Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) è il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere introdotto con il Regolamento (UE) 2023/956 nell’ambito del Green Deal. La sua finalità è contrastare il fenomeno del carbon leakage, ossia lo spostamento delle produzioni verso Paesi con standard ambientali meno stringenti rispetto a quelli europei. Senza questo strumento, le imprese europee soggette al sistema ETS si troverebbero penalizzate rispetto ai concorrenti extra-UE che non sostengono costi per le emissioni. Il CBAM estende quindi alle importazioni la logica dell’ETS: quando un bene ad alta intensità emissiva entra nel territorio dell’Unione, deve sostenere un costo del carbonio equivalente a quello che avrebbe avuto se fosse stato prodotto in Europa. Dal 1° gennaio 2026 il meccanismo entra nella fase definitiva e passa da obbligo informativo a sistema con impatto economico reale. Questo segna un cambiamento strutturale nella gestione delle importazioni, nella pianificazione finanziaria e nella selezione dei fornitori internazionali.
In questo articolo:
Come funziona il CBAM nel 2026
Durante il periodo transitorio (1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2025) era previsto esclusivamente un obbligo di reporting trimestrale. Con l’avvio del regime definitivo, il sistema diventa pienamente economico.
Gli operatori che intendono importare merci rientranti nello scope devono ottenere lo status di Authorised CBAM Declarant tramite il registro dedicato della Commissione europea.
Le imprese che importano più di 50 tonnellate annue di uno dei beni interessati sono tenute a presentare domanda entro il 31 marzo 2026. L’autorizzazione rappresenta una condizione necessaria per:
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presentare la dichiarazione annuale CBAM;
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acquistare e restituire i certificati CBAM;
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operare regolarmente nel nuovo regime, evitando verifiche ispettive e contestazioni.
Senza tale qualifica non è possibile presentare la dichiarazione annuale né acquistare i certificati richiesti dal meccanismo.
La dichiarazione CBAM assume carattere annuale e deve essere accompagnata dall’acquisto e dalla restituzione dei certificati entro il 31 maggio dell’anno successivo. La prima restituzione è prevista entro il 31 maggio 2027 per le importazioni effettuate nel 2026.
Il mancato adeguamento può tradursi in sanzioni economiche significative, ritardi nelle importazioni o blocco delle stesse, con conseguenze operative e reputazionali.
Quali merci rientrano nel CBAM e perché sono state selezionate
Nella fase iniziale il CBAM si applica ai beni individuati nell’Allegato I del Regolamento europeo. Si tratta di comparti centrali delle catene del valore industriali: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica.
La scelta deriva dal fatto che questi settori presentano contemporaneamente un’elevata intensità emissiva e una forte esposizione al commercio internazionale. L’acciaio e l’alluminio attraversano automotive e costruzioni, il cemento incide sull’intero comparto edilizio, i fertilizzanti sono fondamentali per l’agroalimentare e l’idrogeno rappresenta un vettore strategico della transizione energetica.
L’applicazione concreta del meccanismo dipende però dalla classificazione doganale (codici CN). Una mappatura precisa delle merci importate costituisce quindi il primo passaggio operativo per determinare l’effettiva esposizione al CBAM.
Il perimetro non è statico: la Commissione europea potrà estendere l’ambito ad altri settori nei prossimi anni, in linea con l’evoluzione delle politiche climatiche.
La soglia delle 50 tonnellate e l’obbligo di registrazione entro il 31 marzo 2026
Con il pacchetto di semplificazione introdotto nel 2025, il CBAM si applica alle imprese che importano almeno 50 tonnellate annue di beni rientranti nello scope. La soglia va verificata sul totale delle importazioni e non sulla singola spedizione.
Questo significa che anche operatori che si ritenevano marginalmente coinvolti possono superarla sommando più operazioni nell’arco dell’anno. Diventa quindi essenziale effettuare una verifica preventiva dei volumi complessivi.
Con la conclusione della fase transitoria, le imprese che rientrano nello scope devono richiedere lo status di dichiarante CBAM autorizzato entro il 31 marzo 2026 tramite il registro europeo dedicato.
L’autorizzazione è una condizione necessaria per poter operare nel nuovo regime: consente di presentare la dichiarazione annuale, acquistare e restituire i certificati e importare regolarmente le merci.
