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Il 4 maggio il ministro Urso ha firmato il decreto attuativo del nuovo iperammortamento 2026-2028. Dopo mesi di attesa che hanno bloccato ordini e decisioni di investimento, la misura entra nella sua fase operativa: aliquote fino al 180%, software di nuovo agevolabile, niente più vincolo europeo. Ma il meccanismo cambia rispetto al passato e chi non parte con il piede giusto rischia di non sfruttare l’opportunità.
Sono passati oltre quattro mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 e le imprese italiane che producono o acquistano macchinari e tecnologia 4.0 hanno vissuto uno dei periodi di incertezza più logoranti degli ultimi anni. La misura c’era – tecnicamente è in vigore dall’1 gennaio 2026 – ma senza decreto attuativo nessuno sapeva con certezza quali beni fossero agevolabili a causa del vincolo Made in EU, come gestire le comunicazioni obbligatorie, come rapportarsi con il GSE.
Il risultato, come ha denunciato pubblicamente Confindustria, è stato che nei primi mesi dell’anno si è verificato un “congelamento degli ordini” che ha pesato in modo diretto sui costruttori di macchine italiani. “Ogni settimana di incertezza è una settimana di investimenti rimandati o bloccati”, ha detto in più di un’occasione Giulia Abruzzese, direttore dell’area Politiche Fiscali di Confindustria.
A rallentare l’iter di pubblicazione del decreto ha contribuito la pur buona promessa, arrivata a inizio febbraio dal viceministro all’Economia Maurizio Leo, di rimuovere il vincolo di provenienza europea sui beni agevolabili – una condizione che, così com’era formulata, avrebbe escluso dall’incentivo molti macchinari con componentistica extraeuropea. La rimozione di quel vincolo è arrivata poi concretamente solo con il DL 38 del 27 marzo 2026.
Il 4 maggio, finalmente, il ministro Adolfo Urso ha firmato il decreto attuativo in concerto con il MEF. Il testo è ora all’esame della Corte dei Conti; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è attesa entro inizio giugno, dopo di che arriveranno i decreti direttoriali che disporranno l’apertura della piattaforma GSE per le comunicazioni, verosimilmente per metà giugno. Non siamo insomma ancora al traguardo, ma è il momento di capire bene come funziona questa misura – e come sfruttarla.
Cosa cambia rispetto ai vecchi piani Transizione 4.0 e 5.0
Il nuovo iperammortamento è decisamente diverso sia dal piano Transizione 4.0 sia dal Transizione 5.0, anche se recupera diversi elementi da entrambi i “genitori”.
Partiamo però dal meccanismo di fondo, che poi è la differenza principale: dal sistema basato sul credito d’imposta si torna alla maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile. In termini pratici l’impresa può dedurre dal reddito imponibile (IRES o IRPEF) più del costo effettivo del bene, riducendo la base imponibile nel corso degli anni di ammortamento.
Le aliquote di maggiorazione sono articolate per scaglioni:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% da 2,5 a 10 milioni;
- 50% da 10 a 20 milioni.
Il tetto complessivo agevolabile è fissato a 20 milioni per ciascun periodo d’imposta. A titolo esemplificativo un’impresa che investe 3 milioni di euro – ad esempio in un centro di lavoro a controllo numerico interconnesso – ammortizzerà fiscalmente 2,5 milioni al 180% (ovvero 4,5 milioni) e 500.000 euro al 100% (ovvero 1 milione): in totale potrà portare in deduzione 5,5 milioni anziché 3, con un risparmio IRES che – a un’aliquota del 24% – si traduce in un beneficio reale di circa 600.000 euro. Il beneficio però si distribuisce nel tempo, seguendo i piani di ammortamento, e non produce un vantaggio immediato sulla liquidità come facevano i crediti d’imposta.
L’altra grande differenza è che mentre con i crediti d’imposta chi si trovava in perdita fiscale poteva comunque compensare il credito maturato scalandolo in qualsiasi pagamento di F24, con l’iperammortamento, in assenza di reddito imponibile capiente, non si riesce a sfruttare l’incentivo.
Tornando alla misura, segnaliamo che è valida per gli investimenti “completati” dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 – il che significa che rientrano nell’agevolazione anche gli ordini avviati nel 2025, purché il bene risulti consegnato e interconnesso entro quella data, ai sensi dell’art. 109 del TUIR.
Torna il software (ma non quello as-a-service)
Tra le novità sostanziali della misura vale la pena partire dalla base dei beni agevolabili contenuti nei nuovi Allegati IV e V della Legge 199/2025, che sostituiscono i vecchi Allegati A e B della legge 232/2016 e introducono beni che non erano presenti o erano trattati diversamente, adeguando l’impianto normativo all’evoluzione tecnologica degli ultimi anni.
Lato hardware segnaliamo la possibilità di sfruttare l’incentivo per aggiornare l’infrastruttura informatica (PC e server) necessaria a far girare macchine e software agevolati. Sul fronte del software, la novità è proprio il ritorno dell’agevolazione dopo lo stop del 2025. L’elenco è molto ricco e arriva a includere anche i sistemi di intelligenza artificiale oltre ai MES, alle piattaforme di gestione integrata della produzione, ai software di simulazione ecc. Chi ha rimandato un investimento in tecnologia software in attesa di questa finestra ha oggi una ragione concreta per accelerare.
