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Fondo Transizione Industriale

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Bandi Regionali e Nazionali
Ottobre 10, 2025

Quali sono le finalità?

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha ad oggetto l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici ed è rivolto ai progetti diretti a perseguire una o più tra le seguenti finalità:

  1. conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; possono essere inclusi anche impianti (i) di co-generazione ad alto rendimento, (ii) per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile destinato all’autoconsumo e/o (iii) per lo stoccaggio di energia entro e non oltre il 40% del complessivo programma di investimento nell’ambito del Titolo II;
  2. uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
  3. cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, materie prime e riciclate.

 

Il bando prevede le seguenti due linee agevolative:

 

  1. Titolo II – Investimenti volti a perseguire una maggiore efficienza energetica sotto forma di risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa (in conformità all’art. 38 del Regolamento GBER) ovvero di un cambiamento fondamentale del processo di produzione (ai sensi degli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER);

e/o

  1. Titolo III – Investimenti destinati a perseguire un uso efficiente delle risorse attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento.

 

Gli investimenti non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell’unità produttiva oggetto di intervento in misura superiore al 20% rispetto alla situazione precedente. Per le imprese energivore il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l’impresa realizza in adempimento degli obblighi.

 

A chi è rivolto?

Accedono agli interventi del Fondo le imprese operanti sul territorio nazionale, di qualsiasi dimensione, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese ed attive nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Le imprese devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non devono rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti illegali o incompatibili dalla Commissione, in regola con gli obblighi contributivi.

Restano escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive, non conformi alla disciplina antimafia o in altre condizioni qualificate come ostative ai fini dell’accesso ad agevolazioni finanziarie pubbliche.

In conformità all’art. 1 del DL 39/2025, le imprese devono aver adempiuto agli obblighi in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

Quali sono le imprese escluse?

Ai fini del rispetto del DNSH, non sono in ogni caso ammissibili:

  • attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione di attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale (ivi incluse le infrastrutture relative);
  • attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

tuttavia, possono essere incluse attività e attivi per i quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili;

  • attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

l’esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita.

 

Quali agevolazioni offre?

Il Fondo offre sostegni nella forma di contributi a fondo perduto con percentuali variabili a seconda degli investimenti, premialità e modalità di calcolo delle spese ammissibili.

 

Riepilogo intensità agevolative massime
  Grandi imprese Piccole imprese Medie imprese Zone A Zone C
Titolo II* 30% 50% 40% +15% +5%
Titolo II

cogenerazione ad alto rendimento & rinnovabili

45% 65% 55% N.A. N.A.
Titolo II

Cogenerazione ordinaria

30% 50% 40% N.A. N.A.
Titolo III* 40% 60% 50% +15% +5%
Titolo II e III

Cambiamento fondamentale

In base alla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027
*Le aliquote sono riconosciute in presenza di uno scenario controfattuale in conformità alle modalità previste dal bando sotto pena di decurtazione in misura pari alla metà.

 

Titolo II – Maggiore efficienza energetica o cambiamento fondamentale del processo di produzione

 

Limitatamente agli investimenti aventi ad oggetto il conseguimento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione delle attività di impresa, il Fondo offre contributi con percentuali pari al 30%, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell’aiuto.

Speciali maggiorazioni sono previste in misura pari al 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone a) e 5% per investimenti effettuati nelle zone c) della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2021-2027.

Limitatamente agli investimenti relativi ad una maggiore efficienza energetica, sono agevolabili i costi supplementari necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli relativi ad uno scenario controfattuale che tenga conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto.

Qualora, invece, le spese ammissibili vengano determinate senza scenario controfattuale e considerando il 100% dei costi totali di investimento, tutte le intensità e le maggiorazioni sopra citate sono decurtate del 50%.

Infine, gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo godono di contributi a fondo perduto con intensità massima disciplinata dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale.

