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Il Regolamento UE contro la deforestazione (European Union Deforestation Regulation, o EUDR), stabilisce le norme relative alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’UE di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.
La normativa (Regolamento UE 2023/1115 del 31 maggio 2023), che abroga il precedente Regolamento (UE) n. 995/2010, rappresenta una novità assoluta per le imprese e una vera e propria rivoluzione, in quanto cambia il modo stesso di fare commercio da e verso l’Europa.
Con l’obiettivo di garantire che i beni commercializzati nel mercato unico non contribuiscano al degrado forestale globale, questa disciplina introduce un insieme di obblighi stringenti e complessi, in particolare in termini di tracciabilità e di verifica della filiera.
Data la sua imminente applicazione e l’elevato livello di dettaglio richiesto, è essenziale per le aziende comprendere in modo analitico la portata degli adempimenti normativi.
Che cos’è il Regolamento EUDR e qual è il suo obiettivo
L’essenza del Regolamento EUDR risiede nell’ambizioso obiettivo di contrastare attivamente la deforestazione e il degrado forestale causati direttamente o indirettamente dalla domanda di materie prime dell’Unione Europea.
La necessità di questa normativa emerge da dati storici significativi: tra il 1990 e il 2008, il consumo dell’UE è stato all’origine del 10% della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni. Nello stesso periodo, l’Unione Europea ha importato circa un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello globale e collegati al degrado forestale.
La valutazione d’impatto del regolamento EUDR ha stimato che, in assenza di un vincolo normativo, la sola produzione e il consumo di sei materie prime chiave (come bovini, cacao, caffè, palma da olio, soia e legno) avrebbero causato circa 248.000 ettari di deforestazione all’anno entro il 2030.
L’EUDR mira a interrompere questa catena di causalità, imponendo la condizione di “deforestazione zero” dopo il 31 dicembre 2020 come elemento imprescindibile per l’accesso al mercato.
Quali sono i soggetti interessati dal Regolamento europeo contro la deforestazione
Il Regolamento EUDR si rivolge a due categorie principali di soggetti, identificate in base al loro specifico ruolo all’interno della catena di approvvigionamento: gli operatori e i commercianti.
L’operatore è definito come la persona fisica o giuridica che, in un contesto commerciale, immette per la prima volta sul mercato dell’Unione le materie prime o i prodotti interessati, oppure li esporta. Su questi soggetti ricade l’onere primario di esercitare la dovuta diligenza (due diligence) e di rilasciare l’apposita dichiarazione.
I commercianti, invece, sono tutti i soggetti successivi nella catena di fornitura che mettono a disposizione i prodotti interessati all’interno dell’UE.
Gli obblighi che ricadono su di loro variano significativamente in base alla dimensione aziendale: i commercianti non-PMI (non piccole e microimprese) sono soggetti agli stessi obblighi di due diligence completa previsti per gli operatori, mentre i commercianti PMI beneficiano di obblighi semplificati, limitati essenzialmente alla raccolta e conservazione delle informazioni di tracciabilità, come i dettagli sui fornitori e acquirenti e i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate.
Ambiti e prodotti di applicazione
L’EUDR si applica a un elenco tassativo di materie prime interessate e ai prodotti interessati che le contengono, come specificato nell’Allegato I del Regolamento. Le materie prime chiave sono sette: olio di palma, bovini (e i loro derivati come la carne), soia, caffè, cacao, legno e gomma, inclusi i prodotti da esse derivati.
La norma definisce con precisione i due livelli di applicazione: le materie prime interessate sono le commodity primarie, mentre i prodotti interessati sono quelli specificati nell’Allegato I che contengono, sono stati nutriti o sono stati fabbricati usando tali materie prime.
La condizione fondamentale è l’obbligo di “deforestazione zero”: i prodotti possono essere immessi o esportati solo se le materie prime sono state prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo la data di riferimento del 31 dicembre 2020.
