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Il credito d’imposta ricerca e sviluppo per chi produce, spiegato

Stimolare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, Design e ideazione estetica: sono questi gli obiettivi del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, più comunemente conosciuto come “credito d’imposta ricerca e sviluppo” (R&S).

Introdotta dal Decreto 23 dicembre 2013, n. 145, questa misura ha subito diverse modifiche e aggiornamenti nel tempo, anche nell’ambito delle revisioni degli incentivi a sostegno degli investimenti privati in innovazione, come il Piano Transizione 4.0.

Ed è stato proprio nell’ambito della revisione dell’allora Piano Impresa 4.0, nel 2019, che il campo di azione dello strumento si è ampliato per racchiudere, in un unico incentivo, anche le attività di innovazione in design e ideazione estetica.

Che cos’è il Credito d’imposta Ricerca, Sviluppo, innovazione e Design

Il credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Ideazione Estetica è un’agevolazione fiscale che intende stimolare gli investimenti delle imprese in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. L’obiettivo è supportare la competitività aziendale e incentivare i processi di transizione digitale, economia circolare e sostenibilità ambientale.

Il beneficio è accessibile a tutte le imprese, indipendentemente dal settore e dalla dimensione, e copre una percentuale delle spese ammissibili sostenute per attività di ricerca e sviluppo. Rientrano tra le spese agevolabili i costi per personale qualificato, consulenze specialistiche, strumenti e materiali di laboratorio, oltre a brevetti e prototipi. L’incentivo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione fiscale.

Il funzionamento del credito d’imposta R&S si basa sul riconoscimento di una percentuale variabile di rimborso sulle spese sostenute per attività relative all’innovazione. L’agevolazione è calcolata in base a specifici parametri definiti dalla normativa vigente e può essere fruita in compensazione tramite modello F24.

Beneficiari: a chi si rivolge il credito d’imposta in ricerca e sviluppo

Possono accedere al credito d’imposta ricerca e sviluppo tutte le imprese ubicate sul territorio nazionale, comprese quelle rappresentanze stabili di entità non residenti, a prescindere dalla propria forma giuridica, settore di appartenenza economica, grandezza, modalità di contabilità e metodo di calcolo del reddito per scopi fiscali.

Per poter usufruire del credito d’imposta R&S le imprese devono essere:

  • imprese residenti nel territorio dello Stato, senza limiti di forma giuridica, dimensioni, settore economico;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Sono escluse:

  • imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 comma II D.Lgs. 231/2001.

Come funziona il credito d’imposta R&S

Il calcolo del credito d’imposta avviene sulla base delle spese ammissibili, considerando solo gli importi non coperti da altre agevolazioni o finanziamenti pubblici. Le imprese possono beneficiare dell’incentivo per più tipologie di attività nello stesso anno fiscale, purché ogni progetto sia identificato separatamente e rispettino i limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente.

Le attività che rientrano nell’agevolazione sono suddivise in tre categorie principali:

  • Ricerca e sviluppo: comprende studi scientifici, sperimentazione e sviluppo di nuove tecnologie applicate a prodotti o processi produttivi.

  • Innovazione tecnologica: riguarda l’implementazione di soluzioni avanzate per migliorare in modo significativo prodotti o processi esistenti, con un focus su tecnologie digitali e sostenibili.

  • Design e ideazione estetica: destinato ai settori in cui l’elemento creativo e il miglioramento estetico dei prodotti rappresentano un valore aggiunto.

Credito d’imposta R&S, guida alle aliquote

Il credito d’imposta in ricerca e sviluppo prevede diverse aliquote di agevolazione in base all’attività svolta e al periodo d’imposta di riferimento. La riorganizzazione degli incentivi del Piano Transizione 4.0 ha infatti sancito, a partire dal 1° gennaio 2023, una progressiva riduzione delle aliquote dell’incentivo che tuttavia è stato in quell’occasione rinnovato fino al 2031 (per le attività di innovazione e design è previsto l’incentivo fino al 2025).

Pertanto, il credito d’imposta è riconosciuto in queste modalità:

Attività

2021-22 2023 2024-25

2026-31

Aliquota Massimale Aliquota Massimale Aliquota Massimale Aliquota Massimale

Ricerca e sviluppo

20% 4 milioni 10% 5 milioni 10% 5 milioni 10%

5 milioni

Innovazione con finalità di transizione ecologica o digitale 4.0

15% 2 milioni 10% 4 milioni 5% 4 milioni

Innovazione tecnologica

10% 2 milioni 10% 2 milioni 5%

2 milioni

Design

10% 2 milioni 10% 2 milioni 5%

2 milioni

Ricerca e sviluppo

  • Ricerca fondamentale: lavori sperimentali/teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico.
  • Ricerca industriale: lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili applicazioni delle nuove conoscenze.
  • Sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico: lavori sistematici basati sulle conoscenze attuali svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze.

Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale il credito d’imposta è riconosciuto come segue:

  • Attività di ricerca e sviluppo; 10% delle spese agevolabili, al netto di altre sovvenzioni o contributi, nel limite massimo di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Innovazione tecnologica

Attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Per prodotto o processo di produzione nuovo o migliorato si intende un bene, un servizio o un processo che si differenzia in modo sostanziale sul piano delle caratteristiche tecniche o sul piano dei processi aziendali rispetto a quelli già realizzati dall’impresa.

Per le attività di innovazione tecnologica e green il credito d’imposta è riconosciuto come segue:

  • Attività di innovazione tecnologica per finalità di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0; 5% delle spese agevolabili, al netto di altre sovvenzioni o contributi, nel limite massimo di 4 milioni di euro.
  • Attività di innovazione tecnologica; 5% delle spese agevolabili, al netto di altre sovvenzioni o contributi, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Design

Attività di design e ideazione meramente estetica e per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari. Le imprese devono operare nei seguenti settori:

  • tessile e della moda
  • calzaturiero
  • occhialeria
  • orafo
  • mobile/arredo
  • ceramica

Le innovazioni possono interessare, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale e degli ornamenti.

Per le attività di design e innovazione estetica il credito d’imposta è riconosciuto come segue:

  • Attività di design; 5% delle spese agevolabili, al netto di altre sovvenzioni o contributi, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Quali sono le spese ammissibili

Così come indicato nella legge n.160 del 27 dicembre 2019 (commi 200-202), sono ammissibili:

  • le spese di personale autonomo o subordinato coinvolto nelle attività, che incidono sulla base di calcolo per un importo pari 150% del loro ammontare
  • le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili;
  • le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale ammissibili;
  • quote di ammortamento relative all’acquisto di privative industriali (solo per ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale), nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro;
  • spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (solo per ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale). Queste spese incidono sulla base di calcolo per il 150% del loro ammontare.

Come usufruire del credito

Il credito d’imposta deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui le spese sono state effettuate e negli anni successivi fino al completo utilizzo del credito stesso.

Per poter usufruire del credito, questo va utilizzato in compensazione tramite il modello F24, utilizzando i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate (AdE), a partire dall’anno fiscale successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

È importante sottolineare che la base di calcolo per il credito d’imposta deve essere determinata al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese. Inoltre, rispettando i limiti massimi stabiliti e assicurando una separazione analitica dei progetti e delle relative spese ammissibili, è possibile cumulare il beneficio per differenti tipologie di attività qualificate nello stesso periodo d’imposta.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo, come richiederlo senza rischiare sanzioni

Nonostante il credito d’imposta ricerca e sviluppo sia tra gli incentivi più apprezzati dalle imprese, la sua fruizione è stata scoraggiata negli anni dal timore di intercorrere in sanzioni a seguito della verifica da parte dell’AdE in caso di credito non spettante o usufruito indebitamente.

La stessa AdE ha fornito, attraverso delle circolari, indicazioni per aiutare le imprese nel definire quando il beneficio poteva essere richiesto e quando no, orientandosi verso interpretazioni sempre più restrittive, emerse spesso in anni successivi a quelli in cui l’azienda aveva richiesto l’incentivo.

Per fornire garanzia alle imprese, il decreto-legge 73 del 21 giugno 2022 ha previsto per le imprese la possibilità di certificare l’idoneità delle attività da svolgere prima di richiedere l’incentivo, rimandando a un successivo decreto attuativo il compito di indicare i soggetti certificatori e le linee guida per le certificazioni. Linee guida che, tuttavia, non sono ancora giunte.

Davanti a questi rischi, è importante per le imprese affidarsi ad esperti di finanza agevolata che possono guidarle lungo tutto il processo di richiesta dell’incentivo: dalla raccolta della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti, fino all’identificazione delle attività che possono essere agevolabili e la valutazione della conformità tra le attività dei progetti stessi e i requisiti di legge.

Documentazione e requisiti per ottenere il credito d’imposta Ricerca & Sviluppo

Per beneficiare del credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo, le imprese devono predisporre una serie di documenti obbligatori che attestino la natura delle attività svolte e i costi sostenuti. La corretta compilazione della documentazione è essenziale per accedere all’agevolazione ed evitare contestazioni in fase di controllo.

Gli adempimenti richiesti includono:

  • Relazione tecnica asseverata: un documento che descrive nel dettaglio gli obiettivi, i contenuti e i risultati dei progetti di ricerca e sviluppo, dimostrando la loro idoneità ai requisiti previsti dalla normativa.
  • Certificazione del revisore legale: necessaria per attestare l’ammontare delle spese sostenute nelle attività di R&S, innovazione tecnologica e design.
  • Comunicazione al Ministero competente: obbligatoria per informare l’autorità sulle attività svolte e garantire la trasparenza del processo.
  • Dichiarazione fiscale: il credito d’imposta deve essere riportato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, per consentirne l’utilizzo in compensazione.

 

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