Torna a Servizi

Fiscalità e Compliance Internazionale

Soluzioni fiscali strategiche per ottimizzare la tua competitività globale

Scopri Fiscalità e Compliance

Scopri tutti servizi

ZES Unica: guida completa al credito d’imposta

Contattaci per avere un incontro con un esperto

Il credito d’imposta ZES Unica è un incentivo fiscale destinato alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi all’interno della Zona Economica Speciale Unica, che dal 2024 riunisce tutte le aree del Mezzogiorno. Questa agevolazione sostituisce il precedente Credito d’imposta Mezzogiorno (conosciuto anche come Bonus Sud) e rappresenta un’opportunità strategica per sostenere la crescita economica, favorire nuovi insediamenti produttivi e incentivare progetti di sviluppo nelle regioni meridionali.

In questo articolo:

Che cos’è la ZES Unica

La Zona Economica Speciale Unica (ZES Unica) è un’area geografica che comprende tutte le regioni del Mezzogiorno d’Italia e offre un regime fiscale agevolato per favorire gli investimenti produttivi. Introdotta nel 2024, la ZES Unica punta a stimolare la competitività e l’attrattività del Sud Italia, agevolando le imprese che avviano o ampliano la propria attività attraverso incentivi fiscali e semplificazioni amministrative. Grazie a questo strumento, il Governo sostiene lo sviluppo economico del territorio e la creazione di nuova occupazione.

Fanno parte della ZES Unica le seguenti regioni:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Molise
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia

Queste aree beneficiano di una fiscalità di vantaggio e di procedure amministrative semplificate per favorire nuovi investimenti e rafforzare il tessuto produttivo locale.

ZES Unica

ZES Unica: come funziona

Con la pubblicazione del Decreto-Legge n. 124/2023, sono diventate operative le disposizioni che prevedono l’istituzione di una Zona Economica Speciale unificata in grado di ricomprendere il territorio delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo dal 1° gennaio 2024 al 2034.

Il credito è rivolto a tutte le imprese (italiane e straniere) che effettuano investimenti nella ZES Unica, purché non in stato di liquidazione, scioglimento o difficoltà finanziaria (ex comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 249/01).

Le strutture produttive devono essere ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Sotto pena di revoca del beneficio, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto – ubicate nelle zone assistite – per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento.

Settori esclusi e limitazioni

L’agevolazione non spetta ai soggetti che operano nei seguenti settori:

  • industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
  • trasporti e delle relative infrastrutture (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti);
  • produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
  • banda larga;
  • settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Le imprese che operano nel settore agricolo e della pesca accedono all’agevolazione entro i limiti delle rispettive normative comunitarie di riferimento previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

In cosa consiste l’agevolazione

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni ammissibili effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre ed entro il limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997. A tale scopo, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito non si applica il limite annuale di 250.000 euro di cui all’articolo 1 comma 53 della L. n. 244/2007.

Il credito d’imposta è concesso nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per le Regioni e/o le aree agevolate individuate dalla medesima Carta.

Regioni Piccole Imprese Medie Imprese

 

Grandi Imprese
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, area speciale Sulcis 60% 50% 40%
Basilicata, Sardegna, Molise 50% 40% 30%
Area speciale di Taranto 70% 60% 50%
Specifici comuni in Abruzzo, Marche e Umbria

Solo nei Comuni di riferimento inclusi nelle zone c) della Carta degli Aiuti 2021-2027

35% 25% 15%
Investimento massimo 50 milioni d euro* 50 milioni di euro* 100 milioni di euro

*Per gli investimenti delle PMI sopra i 50 milioni di euro si applicano le aliquote stabilite per le grandi imprese.

Investimenti agevolabili

Il credito d’imposta agevola progetti aventi importo compreso tra 200.000 e 100 milioni di euro (i limiti sono per progetto, che può essere sviluppato anche su più sedi e può comprendere anche spese non ammissibili):

  • facenti parte di un progetto di investimento iniziale, che consiste nella creazione di nuovo stabilimento, diversificazione della produzione, ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente ovvero nell’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o in via di chiusura (art. 2 punti 49, 50 e 51, del regolamento UE n. 651/2014);
  • acquisto – anche mediante contratti di locazione finanziaria – di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato;
  • acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali realizzati entro un limite massimo del 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato

Cumulabilità

Il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento.

È possibile il cumulo con l‘iperammortamento a condizione di non superare i costi effettivi sostenuti.

ZES Unica – cumulabilità sugli stessi costi
Nuova Sabatini Iperammortamento Altre agevolazioni in regime di Esenzione
ZES Unica * SÌ, senza superare i costi effettivi *
*Dato che entrambe le agevolazioni insistono sul regime di Esenzione, il superamento delle intensità massime di aiuto concedibili comporta l’obbligo di ricalcolare gli importi effettivi ammessi al credito.

Il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento.

Portale Web della ZES Unica

Per facilitare la conoscibilità e l’accesso ai benefici della Zona Economica Speciale (ZES) unica, è stato creato un portale web dedicato (articolo 12).