L’origine del prodotto è irrilevante rispetto al confine doganale: l’EUDR si applica in modo uniforme ai prodotti di origine interna all’Unione Europea e a quelli importati.
Una responsabilità di filiera: come l’EUDR cambia il rapporto con i fornitori
Il Regolamento EUDR introduce un cambiamento radicale nel rapporto tra le aziende europee e la loro intera catena di approvvigionamento, trasformando la responsabilità da una verifica volontaria a un obbligo legale stringente e di catena.
L’atto normativo sposta l’onere della prova e della conformità: il rischio che un lotto di materie prime sia associato a deforestazione non è più solo del produttore originario, ma ricade in ultima analisi sull’operatore che immette il prodotto nel mercato europeo.
Di conseguenza, un atto di mancata conformità commesso da un singolo attore a monte della filiera diventa la responsabilità legale di tutti i soggetti successivi, in particolare dell’operatore finale.
Le imprese non possono più limitarsi a fidarsi delle dichiarazioni dei fornitori di primo livello, ma sono costrette a ottenere una visibilità profonda e a esigere dati specifici, in particolare le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno, per analizzare e valutare il rischio associato a tutta la supply chain.
Quali sono gli obblighi per le imprese
La due diligence costituisce il pilastro normativo centrale del Regolamento EUDR. Rappresenta il processo strutturato e legalmente imperativo che ogni operatore deve istituire e mantenere prima di immettere prodotti sul mercato dell’Unione.
Attraverso la due diligence l’azienda assolve al proprio dovere di dimostrare l’assenza di rischio di deforestazione o degrado forestale lungo la catena di approvvigionamento.
L’obbligo di diligenza si articola in un iter metodologico composto da tre fasi fondamentali e sequenziali: la raccolta di informazioni; la valutazione del rischio e l’adozione di misure di attenuazione del rischio.
La commercializzazione è permessa esclusivamente dopo che l’analisi ha consentito di ridurre il rischio accertato a un livello nullo o trascurabile.
1. La raccolta di informazioni
La prima fase della due diligence è la raccolta di informazioni, che costituisce il fondamento probatorio dell’intero processo.
In questa fase, specificata all’art. 9 del regolamento, l’operatore deve ottenere prove precise e verificabili che attestino la provenienza e la legalità dei prodotti. Le informazioni richieste superano il tradizionale sistema documentale e devono includere obbligatoriamente le coordinate di geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno in cui le materie prime sono state prodotte o raccolte.
Per la filiera dei bovini, le coordinate devono riferirsi a tutti gli stabilimenti dove gli animali sono stati tenuti.
È inoltre necessario raccogliere la documentazione che provi che i prodotti rispettano la legislazione locale, includendo non solo i diritti di utilizzo del suolo, ma anche la protezione dei diritti umani e l’assenza di corruzione.
2. Valutazione del rischio
La seconda fase della due diligence (art.10 del Regolamento) impone agli operatori l’esecuzione di una rigorosa valutazione del rischio per determinare se le materie prime, nonostante la documentazione iniziale, presentino un rischio non trascurabile di non conformità.
L’analisi deve essere sistematica e oggettiva: l’operatore deve incrociare le coordinate di geolocalizzazione ottenute con le mappe di deforestazione, i dati satellitari e le informazioni sui livelli di rischio del paese o dell’area di produzione, come classificati dalla Commissione Europea.
Elementi quali il livello di corruzione, la fragilità istituzionale, la presenza di conflitti sui diritti fondiari o la non conformità sistematica alla legislazione locale sono tutti fattori che elevano il profilo di rischio. L’operatore è chiamato a definire un profilo di rischio specifico per il lotto analizzato.
3. Misure di attenuazione del rischio
Se, a seguito della valutazione nella fase precedente, l’operatore determina che il rischio di non conformità ai requisiti EUDR è classificato come non trascurabile, è obbligatorio adottare e documentare con precisione una serie di misure di attenuazione (art.11 del Regolamento).