 

Titolo III – Uso efficiente delle risorse o cambiamento fondamentale del processo produttivo

In caso di investimenti aventi ad oggetto l’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse, le agevolazioni arrivano al 40% delle spese ammissibili, con premialità del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a) e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c).

Sono agevolabili esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere l’obiettivo ambientale previsto, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli di uno scenario controfattuale.

Gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo godono di contributi a fondo perduto con intensità massima disciplinata dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale.

Quali sono le risorse finanziarie disponibili?

Lo stanziamento finanziario effettivamente disponibile ammonta a 134 milioni di euro, residuo dei Fondi non utilizzati nell’edizione precedente (febbraio-aprile 2025).

Un importo pari al 40% delle risorse è riservato ai progetti da realizzare nel Mezzogiorno (Abruzzo incluso). Un’ulteriore riserva del 50% è dedicata alle imprese energivore.

Il Fondo è operativo su base annuale o biennale: ai sensi dell’art. 4-octies del Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 e successive modifiche, le risorse finanziarie sono pari a 300 milioni annui a decorrere dal 2025.

 

Quali sono i progetti ammissibili?

Sono ammissibili al Fondo i progetti che hanno ad oggetto un’unica unità produttiva del soggetto beneficiario, avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso, realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo, aventi costi compresi tra 3 e 20 milioni di euro e conformi alle finalità previste dal Fondo e alle due linee agevolative previste dal decreto direttoriale:

  • Titolo II – Investimenti volti a perseguire una maggiore efficienza energetica sotto forma di risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa (in conformità all’art. 38 del Regolamento GBER) ovvero di un cambiamento fondamentale del processo di produzione (ai sensi degli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER); possono essere inclusi anche impianti (i) di co-generazione ad alto rendimento, (ii) per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile destinato all’autoconsumo e/o (iii) per lo stoccaggio di energia entro e non oltre il 40% del complessivo programma di investimento nell’ambito del Titolo II;
  • Titolo III – Investimenti destinati a perseguire un uso efficiente delle risorse attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento.

A tali fini, il risparmio energetico è pari alla quantità di energia risparmiata, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP), determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda e una stima dopo l’attuazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica oggetto del programma di investimenti, assicurando la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le imprese energivore il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l’impresa realizza in adempimento degli obblighi.

Tutti i progetti sono tenuti a rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

Quali sono i limiti e le prescrizioni previste a carico dei progetti?

I progetti Titolo II sono realizzati in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 14 del Regolamento GBER non essendo più possibile avvalersi della Sezione 2.6 del Quadro temporaneo e del regime SA.109439 (Decreto direttoriale 18 luglio 2025).

Ai fini dell’ammissibilità, i progetti ex Titolo II non devono essere di mera sostituzione, vige divieto di settore siderurgico, lignite e carbone, è previsto un apporto finanziario pari al 25% a carico del soggetto beneficiario e sono esclusi gli interventi obbligatori da attuare in ottemperanza a disposizioni normative nazionali o per conformarsi a norme dell’Unione europea (Art. 10 decreto direttoriale 23 dicembre 2024).

I progetti Titolo III non devono prevedere interventi obbligatori da attuare in ottemperanza a disposizioni normative nazionali o per conformarsi a norme dell’Unione europea adottate e in vigore.

 

Qualora aventi ad oggetto un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, gli investimenti non devono riguardare lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di recupero dei rifiuti per la produzione di energia, non devono incentivare la produzione di rifiuti o l’aumento dell’uso di risorse, e devono essere volti a soddisfare almeno una delle seguenti finalità:

 

  1. migliore efficienza nell’uso delle risorse tramite riduzione netta delle stesse o sostituzione di materie prime o feedstock primari con materie prime o feedstock secondari;
  2. migliorare la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati dal Soggetto beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati da terzi;
  3. migliorare la raccolta, la selezione, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal Soggetto beneficiario o da terzi e che altrimenti resterebbero inutilizzati o utilizzati in modo meno efficiente dal punto di vista delle risorse.

Quali sono le spese agevolabili?

