Il 5 gennaio 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del nuovo iperammortamento.
Il provvedimento definisce le regole operative per la misura introdotta dalla legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) che sostituisce i precedenti piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
Mentre la legge di bilancio ha stabilito il valore e i contorni del beneficio (commi 427-436), il decreto fissa i criteri temporali e tecnici che devono rispettare gli investimenti per rientrare nell’agevolazione.
Chiarisce, inoltre, i vincoli sulla provenienza tecnologica degli investimenti (con il rispetto del requisito “Made in EU”), oltre alle procedure di comunicazione verso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
In questo articolo:
Iperammortamento, il meccanismo dell’incentivo e perimetro degli investimenti ammissibili
L’incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2026 prevede una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, utilizzabile come variazione in diminuzione della base imponibile per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
La misura della maggiorazione varia in funzione dell’ammontare complessivo degli investimenti effettuati ed è articolata per scaglioni, secondo quanto previsto dai commi 427-436 della legge 199/2025:
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180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
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100% per la quota di investimenti eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
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50% per la parte di investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro, che rappresenta il limite massimo agevolabile per ciascun beneficiario.
Il perimetro oggettivo dell’agevolazione è definito dal comma 429, che individua due categorie principali di investimenti ammissibili:
- i beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione digitale contenuti, rispettivamente, negli elenchi degli allegati IV e V. Elenchi che sono stati aggiornati e riproposti ex novo come nuovi allegati alla manovra 2026 per includere le innovazioni tecnologiche più recenti. Per i beni indicati rimane obbligatorio il requisito dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, secondo i criteri del decreto legislativo 199/2021.
Orizzonte temporale dell’iperammortamento: i chiarimenti del decreto sulla decorrenza
L’incentivo è attivo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 senza scadenze intermedie. Diversamente dal passato, non sono ammesse proroghe tramite acconti: per beneficiare della misura, la consegna del bene o l’ultimazione dei lavori devono avvenire tassativamente entro il termine finale.
Il decreto attuativo ha chiarito che l’agevolazione è applicabile agli investimenti effettuati ai sensi dell’articolo 109 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Secondo tale disciplina, per i beni mobili conta la data di consegna o spedizione, oppure quella in cui avviene il trasferimento della proprietà, se successiva.
Per gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, il parametro di riferimento è invece quello della fine lavori. Gli ordini effettuati o acconti versati prima del 2026 non precludono quindi l’accesso al beneficio, purché la consegna avvenga all’interno della finestra agevolativa. I beni consegnati dopo il 30 settembre 2028 resteranno invece esclusi.
Il requisito “Made in EU” per i beni materiali: cosa significa e obblighi per le imprese
L’accesso al nuovo iperammortamento è subordinato al rispetto del requisito “Made in EU”, condizione che limita il beneficio agli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).
Per quanto riguarda i beni materiali, che includono sia i macchinari dell’allegato IV sia gli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (FER), il decreto impone all’impresa l’obbligo di dotarsi di una documentazione specifica.
L’impresa deve quindi ottenere un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente o, in alternativa, una dichiarazione del produttore resa ai sensi del DPR 445/2000.
Il documento deve attestare che il bene è stato integralmente ottenuto o ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione, conformemente ai criteri dell’articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013.
I vincoli per gli impianti di autoproduzione energetica
Per gli impianti di autoproduzione energetica, il decreto attuativo introduce requisiti d’accesso molto stringenti, limitando l’incentivo a specifiche categorie di moduli fotovoltaici.
L’agevolazione è circoscritta esclusivamente ai prodotti che rientrano nelle classi b) e c) individuate dall’articolo 12 del decreto-legge 181/2023. La prima categoria riguarda i moduli con celle entrambi prodotti in territorio europeo, caratterizzati da un’efficienza di cella non inferiore al 23,5%.
La seconda classe è riferita ai moduli prodotti in UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, anch’esse di provenienza europea, con un’efficienza di cella minima del 24,0%.