L’obiettivo di queste azioni è ridurre il rischio residuo fino a un livello che sia considerato nullo o trascurabile, condizione essenziale per poter presentare la dichiarazione di due diligence.
Le misure possono includere la richiesta di prove supplementari ai fornitori, l’esecuzione di verifiche indipendenti con audit sul campo, l’implementazione di sistemi di campionamento e testing o l’utilizzo di strumenti di monitoraggio geospaziale avanzato sul lotto di produzione.
Nei casi in cui il rischio non possa essere mitigato efficacemente, l’operatore deve astenersi dall’immettere il prodotto sul mercato UE, escludendo potenzialmente specifici fornitori o aree geografiche dalla propria supply chain.
Gestire e archiviare le informazioni di due diligence: il ruolo del portale TRACES
Un elemento cruciale del sistema EUDR è l’utilizzo del sistema di informazione Traces (Trade control and expert system).
TRACES è una piattaforma elettronica già in uso per la tracciabilità e la gestione sanitaria di prodotti vegetali e animali, che viene ora estesa per ospitare i dati e le dichiarazioni EUDR.
Gli operatori sono obbligati a inserire in questo sistema le informazioni chiave, tra cui la descrizione del prodotto, il codice del sistema armonizzato, il paese di produzione, le quantità e, soprattutto, le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno.
Il portale non è solo un deposito di dati obbligatorio, ma funge da strumento di controllo centralizzato, consentendo alle autorità competenti degli Stati membri di accedere istantaneamente alle dichiarazioni per effettuare verifiche mirate e armonizzare i controlli a livello europeo.
EUDR, quali sanzioni sono previste per la mancata compliance
Il regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni sono di natura amministrativa, ma sono concepite per avere un impatto finanziario ed economico significativo sulle imprese.
La sanzione pecuniaria massima prevista può arrivare ad almeno il 4% del fatturato annuo totale realizzato nell’Unione Europea dall’operatore o dal commerciante nell’esercizio precedente.
Oltre alle multe, le autorità competenti hanno il potere di imporre la confisca dei prodotti che sono stati ritenuti non conformi, l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e l’interdizione dalla possibilità di immettere prodotti sul mercato dell’Unione per un massimo di 12 mesi.
Il rischio di non conformità, pertanto, non si traduce solo in un blocco della merce, ma può portare a conseguenze che minano la reputazione e la stessa capacità operativa dell’azienda nel medio termine.
Quando scattano gli obblighi per le imprese
L’entrata in vigore del Regolamento EUDR è strutturata su tempistiche differenziate, una scelta dettata dalla consapevolezza dell’Unione Europea riguardo alla complessità degli adempimenti richiesti, che ha portato a un recente rinvio degli obblighi.
L’applicazione è scaglionata in base alla dimensione dell’impresa. Per le grandi e medie imprese, la data di applicazione è fissata al 30 dicembre 2026. Le piccole e microimprese (PMI) beneficiano di un periodo di adattamento esteso, con l’entrata in vigore prevista per il 30 giugno 2027.
Prepararsi all’EUDR: le azioni immediate per le imprese
L’adeguamento all’EUDR richiede un piano d’azione immediato e strutturale su più livelli operativi. Le azioni fondamentali che le imprese devono attuare per conseguire la conformità sono:
- Mappare la supply chain, sapendo chi produce cosa e dove, identificando con precisione l’origine esatta di ogni lotto di materia prima;
- Iniziare a raccogliere le informazioni, con il conseguente coinvolgimento dei fornitori per ottenere i dati di geolocalizzazione necessari;
- Agire dal punto di vista legale, il che comporta l’aggiornamento dei contratti di approvvigionamento per imporre l’obbligo contrattuale di fornire i dati di tracciabilità;
- Adeguare i sistemi IT per gestire in modo efficiente il volume di dati geospaziali e documentali e consentire l’interazione con il portale TRACES;
- Formare il personale sulle nuove procedure di due diligence e sui protocolli di verifica del rischio.