Sono ammissibili le spese di seguito determinate, riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni – come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile – nella misura necessaria alle finalità del progetto e strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10% dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • opere murarie e assimilate, nel limite del 40% dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, esclusivamente nella misura necessaria alle finalità del progetto.

A completamento dei programmi di investimento sono ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali, anche i progetti per la formazione del personale, entro un massimale pari al 10% del programma totale di investimento.

 

Come funziona la procedura di accesso?

Le agevolazioni sono concesse secondo una procedura valutativa a graduatoria aperta dal 17 settembre 2025 al 10 dicembre 2025: il Soggetto gestore provvede a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di agevolazione con riferimento alla singola unità produttiva. È ammessa la presentazione da parte della singola impresa di più domande di agevolazione purché riferite a diverse unità produttive, a patto che tutti gli investimenti richiesti rispettino i requisiti dimensionali previsti dal Fondo.

Alla domanda di accesso vanno allegate anche una DSAN relativa ai requisiti di ammissibilità, dimensione di impresa e impegni nei confronti degli obblighi richiesti dal bando, antimafia, antiriciclaggio oltre alle eventuali certificazioni della parità di genere e dichiarazioni di possesso del rating di legalità e copia delle certificazioni possedute. Le sole società energivore sono, inoltre, tenute ad allegare una diagnosi energetica in corso di validità eseguita in conformità all’art. 8 comma 3 del D.lgs. 102/2014 unitamente ad un’apposita DSAN attestante la regolarità rispetto agli adempimenti previsti dalla medesima disposizione e la tipologia di interventi messi in atto.

A finalità statistica sarà richiesta anche la compilazione di un questionario volto a monitorare l’impatto delle politiche su ambiente, clima, inclusione, mainstreaming di genere ed empowerment femminile.

Ai fini dell’accesso ad entrambe le linee agevolative (Titolo II e III), è richiesta una relazione tecnica economica sotto forma di perizia asseverata redatta da tecnici abilitati, ESCO e EGE oltreché dai legali rappresentanti dei soggetti richiedenti le agevolazioni, limitatamente ai propri programmi di investimento che si intendono porre in essere all’interno del perimetro del sistema di gestione dell’energia, comprendente la/le attività e il sito/siti, per il quale è stata ottenuta la certificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO50001.

Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinato sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in uno o più dei seguenti ambiti ambientali, sulla base delle formule di calcolo incluse nell’Allegato 1:

  1. risparmio energetico;
  2. produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione o di idrogeno rinnovabile, per autoconsumo;
  3. risparmio della risorsa idrica;
  4. risparmio di materie prime e semilavorati;
  5. riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.

Di seguito le premialità riconosciute sotto forma di maggiorazioni:

 

  • +15% nel caso in cui il programma di investimento consenta un risparmio nell’utilizzo di materie prime critiche pari o superiore al 5% secondo le modalità di normalizzazione di cui all’Allegato 1;
  • +5% nel caso in cui il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni EMAS, ISO 140001, ISO 50001, ISO 14006, Ecolabel;
  • +3% nel caso in cui il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, risulti iscritto nell’elenco di cui all’articolo 8 della delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 – Regolamento attuativo in materia di rating di legalità – e successive modificazioni e integrazioni;
  • +2% nel caso in cui il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, risulti in possesso della certificazione della parità di genere;
  • +10% nel caso in cui il programma di investimento sia completato entro il 30 giugno 2026.

 

Le graduatorie sono compilate entro 30 giorni dal termine finale della presentazione della domanda. Seguono le verifiche istruttorie sul rispetto del divieto di doppio finanziamento, principio DNSH e titolarità effettiva dei fondi.

 

Per le domande di agevolazione per le quali l’attività istruttoria si conclude con esito positivo, il Soggetto gestore, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie delibera la concessione delle agevolazioni.

Per saperne di più sul Bando “Fondo Transizione Industriale” contatta il team di Ayming: con la nostra expertise ventennale in materia di bandi, ti supporteremo nella verifica dei requisiti richiesti e nella presentazione della domanda

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