Il mancato adeguamento può tradursi in sanzioni economiche rilevanti, ritardi nelle operazioni doganali o blocchi nelle importazioni, con conseguenze operative e reputazionali dirette.
Calcolo delle emissioni incorporate: cosa deve fare l’importatore
Il cuore del CBAM è il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nei beni importati.
L’importatore deve determinare le emissioni generate durante il processo produttivo nel Paese terzo, applicando metodologie coerenti con il sistema MRV dell’ETS europeo.
Le emissioni possono essere determinate:
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sulla base di dati effettivi forniti dal produttore extra-UE;
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mediante valori predefiniti pubblicati dalla Commissione europea, nei casi consentiti.
L’utilizzo dei valori predefiniti è ammesso, ma non sempre economicamente neutrale. In assenza di dati puntuali, il valore standard può risultare superiore rispetto alle emissioni reali, con un impatto diretto sull’onere economico nel regime definitivo.
La qualità e la tracciabilità del dato diventano elementi centrali della compliance.
Certificati CBAM e impatto economico sulle importazioni
Nel regime definitivo, per ogni tonnellata di emissioni dichiarata l’importatore deve acquistare un numero equivalente di certificati CBAM, il cui prezzo è collegato all’andamento del mercato ETS.
La restituzione deve avvenire entro il 31 maggio dell’anno successivo. La prima restituzione riguarderà le importazioni effettuate nel 2026.
Il CBAM diventa quindi un elemento strutturale di pianificazione economica. Non è solo un adempimento ambientale, ma un fattore che incide sui margini, sulla scelta dei fornitori e sulla contrattualistica internazionale.
Sanzioni e applicazione nei diversi Stati membri
Il Regolamento europeo stabilisce il quadro generale, mentre le modalità sanzionatorie sono disciplinate a livello nazionale.
Ogni Stato membro deve prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Pur in un sistema armonizzato, le conseguenze operative possono variare.
In caso di mancato rispetto degli obblighi, l’impresa può essere esposta a sanzioni economiche significative, ritardi nelle importazioni o blocco delle stesse.
Non è previsto un divieto automatico e generalizzato di commercializzazione. Tuttavia, l’assenza di autorizzazione o di dichiarazioni corrette può incidere direttamente sulla possibilità di immettere regolarmente le merci nel territorio dell’Unione.
CBAM e supply chain: un cambio di paradigma
La normativa europea sposta l’attenzione dall’atto di importazione al processo produttivo a monte.
Per determinare correttamente le emissioni incorporate, l’impresa deve dialogare con il fornitore, comprendere la struttura dell’impianto e verificare la metodologia di calcolo adottata.
In alcuni casi, la disponibilità o meno del dato può incidere direttamente sul costo finale del bene importato.
La gestione del CBAM richiede quindi un coordinamento tra funzione fiscale, dogane, procurement e sostenibilità. Le imprese che affrontano in modo anticipato questi aspetti riducono l’esposizione a rischi economici e operativi nel passaggio al regime definitivo.
Il ruolo del supporto specialistico
La complessità tecnica del calcolo delle emissioni, la variabilità dei prezzi ETS e le differenze sanzionatorie tra Stati membri rendono opportuno un presidio qualificato.
Un approccio strutturato può includere:
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assessment iniziale dell’esposizione CBAM;
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supporto alla registrazione e allo status di Authorised CBAM Declarant;
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gestione delle dichiarazioni trimestrali e annuali;
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simulazioni di costo in funzione degli scenari ETS;
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formazione interna e coordinamento della supply chain.
La compliance CBAM non si esaurisce nella trasmissione di una dichiarazione. Rappresenta un passaggio strategico nella gestione delle importazioni e nella pianificazione economica delle imprese che operano nei mercati internazionali.
Domande Frequenti (FAQ) sul CBAM 2026
Entro il 31 marzo 2026 per le imprese che superano la soglia prevista.
No, si calcola su base annua considerando il totale delle importazioni.
Sono preferibili. I valori predefiniti sono ammessi nei casi previsti ma possono comportare un impatto economico maggiore.
L’operatore non può operare regolarmente nel sistema ed è esposto a sanzioni e possibili blocchi delle importazioni.
Sì, il perimetro applicativo potrà essere ampliato in futuro.

