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EPR Packaging in Europa: come orientarsi tra obblighi normativi e scelte strategiche

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Paolo Intini
Paolo Intini

Director of Fiscal Activity

In questo articolo:

Il principio della Responsabilità Estesa del Produttore applicata agli imballaggi rappresenta oggi uno dei maggiori fattori di trasformazione dei modelli di business in Europa, in ragione della crescente pressione quantitativa esercitata dal settore packaging sui sistemi di gestione dei rifiuti e delle risorse.

Secondo i dati più recenti di Eurostat, nel 2023 nell’Unione Europea sono stati generati 79,7 milioni di tonnellate di rifiuti da imballaggio, pari a circa 177,8 chilogrammi pro capite, un valore che, pur mostrando una lieve riduzione rispetto al 2022, resta sensibilmente superiore ai livelli di dieci anni fa, confermando una crescita strutturale del consumo di imballaggi.

La composizione dei rifiuti evidenzia il peso dominante di carta e cartone, che rappresentano oltre il 40 % del totale, seguiti da plastica, vetro, legno e metalli, con 35,3 chilogrammi di rifiuti da imballaggi plastici generati ogni anno per cittadino europeo, di cui meno della metà viene effettivamente riciclata. Questo quadro quantitativo rende evidente perché il packaging sia diventato uno degli ambiti prioritari dell’azione regolatoria europea e perché l’EPR sia stato individuato come strumento cardine per incidere sulle scelte industriali a monte della filiera.

In questo contesto si inserisce il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che entrerà pienamente in applicazione a partire dal 2026 e che introduce obiettivi vincolanti al 2030 lungo l’intero ciclo di vita del packaging.

Il Regolamento rafforza in modo significativo i target di riciclo degli imballaggi, fissando un obiettivo minimo complessivo pari al 70% entro il 2030 e soglie specifiche per materiale, tra cui l’85% per carta e cartone, il 75% per il vetro, il 55% per la plastica e il 30% per il legno, misurati sulla base del riciclo effettivo e non del solo avvio a trattamento. Accanto a questi obiettivi, vengono introdotte metriche vincolanti di prevenzione, che prevedono la riduzione dei rifiuti da imballaggio pro capite del 5% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2018 e l’obbligo di limitare lo spazio vuoto negli imballaggi per il trasporto e per l’e-commerce a un massimo del 50% del volume complessivo.

Il Regolamento stabilisce inoltre obiettivi specifici di riuso per alcune categorie di imballaggi, in particolare nei settori della logistica e del food service, misurati in termini di quota di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e numero minimo di cicli di utilizzo. Particolare rilievo assumono anche i requisiti di contenuto minimo di materiale riciclato per gli imballaggi in plastica, che dal 2030 prevedono almeno il 30% di plastica riciclata per le bottiglie monouso e per gli imballaggi in PET sensibili al contatto, il 10% per altri imballaggi plastici sensibili al contatto e il 35% per le restanti tipologie, con percentuali destinate ad aumentare entro il 2040.

Parallelamente, viene rafforzato il principio di eco modulazione dei contributi di responsabilità estesa del produttore, collegando l’onere economico a metriche oggettive quali la riciclabilità effettiva, la riusabilità e la qualità della progettazione del packaging.

Per le aziende, questo scenario normativo si traduce nella necessità di integrare la gestione dell’EPR all’interno delle funzioni finance, supply chain e sustainability, adottando una visione trasversale che consenta di governare in modo strutturato la compliance normativa, la tracciabilità dei flussi e l’ottimizzazione dei costi contributivi.

L’EPR Packaging diventa così una leva strategica per anticipare i target al 2030, orientando le scelte di design for recycling e rafforzando la resilienza dei modelli industriali in un contesto di crescente pressione regolatoria e competitiva.

 

Cos’è l’EPR Packaging e perché riguarda tutte le imprese che operano in Europa

La Responsabilità Estesa del Produttore nasce come principio di politica ambientale volto a rendere il sistema economico maggiormente responsabile degli impatti generati dai prodotti immessi sul mercato. Introdotto a livello europeo dalla Direttiva 2008/98/CE, il principio stabilisce che chi immette un prodotto o un imballaggio sul mercato deve contribuire alla gestione del rifiuto che ne deriva, finanziando le attività di raccolta, selezione, riciclo e trattamento.

