minore impatto ambientale migliora le performance ambientali e sociali, con ricadute positive su rating di sostenibilità, reputazione aziendale e relazioni con stakeholder.

  • Accesso a fondi e incentivi europei: la transizione verde è supportata da strumenti finanziari come il Green Deal europeo e i programmi di finanziamento legati al NextGenerationEU, che premiano le aziende virtuose con contributi e agevolazioni.

  • Vantaggio competitivo: le imprese che si muovono per tempo possono differenziarsi sul mercato, rispondendo alla crescente domanda di prodotti e supply chain sostenibili, migliorando l’immagine presso i consumatori e aumentando le opportunità di partnership B2B.

  • Riduzione dei rischi normativi e operativi: rispettare in anticipo le scadenze PPWR consente di pianificare investimenti graduali, evitando sanzioni e riducendo l’impatto economico di adeguamenti last minute.

In questo scenario, la conformità al PPWR non va vista come un costo, ma come una leva strategica per garantire resilienza, sostenibilità e competitività nel medio-lungo periodo.

Conclusione

Il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi rappresenta una svolta cruciale per la sostenibilità del packaging in Europa. Impone nuove regole per ridurre i rifiuti di imballaggio, promuovere il riuso e il riciclo, e garantire la conformità ambientale delle aziende.

Tuttavia, questa transizione non è solo un obbligo legale, ma anche un’opportunità strategica. Le imprese che si adegueranno rapidamente potranno differenziarsi sul mercato, migliorare la propria reputazione e diventare leader nella sostenibilità del packaging.

Domande frequenti (FAQ)

Il nuovo Regolamento UE sugli imballaggi, in applicazione dal 12 agosto 2026, introduce requisiti vincolanti per ridurre i rifiuti da imballaggio, aumentare il riuso e il riciclo dei materiali, limitare l’uso della plastica monouso e armonizzare le regole a livello europeo. L’obiettivo è accelerare la transizione verso un’economia circolare.

Le imprese dovranno immettere sul mercato solo imballaggi progettati per essere completamente riciclabili, con specifici criteri di design, separabilità dei materiali e tracciabilità. Saranno inoltre richiesti obiettivi di contenuto riciclato e responsabilità estesa del produttore.

PPWR è l’acronimo di Packaging and Packaging Waste Regulation, ovvero il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, che sostituisce la precedente direttiva per rendere le norme più stringenti e uniformi in tutti gli Stati membri.

Dal 2030 saranno progressivamente vietati alcuni tipi di imballaggi considerati superflui o difficili da riciclare, tra cui:

  • imballaggi monouso in plastica per alimenti e bevande consumati in loco;
  • confezioni di frutta e verdura sotto 1,5 kg;
  • mini-confezioni e porzioni monodose non necessarie;
  • imballaggi in plastica oxo-degradabile.

Tutti gli imballaggi dovranno riportare un’etichettatura ambientale chiara e uniforme in tutta l’UE, con informazioni su materiale, smaltimento e possibilità di riciclo. Questo aiuterà consumatori e aziende a differenziare correttamente i rifiuti e favorirà il raggiungimento degli obiettivi di raccolta.

Il calendario prevede tappe progressive: entrata in vigore nel 2026, obiettivi vincolanti di riduzione e riciclo al 2030, rafforzamento delle misure entro il 2035, step intermedio nel 2038, e obiettivo finale di -15 % di rifiuti da imballaggio entro il 2040 rispetto ai livelli del 2018.

Il Regolamento (UE) 2025/40 è in vigore dall’11 febbraio 2025 ma si applica dal 12 agosto 2026: da quella data gli imballaggi immessi sul mercato devono rispettare i nuovi obblighi.

Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con alimenti non possono essere immessi sul mercato se superano le soglie di PFAS fissate dall’art. 5. Non è previsto un periodo per smaltire le scorte non conformi prodotte dopo tale data.

Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri devono istituire sistemi di deposito e restituzione (DRS) per le bottiglie di plastica e i contenitori in metallo per bevande monouso fino a 3 litri, con l’obiettivo del 90% di raccolta differenziata.

Dal 12 agosto 2026 la dichiarazione di conformità UE spetta al fabbricante; chi immette un imballaggio con il proprio nome o marchio (brand owner) o lo importa è equiparato al fabbricante e ne assume gli obblighi.

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