Per essere agevolabili, i moduli fotovoltaici devono figurare nel registro ENEA, che attesta il rispetto degli standard di efficienza e l’origine territoriale delle tecnologie impiegate.
Made in EU”, quali sono i criteri di definizione per i beni immateriali e il software
Per i beni immateriali inclusi nell’allegato V, l’accesso all’iperammortamento è vincolato a una dichiarazione d’origine resa dal produttore o dal licenziante ai sensi del DPR 445/2000.
Il documento deve specificare le sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, ovvero l’ideazione dell’architettura, la scrittura del codice sorgente, il testing e il debugging.
Il riconoscimento del carattere europeo del software dipende dal valore delle attività: almeno il 50% del valore dello sviluppo deve essere riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.
Per il calcolo di questa soglia, devono essere scorporati gli eventuali componenti open source di terze parti incorporati, i quali risultano neutri ai fini della determinazione dell’origine.
Iperammortamento, le modalità di invio delle comunicazioni al GSE
La fruizione della maggiorazione fiscale è subordinata al rispetto di un preciso iter comunicativo da gestire attraverso il portale del GSE. Nello specifico, l’impresa è tenuta inviare:
- una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti;
- una comunicazione di conferma, da inviare entro 60 giorni dalla ricezione di una prima notifica della comunicazione di esito positivo da parte del GSE. In questa comunicazione devono essere riportati data e importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione, nonché i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili
- una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma precedentemente inviate da inviare a completamento dell’investimento e in ogni caso entro il 15 novembre 2028.
L’ammontare degli investimenti ad oggetto indicato nella comunicazione di conferma e in quella di completamento non può essere superiore a quello indicato nella comunicazione preventiva.
Come si determina il termine di completamento nel caso di investimenti in più beni
Qualora un progetto agevolato includa una pluralità di beni, la data di completamento dell’intero investimento coincide con quella di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone.
Il decreto specifica criteri distinti a seconda della tipologia di asset coinvolto nell’ultima fase del piano. Per i beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione digitale, indicati negli allegati IV e V, il completamento coincide con la data di consegna o spedizione.
Diversamente, se l’ultimo investimento del progetto riguarda beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, la data di riferimento per il completamento coincide con quella di fine lavori.
Oneri documentali a carico delle imprese
Per accedere all’incentivo l’impresa deve ottenere:
- una perizia tecnica asseverata, necessaria per dimostrare le specifiche tecniche dei beni e l’avvenuta integrazione nel paradigma produttivo dell’impresa. Tale perizia deve essere rilasciata da professionisti iscritti agli albi degli ingegneri o dei periti industriali o da un ente di certificazione accreditato.
- la certificazione contabile delle spese, emessa da un revisore o da una società di revisione legale, per attestare l’effettivo sostenimento dei costi.
Per gli investimenti con un costo unitario non superiore a 300.000 euro, la procedura è semplificata: l’azienda può optare per una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante.
Termini e modalità di accesso alla piattaforma
Le modalità tecniche per l’invio delle comunicazioni e delle certificazioni verranno definite con successivi decreti direttoriali, che individueranno i termini e le specifiche per l’utilizzo della piattaforma dedicata sul portale del GSE.
La piattaforma fungerà da strumento centrale per la trasmissione delle istanze e il monitoraggio dei flussi, garantendo la verifica della spettanza dell’agevolazione.
I controlli da parte del GSE e dell’AdE e i casi di decadenza del beneficio
Il GSE e l’Agenzia delle Entrate (AdE) effettuano controlli documentali e ispezioni fisiche per verificare l’effettività degli investimenti e l’avvenuta interconnessione degli asset.
La decadenza dall’iperammortamento si verifica qualora vengano meno i requisiti tecnici o in caso di assenza delle certificazioni obbligatorie, quali la perizia asseverata, la certificazione contabile o le attestazioni d’origine “Made in EU”.