Nel caso degli imballaggi, l’EPR si traduce in un sistema strutturato di contribuzione economica che accompagna l’imballaggio lungo tutto il suo ciclo di vita attraverso un meccanismo che mira a rendere economicamente visibili i costi ambientali, orientando le decisioni aziendali verso soluzioni di packaging più efficienti e meno impattanti.

Imballaggi, materiali e perimetro dell’obbligo EPR

Dal punto di vista operativo, la normativa distingue tra imballaggi primari, secondari e terziari, una classificazione che ha ricadute dirette sulla rendicontazione EPR.

  • L’imballaggio primario è quello direttamente associato al prodotto e destinato al consumatore finale, in quanto costituisce l’unità di vendita e svolge funzioni essenziali di contenimento, protezione e informazione.
  • L’imballaggio secondario è utilizzato per il raggruppamento di più unità di vendita, facilitando la movimentazione e l’esposizione commerciale, senza essere necessariamente destinato al consumatore finale.
  • Infine, l’imballaggio terziario è funzionale esclusivamente alle esigenze di logistica, stoccaggio e trasporto lungo la filiera e non raggiunge il punto vendita né il consumatore.

Inoltre, è importante evidenziare un elemento chiave del sistema europeo, ossia la neutralità rispetto ai materiali.

Tutti i principali materiali di imballaggio, dalla plastica alla carta, dal vetro ai metalli, fino ai materiali compositi, rientrano nel perimetro dell’EPR.

Questo implica per le imprese la necessità di disporre di dati accurati su peso e composizione degli imballaggi, spesso a livello di singolo prodotto.

Chi è obbligato e perché la mappatura dei flussi è centrale

L’EPR Packaging si applica al soggetto che immette per primo l’imballaggio su un determinato mercato nazionale.

Questo criterio amplia notevolmente il perimetro dei soggetti coinvolti, includendo non solo i produttori materiali, ma anche importatori, titolari di marchio, distributori, operatori della grande distribuzione e piattaforme di e-commerce che operano su scala europea.

Per i gruppi internazionali, la principale complessità risiede nella corretta attribuzione dell’obbligo alla legal entity responsabile in ciascun Paese.

Una mappatura incompleta dei flussi di vendita o una gestione non strutturata delle informazioni può generare errori dichiarativi e richieste retroattive.

 

Un quadro europeo armonizzato, ma sistemi nazionali eterogenei

Pur essendo fondato su un principio comune, l’EPR Packaging è attuato attraverso sistemi nazionali con caratteristiche operative differenti.

Registri, eco organismi, periodicità dichiarative e regimi sanzionatori variano da Paese a Paese, rendendo la compliance un esercizio che deve essere gestito localmente, soprattutto per le imprese attive in più mercati.

Le differenze riguardano aspetti sostanziali, come i canali di vendita coperti, la necessità di nominare rappresentanti autorizzati o fiscali e la gestione delle dichiarazioni retroattive. Un approccio frammentato espone le aziende a rischi economici, operativi e reputazionali, mentre una gestione strutturata consente di anticipare le criticità e di integrare la compliance nei processi decisionali.

Il contesto europeo del settore packaging

Italia

In Italia, il sistema è storicamente basato sul Consorzio Nazionale Imballaggi, che gestisce la contribuzione EPR attraverso un modello consortile maturo e strutturato. L’iscrizione è obbligatoria per tutti i soggetti che immettono imballaggi sul mercato e le dichiarazioni possono avere periodicità diverse in funzione del contributo dovuto.

Francia

La Francia presenta un sistema consolidato di EPR sugli imballaggi domestici, accompagnato da obblighi informativi specifici come il logo Info-tri. Negli ultimi anni, il perimetro applicativo è in progressiva estensione verso il canale professionale, con implicazioni rilevanti per gli operatori esteri.

Germania

La Germania adotta un modello duale che combina il registro pubblico LUCID con l’adesione a eco organismi privati. Il sistema dichiarativo articolato richiede un elevato livello di precisione e aggiornamento continuo dei dati.

Spagna

La Spagna, con il Regio Decreto 1055/2022, ha rafforzato il proprio impianto EPR introducendo nuovi obblighi di registrazione e, in alcuni casi, la nomina di un rappresentante fiscale per i soggetti non stabiliti.

 

Rischi, sanzioni e valore di una gestione proattiva

Le sanzioni per la mancata conformità EPR possono essere significative e includere non solo multe amministrative, ma anche limitazioni operative come il blocco delle vendite o la sospensione degli account sui marketplace.

