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Dichiarazione Annuale IVA: tardiva, omessa, integrativa

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Il 2 maggio 2022 corrisponde al giorno ultimo entro il quale era possibile trasmettere la Dichiarazione Annuale IVA relativa all’anno 2021, in quanto primo giorno lavorativo successivo all’effettiva scadenza (sabato 30 aprile).

Trascorso questo termine, si aprono ora profili di irregolarità, con specifici quadri sanzionatori e procedimenti sanatori.

Dichiarazione IVA annuale tardiva: presentata entro 90 giorni

Il disposto degli articoli 2 e 8 del DPR n. 322/1998 stabilisce che la Dichiarazione IVA presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria si considera valida.

Alla dichiarazione IVA tardiva si applica una sanzione fissa, con una soglia minima di 250€ che viene applicata anche nel caso in cui non siano dovute imposte e con una soglia massima pari a 2.000€.

È fatta salva (si veda la circolare n. 42/E/2016) la possibilità di applicare il ravvedimento operoso sulla sanzione dovuta: in tal caso, e sempre entro i 90 giorni, la sanzione viene ridotta a 25€ (1/10 del minimo), importo da versare con modello F24 utilizzando il codice tributo 8911.

Dichiarazione IVA omessa: presentata oltre 90 giorni

Qualora la trasmissione della Dichiarazione IVA avvenga una volta trascorsi oltre 90 giorni dopo il termine, la stessa si considera omessa (art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998), costituendo comunque titolo per la riscossione dell’imposta che risulta dovuta.

Il quadro sanzionatorio, che prevede la non applicabilità del ravvedimento operoso, si fa più articolato:

  • se la Dichiarazione viene trasmessa entro il termine per la presentazione della Dichiarazione dell’anno successivo (in questo caso, entro il 30 aprile 2023), o comunque prima dell’inizio dell’accertamento da parte dell’Autorità, la sanzione va dal 60% al 120% delle imposte non versate (art. 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997), con un minimo di 200€; laddove queste non siano dovute, si applica una sanzione fissa tra i 150 e i 1.000€;
  • se la Dichiarazione viene trasmessa dopo tale termine, la sanzione va dal 120% al 240% delle imposte non versate, con un minimo di 250€; laddove queste non siano dovute (perché il contribuente ha effettuato esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta) o siano state correttamente versate, si applica una sanzione fissa tra i 250 e i 2.000€.

Dichiarazione IVA integrativa: la procedura

È possibile che il contribuente debba operare una rettifica o un’integrazione della Dichiarazione: in tal caso, si rende necessaria la trasmissione di una nuova Dichiarazione completa di tutte le sue parti, la Dichiarazione IVA Integrativa.

Presupposto necessario, ovviamente, è che si sia validamente presentata la Dichiarazione originaria (intendendosi sia quella entro termine, sia quella tardiva entro i 90 giorni successivi).

Se la correzione viene effettuata prima della scadenza dei termini, nel frontespizio della Dichiarazione è necessario selezionare l’opzione “Correttiva nei termini”.

Se la correzione viene invece effettuata oltre i termini, nel frontespizio il contribuente dovrà optare per uno dei seguenti codici:

  • codice 1 (art. 8, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998) se la Dichiarazione integrativa è presentata entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione originaria, “per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile”;
  • codice 2 se la rettifica viene effettuata dal contribuente in seguito a comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione IVA integrativa: le sanzioni

Il quadro sanzionatorio per la dichiarazione IVA integrativa varia a seconda se sia “a favore” o “a sfavore” del contribuente.

Per le Dichiarazioni integrative “a sfavore”, fatto salvo l’obbligo di versare, laddove dovuta, la maggior imposta dovuta e relativi interessi, il quadro sanzionatorio per integrazione effettuata entro 90 giorni dalla scadenza è così strutturato:

  • se la correzione riguarda errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato, il contribuente versa sanzione di 250€ ridotta ad 1/9 (art. 13, comma 1, lettera a-bis, D.Lgs. 472/1997) più sanzione per omesso versamento pari al 30% del dovuto (sanabile con ravvedimento operoso);
  • se la correzione riguarda errori rilevabili in sede di controllo automatizzato, il contribuente versa sanzione per omesso versamento, se dovuto (sanabile con ravvedimento operoso).

Le sanzioni variano nel caso di integrazione effettuata oltre 90 giorni dalla scadenza:

  • se la correzione riguarda errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato, il contribuente versa sanzione pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato (sanabile con ravvedimento operoso); se però non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della Dichiarazione ma irregolarità della stessa la sanzione è determinata dall’art. 8 D. Lgs. 471/1997 (“Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”);
  • se la correzione riguarda errori rilevabili in sede di controllo automatizzato, il contribuente versa sanzione per omesso versamento, se dovuto (sanabile con ravvedimento operoso).

La dichiarazione IVA integrativa “a favore” non comporta l’applicazione di sanzioni. Si richiama tuttavia la Risoluzione n. 82/E/2020, in cui si chiarisce che alla Dichiarazione a favore, che contestualmente integra pure elementi a sfavore, è applicabile la sanzione da 250 a 2.000€: in tale ipotesi, infatti, risulta integrata la violazione sanzionata dal suddetto art. 8 D. Lgs. 471/1997.

Riflessi sull’utilizzo del credito

Le tempistiche di presentazione della dichiarazione IVA hanno effetto anche sulle sorti dell’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione stessa.

Se infatti la Dichiarazione è stata trasmessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso.

Se invece la Dichiarazione è stata trasmessa oltre tale termine, il credito può essere chiesto a rimborso o può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

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