Purtroppo però la versione finale del decreto attuativo ha eliminato il chiarimento, previsto nelle bozze precedenti, che consentiva di agevolare anche i software fruiti in modalità as-a-service. Un’esclusione duramente condannata da chi sa che ormai l’80% del software viene venduto in queste modalità.
L’incentivo per le rinnovabili
Un elemento di assoluta novità rispetto ai piani precedenti è l’inclusione degli investimenti nelle fonti di energia rinnovabile tra i beni agevolabili, senza che sia richiesto un investimento trainante in beni 4.0 – condizione invece obbligatoria nel piano Transizione 5.0.
Rientrano nell’incentivo gli impianti per l’autoproduzione di energia da FER destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi i sistemi di stoccaggio. Va però segnalato che, per il fotovoltaico, sono ammissibili solo i moduli che rientrano nelle lettere b) e c) del decreto energia, una tipologia di pannelli ad alta efficienza attualmente fornita solo da 3SUN. Una limitazione che, nella pratica, restringe significativamente l’accesso all’agevolazione per chi intende investire in impianti solari.
La procedura in 5 step
Per accedere ai benefici bisogna utilizzare la piattaforma informatica del GSE. L’accesso avviene tramite SPID o CIE e segue un percorso diviso in tre fasi (più due come vedremo).
Si comincia con la comunicazione preventiva, che serve ad avviare ufficialmente la pratica. In questa fase l’impresa deve trasmettere i dati della struttura produttiva, il tipo di investimenti previsti, le somme stimate e le date in cui i macchinari saranno collegati al sistema aziendale o messi in funzione.
La seconda fase consiste nella conferma dell’investimento e va effettuata entro sessanta giorni da quando il GSE approva la prima comunicazione. In questo passaggio l’azienda deve dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo dei beni, fornendo i dettagli delle fatture o, in caso di leasing, i dati del contratto e dell’ordine d’acquisto. È importante ricordare che in questa fase non è permesso modificare i beni scelti o aumentare gli importi rispetto a quanto dichiarato inizialmente.
La terza fase è la comunicazione di completamento, da inviare una volta che gli investimenti sono conclusi e i beni sono stati tecnicamente interconnessi al sistema di gestione della produzione. Il termine ultimo è fissato per il 15 novembre 2028, con una piccola proroga di venti giorni se il GSE richiede documenti extra. Insieme a questa comunicazione bisogna presentare anche la perizia tecnica e la certificazione contabile.
Il GSE verifica i dati e risponde entro dieci giorni, confermando l’esito o chiedendo integrazioni da inviare entro altri dieci giorni. Bisogna prestare molta attenzione alle scadenze e alle procedure, perché qualsiasi errore comporta la perdita del beneficio.
Il decreto introduce poi due nuovi obblighi annuali per monitorare la spesa: una comunicazione entro il 20 gennaio con i dettagli degli investimenti e dei costi, e una entro il 30 giugno per illustrare il piano di ammortamento delle quote dell’incentivo.
Sul fronte procedurale il decreto prevede l’obbligo della certificazione contabile e della perizia tecnica asseverata per tutti gli investimenti, indipendentemente dall’importo. In precedenza la soglia era fissata a 300.000 euro: sotto quella cifra bastava un’autocertificazione del legale rappresentante.
Una misura che premia chi si organizza
Rispetto all’iperammortamento del vecchio piano Calenda qui – come si è visto – la complessità procedurale è più alta, benché non si arrivi ai livelli del piano transizione 5.0 2024-2025. Ci sono tante comunicazioni, la perizia obbligatoria e – in generale – l’agevolazione richiede una pianificazione fiscale strutturata per essere effettivamente valorizzata.
Detto questo, la misura è la più ambiziosa sul piano degli incentivi all’industria 4.0 degli ultimi anni: sono complessivamente stanziati 9,8 miliardi di euro; la finestra temporale – quasi tre anni – è ampia e permette di programmare investimenti anche di una certa complessità; c’è la possibilità di cumulare la misura con la ZES Unica per il Mezzogiorno e con la Nuova Sabatini, anche se, in caso di cumulo, si prevede l’obbligo di calcolare il valore al netto dei benefici ottenuti dagli altri incentivi.
Vale la pena ricordare che la storia degli incentivi per l’acquisto di beni strumentali – soprattutto di quelli più recenti – insegna una cosa: le imprese che li hanno usati bene non sono quelle che hanno aspettato l’ultimo momento, ma quelle che hanno pianificato per tempo, costruito il piano di investimenti, verificato i requisiti tecnici e scelto i beni giusti. La perizia tecnica, l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione, la verifica dell’Allegato IV: sono passaggi che richiedono visione e pianificazione.
La piattaforma aprirà, come abbiamo visto, non prima di giugno. Il tempo c’è, ma chi aspetta troppo rischia di esporsi a tempi di consegna più lunghi e possibili variazioni della misura, non necessariamente migliorative, come abbiamo avuto modo di sperimentare lo scorso anno.