Lo scorso 30 aprile è scaduto il termine per la trasmissione della Dichiarazione IVA 2025 (anno 2024).
Trascorso il termine ordinario del 30 aprile occorre distinguere:
- dichiarazione IVA tardiva; e
- dichiarazione IVA omessa.
Trascorso tale termine, pertanto, si aprono profili di irregolarità, con specifici quadri sanzionatori e procedimenti sanatori.
Il sistema sanzionatorio tributario è stato revisionato di recente ad opera del D. Lgs. n. 87/2024, che ha dato attuazione alla legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023. Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2026, le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 472/1997 e l’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 confluiranno nel D. Lgs. n. 173/2024 (c.d. Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali).
Dichiarazione IVA tardiva: presentata entro 90 giorni
Il combinato disposto degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322/1998 stabilisce che la Dichiarazione IVA presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria si considera valida, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dalla legge.
Alla dichiarazione IVA tardiva è applicabile la sanzione prevista per l’omessa presentazione, con una soglia minima di euro 250.
È fatta salva (si veda la circolare n. 42/E/2016) la possibilità di applicare il ravvedimento operoso sulla sanzione dovuta: in tal caso, e sempre entro i 90 giorni (i.e. 29 luglio 2025), la sanzione viene ridotta a 25 euro (1/10 del minimo ex art. 13, co. 1, lett. c del D. Lgs. n. 472/1997); importo che deve essere versato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8911.
Dichiarazione IVA omessa: presentata oltre 90 giorni
Qualora la trasmissione della Dichiarazione IVA avvenga trascorsi 90 giorni dalla scadenza, la stessa si considera omessa (art. 2, co. 7 e art. 8, D.P.R. n. 322/1998), costituendo comunque titolo per la riscossione dell’imposta che risulta dovuta.
In tale ipotesi, il quadro sanzionatorio risulta più articolato anche alla luce del recente D. Lgs. n. 87/2024 che ha ridisegnato l’intero sistema modificando, tra gli altri, anche l’art. 5 del D. Lgs. n. 471/1997 (le nuove misure sanzionatorie si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024):
- Si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250.
- Nell’ipotesi in cui la dichiarazione omessa sia presentata oltre i 90 giorni, ma comunque entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento e, in ogni caso, prima dell’inizio di qualsiasi attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto conoscenza, trova applicazione la sanzione del 25% – prevista dall’art. 13, co. 1 del D. Lgs. n. 471/1997 – aumentata al triplo (75%). Se non sono dovute imposte trova applicazione la sanzione minima di euro 250.
- Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. Tuttavia, qualora la dichiarazione sia trasmessa con ritardo superiore a novanta giorni, ma non oltre i termini per l’accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.
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