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Rimborso IVA

Cessione di stampi e rimborso IVA: i chiarimenti della Corte di Giustizia dell’UE

Cessione di stampi, operazioni intracomunitarie e rimborso IVA: i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE nel 2025.

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Rimborso IVA

Autori

Andrea Spagnoli

Tax Lawyer | VAT & Fiscal Expert

In questo articolo:

Introduzione al rimborso IVA e alle cessioni intracomunitarie

Il rimborso dell’IVA assolta in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento spetta a condizione che l’operazione di cessione (nel caso di specie di stampi) non sia considerata cessione intracomunitaria (non imponibile ai fini IVA). Di converso, il rimborso non spetta qualora la cessione degli stampi sia parte di un’unica prestazione o accessoria rispetto ad una prestazione principale intracomunitaria.

Si tratta del principio espresso dalla Corte di Giustizia dell’UE con la sentenza del 23 ottobre 2025, resa nella causa C-234/24.

Il caso: la costruzione e la cessione degli stampi

La questione sottoposta ai Giudici unionali riguarda una società bulgara incaricata di costruire stampi per conto di una società tedesca, la quale ne acquisisce la proprietà. Lo stampo, tuttavia, rimane materialmente presso la società bulgara e viene utilizzato per la produzione di beni che vengono ceduti ad una società slovacca, facente parte dello stesso gruppo della società tedesca.

La società tedesca, a sua volta, ha ceduto lo stampo alla società slovacca avvalendosi della posizione IVA aperta in Bulgaria e, conseguentemente, applicando l’IVA bulgara.

La società slovacca si è vista negare il rimborso dell’IVA assolta in Bulgaria sull’assunto che la cessione dello stampo fosse un’unica prestazione, economicamente inscindibile, con la cessione dei beni prodotti grazie al suo utilizzo, considerata intracomunitaria e, come tale, non imponibile IVA.

Il parere della Corte di Giustizia UE

Il principio di diritto espresso dai giudici unionali si fonda su due valutazioni:

Prima valutazione: cessione dello stampo e qualificazione intracomunitaria

  • se la cessione dello stampo possa considerarsi intracomunitaria anche qualora il bene non lasci lo Stato membro di origine.

Seconda valutazione: rapporto tra cessione dello stampo e beni prodotti

  • se la cessione dello stampo possa considerarsi come facente parte di un’unica operazione inscindibile economicamente ovvero come operazione accessoria rispetto alla cessione (intracomunitaria) dei beni prodotti con il suo utilizzo.

Trasferimento fisico del bene come requisito essenziale

Per quanto riguarda il primo aspetto, la Corte UE ha ribadito che una cessione può essere considerata intracomunitaria, e dunque beneficiare della non imponibilità IVA (esenzione nella Direttiva), soltanto qualora si verifichi materialmente il trasferimento del bene da uno Stato membro all’altro (cfr. CGUE, Sent. 26 luglio 2017, C-386/16, Toridas). Dunque, senza trasporto o spedizione a destinazione dell’acquirente al di fuori del territorio dello Stato membro di cessione, non si può parlare né acquisto intracomunitario, né di cessione intracomunitaria esente (non imponibile).

Nel caso in esame, in mancanza dell’effettivo trasferimento del bene in altro Stato membro, la cessione dello stampo non acquisisce carattere intracomunitario e, per l’effetto, non si ravvisano i presupposti per negare il rimborso dell’imposta assolta.

Operazione unica e operazioni accessorie

In merito alla seconda questione – concernente il rapporto tra le due cessioni – i Giudici dell’UE si sono anzitutto preoccupati di evidenziare i profili caratterizzanti tanto le prestazioni uniche, quanto le operazioni accessorie ad una principale, per poi escludere che nel caso in esame si sia in presenza di un’operazione unica, dal momento che le due operazioni (i.e. cessione dello stampo e dei beni con esso realizzati) sono riconducibili a due soggetti distinti tra loro.

In linea generale, si è in presenza di una prestazione unica quando due o più elementi forniti al cliente sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissolubile, la cui scomposizione avrebbe natura squisitamente artificiale (cfr. CGUE, Sent. 7 ottobre 2024, C-60/23, Digital Charging Solutions; Sent. 27 ottobre 2005, C-41/04, Levob Verzekeringen).

Mentre, una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando tale prestazione costituisce per la clientela non un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale (cfr. CGUE, Sent. 17 ottobre 2024, C-60/23, Digital Charging Solutions; Sent. 16 febbraio 2023, C-519/21, DGRFP Cluj; Sent. 21 febbraio 2008, C-C-425/06, Part Service). In altre parole, se le prestazioni hanno per il cliente ciascuna una finalità propria, l’una non può essere considerata accessoria rispetto all’altra.

Conclusioni

Il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in uno Stato (quello di acquisto) diverso da quello di stabilimento è condizionato dalla natura delle operazioni su cui si fonda il credito e, soprattutto, dal regime IVA ad esse applicabile.

Condizioni che escludono la non imponibilità IVA

Segnatamente, alla cessione dello stampo non può essere applicato il regime della non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie quando:

  • non si verifica il trasferimento del bene da uno Stato membro all’altro e, dunque, non si può parlare di cessione intracomunitaria non imponibile IVA;
  • non rappresenta un’operazione accessoria alla cessione dei beni (intracomunitaria) grazie ad esso prodotti perché effettuata da un soggetto distinto e, pertanto, costituisce un’operazione indipendente.

Diritto al rimborso IVA

Pertanto, quando la cessione dello stampo non ha carattere intracomunitario non può essere negato il diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta nello Stato membro del cedente.

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