La revoca del beneficio scatta anche per il mancato rispetto delle soglie di efficienza per il fotovoltaico o dei criteri di sviluppo stabiliti per il software.
In caso di fruizione indebita, l’amministrazione finanziaria procede al recupero dell’importo non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni tributarie. L’impresa è tenuta a conservare l’intero set documentale, inclusi i documenti di trasporto e le fatture, fino al decimo anno successivo al completamento dell’investimento per garantire la reperibilità dei dati in sede di verifica.
Domande Frequenti (FAQ) sull’Iperammortamento 2026 – 2028
Rientrano nell’agevolazione due categorie di investimenti, come definite dal comma 429 della legge di bilancio 2026,il cui testo ufficiale è consultabile nella Gazzetta Ufficiale:
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beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione digitale, inclusi negli allegati IV e V, a condizione che siano interconnessi ai sistemi aziendali;
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beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, anche a distanza, secondo il decreto legislativo 199/2021.
Sono esclusi investimenti non nuovi o non coerenti con i requisiti tecnici previsti dal decreto attuativo.
L’iperammortamento è valido per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Ai fini dell’agevolazione:
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per i beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione, o quella di trasferimento della proprietà se successiva, secondo l’articolo 109 del TUIR;
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per gli impianti di autoproduzione energetica, conta la data di fine lavori.
Non sono previste proroghe tramite acconti: gli investimenti completati dopo il 30 settembre 2028 restano esclusi.
No. Il decreto chiarisce che ordini e acconti effettuati prima del 1° gennaio 2026 non precludono l’accesso all’iperammortamento, purché:
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la consegna del bene (o la fine lavori, per gli impianti FER) avvenga all’interno della finestra agevolativa;
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siano rispettati tutti i requisiti tecnici, documentali e temporali previsti.
Il requisito “Made in EU” limita l’agevolazione ai beni:
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prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo;
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integralmente ottenuti o sottoposti all’ultima trasformazione sostanziale in UE, secondo l’articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013.
Per i beni materiali, l’impresa deve disporre di:
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un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio, oppure
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una dichiarazione del produttore resa ai sensi del DPR 445/2000.
L’assenza di tale documentazione comporta la decadenza dal beneficio.
Per gli impianti di autoproduzione energetica, l’iperammortamento è ammesso solo per moduli fotovoltaici appartenenti alle classi b) e c) previste dall’articolo 12 del decreto-legge 181/2023.
In particolare:
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moduli con celle prodotte in UE e efficienza minima del 23,5%;
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moduli con celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem, prodotte in UE, con efficienza minima del 24%.
I moduli devono inoltre essere iscritti nel registro ENEA, che certifica origine ed efficienza.
Possono accedere all’iperammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente:
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dalla forma giuridica (società di capitali, società di persone, imprese individuali);
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dalla dimensione dell’impresa;
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dal settore economico di appartenenza.
Il beneficio è riconosciuto per investimenti effettuati nell’ambito dell’attività d’impresa e contabilizzati secondo i criteri previsti dal TUIR, nel rispetto dei requisiti tecnici, temporali e documentali definiti dalla legge di bilancio 2026 e dal decreto attuativo.
L’iperammortamento 2026-2028 prevede una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, articolata per scaglioni in funzione dell’ammontare complessivo degli investimenti effettuati.
In base a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2026 (commi 427-436 della legge 199/2025), la maggiorazione è pari al 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro. Per la quota di investimenti che eccede tale soglia e fino a 10 milioni di euro, la percentuale di maggiorazione scende al 100%, mentre per la parte che supera i 10 milioni di euro è riconosciuta una maggiorazione del 50%, entro il limite massimo complessivo di 20 milioni di euro agevolabili per ciascun beneficiario.
Le aliquote si applicano in modo progressivo alle diverse fasce di investimento e consentono di incrementare il valore fiscalmente deducibile del bene ai fini del calcolo delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria.