A questi impatti si aggiunge il rischio reputazionale legato alla pubblicazione delle inadempienze, che può compromettere la fiducia di clienti e partner.

Una gestione proattiva della compliance consente invece di ridurre il rischio, ottimizzare i costi contributivi e migliorare la qualità dei dati a supporto delle decisioni strategiche.

 

Cosa devono fare concretamente le aziende

Per gestire in modo efficace la Responsabilità Estesa del Produttore sugli imballaggi, le aziende devono impostare un percorso strutturato di compliance che integri aspetti commerciali, logistici, amministrativi e di governance dei dati.

L’EPR Packaging richiede infatti una visione trasversale dell’organizzazione e non può essere affrontato come un adempimento isolato. In termini operativi, le attività fondamentali possono essere ricondotte a una sequenza logica di passaggi chiave.

In primo luogo, è necessario mappare i flussi di vendita, al fine di comprendere in quali Paesi avviene l’immissione sul mercato degli imballaggi e quale legal entity ne assume la responsabilità. Questa analisi è particolarmente rilevante per i gruppi internazionali e per gli operatori e-commerce, dove i flussi possono essere articolati e distribuiti su più giurisdizioni.

A valle della mappatura, occorre identificare in modo puntuale il packaging associato ai prodotti, distinguendo tra imballaggi primari, secondari e terziari e rilevando per ciascuno materiali e pesi. Su questa base si rende possibile costruire una reportistica affidabile, coerente con i requisiti informativi richiesti dai diversi sistemi nazionali e dagli eco-organismi, evitando stime approssimative che possono generare incongruenze dichiarative.

Completata la fase di analisi e strutturazione dei dati, le aziende devono procedere con gli adempimenti formali, che includono:
• la nomina di un rappresentante autorizzato o fiscale, ove richiesta dalla normativa nazionale
• la registrazione presso i registri nazionali dei produttori di imballaggi
• l’adesione agli eco-organismi o ai sistemi di responsabilità collettiva previsti nei singoli Paesi

A questi passaggi segue la gestione continuativa della compliance, che si articola nella presentazione delle dichiarazioni periodiche, nel pagamento dei contributi ambientali dovuti e, se necessario, nella gestione della retroattività. Quest’ultimo aspetto assume particolare rilievo in caso di iscrizione tardiva o di errori pregressi e richiede una ricostruzione storica dei dati per regolarizzare le posizioni in modo ordinato, limitando l’impatto economico e il rischio reputazionale.

Il ruolo dell’innovazione: dal digitale al design for recycling

La crescente complessità dei sistemi EPR rende l’innovazione tecnologica un fattore abilitante per una gestione efficiente e sostenibile della compliance. Le soluzioni digitali applicate al cosiddetto packaging intelligente, come sistemi di tracciabilità basati su QR code, RFID o piattaforme integrate di data management, consentono di migliorare la qualità delle informazioni lungo la filiera, semplificare la rendicontazione e ridurre il rischio di errori dichiarativi.

Parallelamente, l’EPR Packaging apre opportunità concrete sul fronte dell’economia circolare, poiché i meccanismi di eco modulazione dei contributi premiano gli imballaggi progettati per essere facilmente riciclabili o riutilizzabili. In questo contesto, il design for recycling non rappresenta soltanto una risposta a un obbligo normativo, ma diventa una leva strategica per ridurre i costi contributivi, migliorare le performance ambientali dei prodotti e rafforzare il posizionamento competitivo dell’azienda.

Governare l’EPR in modo integrato significa quindi trasformare la compliance in uno strumento di innovazione, capace di orientare le scelte progettuali e industriali verso modelli di packaging più efficienti, trasparenti e coerenti con gli obiettivi europei di economia circolare.

 

Dalla compliance alla leva competitiva

Se integrata correttamente nei processi aziendali, la Responsabilità Estesa del Produttore può trasformarsi da obbligo normativo a leva di creazione di valore. La digitalizzazione dei flussi informativi, l’adozione di strumenti avanzati di tracciabilità e l’eco progettazione degli imballaggi permettono di ridurre il contributo EPR attraverso meccanismi di eco modulazione e di rafforzare il posizionamento dell’azienda in termini di sostenibilità.

In questo scenario, l’EPR Packaging diventa un ambito in cui compliance normativa, innovazione e strategia industriale convergono, offrendo alle imprese l’opportunità di anticipare il cambiamento regolatorio e di trasformarlo in un vantaggio competitivo duraturo.

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