Questo portale ha la funzione principale di offrire informazioni complete sui vantaggi disponibili per le imprese all’interno della ZES unica. Inoltre, garantisce agli utenti l’accesso allo sportello unico digitale ZES, semplificando ulteriormente le procedure.

consulenza bandi e contributi a fondo perduto

Sportello Unico Digitale ZES

A partire dal 2024, sarà attivo lo Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) per le attività produttive nella ZES unica del Mezzogiorno. Gestito dalla Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, questo sportello avrà il ruolo di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Sarà responsabile della gestione delle autorizzazioni necessarie per avviare attività economiche o insediamenti industriali, produttivi e logistici all’interno della ZES Unica.

In attesa della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica dovranno essere presentate come segue:

  • Per le attività nei territori delle ZES già esistenti, agli sportelli unici digitali attivi secondo la normativa vigente delle ZES.
  • Per le attività negli altri territori della ZES Unica, ai SUAP territorialmente competenti.

ZES Unica: affidati ad Ayming

Per usufruire del credito d’imposta, le imprese interessate devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo delle spese ammissibili già sostenute e di quelle che prevedono di sostenere.

Il nostro team affianca il cliente in tutte le fasi operative previste dall’agevolazione, garantendo piena conformità alle disposizioni normative. Ci occupiamo della gestione completa della pratica attraverso le seguenti attività:

  • Raccolta della documentazione necessaria

  • Analisi dei documenti e verifica dei requisiti di ammissibilità

  • Consulenza per la compilazione della sezione dedicata nella dichiarazione dei redditi

  • Supporto nella certificazione delle spese sostenute

  • Redazione e invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Domande Frequenti (FAQ) sul Credito d’Imposta ZES Unica

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione o dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno. Sono incluse sia le imprese già operative sia quelle che intendono insediarsi nella ZES Unica. È necessario che l’impresa mantenga l’attività nella ZES per almeno cinque anni dal completamento dell’investimento, pena la decadenza dal beneficio.

Sono esclusi dal credito d’imposta ZES Unica i seguenti settori:

  • Industria siderurgica
  • Industria carbonifera e della lignite
  • Settore dei trasporti (esclusi magazzinaggio e supporto ai trasporti)
  • Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e relative infrastrutture
  • Settore della banda larga
  • Settori creditizio, finanziario e assicurativo

Inoltre, non possono beneficiare dell’agevolazione le imprese in stato di liquidazione o scioglimento e quelle in difficoltà ai sensi della normativa europea

Per gli anni 2026, 2027, 2028, gli investimenti agevolabili devono essere effettuati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre. Le imprese devono inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione preventiva tra il 31 marzo e il 30 maggio dell’anno di riferimento, indicando le spese ammissibili sostenute. Successivamente, è obbligatorio trasmettere una comunicazione integrativa tra il 3 e il 17 gennaio dell’anno successivo, attestando l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il termine stabilito.

Il credito d’imposta è riconosciuto per investimenti compresi tra 200.000 euro e 100 milioni di euro per ciascun progetto. È fondamentale che i beni acquisiti siano nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nella ZES Unica. Inoltre, il valore complessivo di terreni e immobili non può superare il 50% dell’investimento agevolato.

Rientrano tra gli investimenti agevolabili gli acquisti di beni strumentali nuovi, materiali, destinati a strutture produttive ubicate nella ZES Unica. In particolare, sono ammessi:

  • Macchinari e impianti
  • Attrezzature industriali e commerciali
  • Immobili strumentali e terreni (nel limite massimo del 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato)
  • I beni devono essere nuovi, capitalizzati e destinati ad un utilizzo durevole nell’attività d’impresa.

Sì, il credito d’imposta ZES Unica è cumulabile con altri incentivi pubblici, a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell’intensità massima di aiuto prevista dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014). È possibile, ad esempio, cumularlo con:

  • Iperammortamento
  • Incentivi regionali e contributi in conto capitale
  • Agevolazioni previste dal Fondo di garanzia PMI

È consigliabile verificare le compatibilità specifiche in sede di progettazione finanziaria dell’investimento.

Le imprese che usufruiscono del credito d’imposta devono:

  • Mantenere la destinazione d’uso dei beni agevolati e la continuità dell’attività nella ZES per almeno 5 anni (3 anni per le PMI)
  • Conservare la documentazione contabile e amministrativa degli investimenti agevolati
  • Inviare le comunicazioni preventive e integrative all’Agenzia delle Entrate nei termini stabiliti

In caso di mancato rispetto di tali obblighi, l’impresa decade dal beneficio e dovrà restituire il credito fruito, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il credito d’imposta ZES Unica si utilizza esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni agevolati.
È necessario indicare il credito utilizzato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di utilizzo.

I nostri servizi

Credito d'imposta ZES Unica

Scopri come usufruire del credito d'imposta ZES Unica per gli investimenti nel Mezzogiorno

Vuoi saperne di più?

Contattaci per avere il supporto di un nostro esperto.

Contattaci

Scopri tutti i servizi di finanza agevolata

Share