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Trasferte all’estero, partecipazione a fiere internazionali, acquisto di stampi e beni in altri Paesi: si tratta di attività che comportano per le imprese italiane il sostenimento di costi con addebito di IVA estera. Quello che molti imprenditori non sanno è che questa IVA, nella maggior parte dei casi, può essere recuperata. Si tratta di un’opportunità finanziaria concreta, che permette di trasformare un costo in liquidità, ma che richiede procedure specifiche e un’attenzione meticolosa ai dettagli amministrativi.
Ottava e tredicesima direttiva: gli strumenti del recupero
Il recupero dell’IVA assolta all’estero è regolato da due principali strumenti normativi a livello europeo:
- Ottava Direttiva (2008/9/CE): Disciplina il rimborso dell’IVA tra i Paesi membri dell’Unione Europea. Consente a un’impresa italiana di richiedere il rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato UE per spese sostenute in relazione all’esercizio della propria attività.
- Tredicesima Direttiva (86/560/CEE): Regola i rapporti con i Paesi extra-UE, a condizione che esistano accordi di reciprocità con l’Italia (come ad esempio con Svizzera, Norvegia e Regno Unito).
Le tipologie di costi per cui è possibile chiedere il rimborso sono varie e includono, tra le altre, acquisti di beni, come gli stampi, che restano fisicamente nel Paese di acquisto e non vengono introdotti in Italia, spese per alberghi, ristoranti, noleggio veicoli, carburante, accesso a fiere ed eventi e servizi di trasporto.
La procedura: tempistiche e modalità
La richiesta di rimborso per l’IVA assolta in Paesi UE deve essere presentata telematicamente tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate italiana entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. È fondamentale sottolineare che non è necessario attendere la fine dell’anno: le imprese possono presentare le istanze di rimborso con cadenza trimestrale.
Tale ultima opzione è particolarmente vantaggiosa, perché permette di accelerare notevolmente i flussi di cassa e di ottenere rimborsi in maniera più veloce e costante nel corso dell’anno, anziché concentrare tutto in un’unica richiesta annuale. Ciò consente alle imprese di gestire meglio la liquidità e di beneficiare in maniera costante e continuativa del recupero dell’IVA assolta all’estero.
Per i Paesi extra-UE, le procedure variano a seconda dello Stato e spesso richiedono la nomina di un rappresentante fiscale locale e il rispetto di procedure amministrative più complesse.
Documentazione necessaria e errori comuni
Per ottenere il rimborso, è essenziale conservare tutta la documentazione probante, fatture originali in primis. Un errore comune è quello di presentare documentazione incompleta o di non dimostrare adeguatamente il collegamento tra la spesa e l’attività di impresa: in tal caso, diventa cruciale rispondere tempestivamente ai dubbi sollevati dalle amministrazioni fiscali dei Paesi coinvolti allegando tutta la documentazione necessaria a supporto della spesa rimborsabile. Altrettanto importante è verificare che la spesa sia effettivamente deducibile secondo la normativa del Paese estero e che non ricada in categorie di esclusione (come ad esempio i pasti e le bevande in alcuni Paesi).
Non lasciare liquidità sul tavolo
Ogni anno, numerose imprese italiane perdono l’opportunità di recuperare migliaia di euro a causa di scarsa informazione, errori procedurali o superamento delle scadenze. Verificare se la propria impresa ha sostenuto costi con IVA estera e attivare le corrette procedure di rimborso non è un adempimento fiscale, ma una vera e propria azione di gestione finanziaria strategica. Una consulenza specializzata può fare la differenza, garantendo il buon esito della pratica e ottimizzando i tempi di recupero.
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