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Agevolazioni 5.0: come finanziare la tua digitalizzazione concretamente

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Le news di Ayming Institute
Agosto 4, 2025

Sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese: è questo l’obiettivo del paradigma 5.0. Il Piano Transizione 5.0 rappresenta l’upgrade in chiave “green” del consolidato Piano Transizione 4.0, per finanziare la digitalizzazione con contestuale efficientamento energetico.

Dopo un lento avvio nel 2024, l’esperienza maturata dai professionisti del settore, le semplificazioni e i potenziamenti introdotti dal legislatore hanno fatto registrare un crescente ricorso alla misura nell’anno 2025, che ha superato di slancio gli 1,5 miliardi di risorse prenotate.

Anche se l’applicazione dell’incentivo è specifica per ogni realtà, ora le imprese possono contare su case studies di successo che dimostrano come accedere al Piano Transizione 5.0 sia fattibile e oggettivamente premiante, grazie alle aliquote elevate.

 

Transizione 5.0: l’accesso semplificato

Fra le modifiche che hanno migliorato notevolmente l’appeal delle agevolazioni 5.0 primeggia la procedura di accesso semplificato in caso di sostituzione di beni obsoleti, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 ed esplicitata nelle FAQ Mimit-GSE aggiornate al 10 aprile 2025.

In linea generale l’incentivo, riconosciuto sottoforma di credito d’imposta, comporta il calcolo della riduzione dei consumi energetici mediante il confronto fra:

  • i consumi energetici annuali conseguibili (valutazione ex ante) e conseguiti (valutazione ex post) tramite investimenti 4.0;
  • i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione.

La quantificazione del risparmio energetico può interessare, a seconda dei casi, l’intera struttura produttiva o il solo processo produttivo coinvolto nell’investimento.

La semplificazione, prevista dall’articolo 38, comma 9-bis, D.L. 19/2024, è esclusivamente di tipo procedurale: viene eliminata la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, assumendo automaticamente, al soddisfacimento di alcuni requisiti, che il risparmio energetico raggiunga il valore target minimo (5% sul processo produttivo, 3% sull’intera struttura produttiva) e che lo mantenga lungo tutto il periodo di sorveglianza di circa 5 anni.

Operativamente ciò significa che i consumi energetici riferibili al bene da sostituire vengono ricavati direttamente dai dati di consumo del bene nuovo, assumendo che il bene vecchio consumi il 5% in più del nuovo. Si accede così all’aliquota minima del 35%, risparmiando però l’onere della dimostrazione del risparmio energetico conseguito.

A livello documentale, invece, non ci sono semplificazioni: resta l’obbligo di allegare alle comunicazioni trasmesse al GSE le certificazioni energetiche ex ante ed ex post.

Sintetizzando, i requisiti per l’accesso semplificato consistono in:

  • presenza di un investimento sostitutivo di un bene strumentale obsoleto, che sia già stato completamente ammortizzato da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda;
  • analogia funzionale del bene nuovo rispetto all’obsoleto nel processo produttivo;
  • miglioramento dell’efficienza energetica, verificabile sulla base di norme di settore o di prassi (la FAQ 4.20 contiene un elenco, esemplificativo ma non esaustivo, di dichiarazioni o report di prova dei costruttori o di certificati di audit rilasciati da organismi accreditati, basati su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale).

Nel complesso, la procedura semplificata consente di beneficiare di un credito d’imposta di intensità pari al:

  • 35% per investimenti complessivi fino a 10 milioni di euro;
  • 5% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

È possibile fruire di maggiori intensità di credito d’imposta, fino al 45%, ricorrendo alla procedura ordinaria di calcolo del risparmio energetico sul processo interessato, o in alternativa, sull’intera struttura produttiva.

 

Massimizzare gli incentivi Transizione 5.0

Come dicevamo, per accedere alle intensità massime del credito d’imposta Transizione 5.0 è necessario quantificare i risparmi energetici dal confronto fra i consumi energetici annuali conseguibili (valutazione ex ante) e conseguiti (valutazione ex post) tramite i nuovi investimenti e i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione.

La riduzione dei consumi energetici deve essere ottenuta grazie a uno o più investimenti in beni strumentali 4.0 e, per massimizzare gli incentivi, deve essere quantificabile:

  • a livello di struttura produttiva interessata dall’investimento, in oltre il 10%;
  • a livello di processi interessati dall’investimento, in oltre il 15%.

Un aiuto concreto al raggiungimento di un sensibile risparmio energetico può provenire dai sistemi c.d. di Power Quality, che hanno la funzione di ridurre i consumi di energia elettrica (FAQ 4.11).

A livello operativo, un aspetto importante da considerare è la corretta base di calcolo rispetto alla quale misurare l’efficientamento energetico:

  • nella generalità dei casi si considerano i consumi energetici registrati nell’esercizio antecedente all’avvio del progetto;
  • nel caso di NewCo., prive di un parametro storico, è necessario fare riferimento ai consumi energetici medi annui relativi a “scenari controfattuali”;
  • nel caso di integrazione di un processo produttivo esistente con un nuovo bene, anche se basato su tecnologie produttive differenti, o con una nuova linea della stessa struttura produttiva si può confrontare l’indicatore di prestazione energetica del bene/linea da integrare con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori dei beni preesistenti costituenti il processo;
  • nel caso di integrazione del processo produttivo con una nuova linea all’interno di una diversa struttura produttiva dell’impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto dalla media degli indicatori delle linee preesistenti.

È evidente che l’accesso in via ordinaria all’incentivo comporta stime, misurazioni e analisi di competenza di soggetti altamente qualificati in materia quali:

  • Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  • ingegneri e periti industriali e periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

La procedura di calcolo ordinaria consente di beneficiare di un credito d’imposta d’intensità:

  • dal 35% fino al 45% per investimenti complessivi fino a 10 milioni di euro;
  • dal 5% fino al 15% per investimenti complessivi oltre i 10 e fino a 50 milioni di euro.

Oltre il risparmio energetico: l’iter di accesso all’incentivo

Il credito d’imposta Transizione 5.0 non è pienamente automatico.

L’iter di accesso è scandito da tre comunicazioni da trasmettere al GSE tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0»:

  • comunicazione preventiva, corredata dalla certificazione energetica ex-ante;
  • comunicazione di avanzamento, attestante gli ordini accettati dal venditore e il pagamento a titolo di acconto di almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 e di almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (entro 30 giorni dalla ricevuta di conferma della prenotazione);
  • comunicazione di completamento, corredata dalla certificazione energetica ex-post (al perfezionamento dell’investimento e comunque entro il 28 febbraio 2026).

Per non perdere l’agevolazione è fondamentale rispettare il termine di effettuazione degli investimenti, che attualmente è fissato al 31 dicembre 2025.

Secondo l’articolo 4, comma 4 del D.M. 24 luglio 2024, il progetto si considera completato alla data di:

  • effettuazione, secondo le regole dell’articolo 109 del Tuir, per gli investimenti in beni 4.0;
  • fine lavori, per gli investimenti in impianti di autoproduzione energia da fonti rinnovabili;
  • sostenimento dell’esame finale, per gli investimenti in formazione 5.0.

 

Consigli per una Transizione 5.0 a portata di Pmi

Cogliere l’opportunità offerta dal Piano Transizione 5.0 richiede alcuni accorgimenti fondamentali.

Le certificazioni hanno un ruolo chiave: la scelta dell’esperto a cui affidarsi e il suo tempestivo coinvolgimento nel progetto di investimento è cruciale per garantire il rispetto del termine ultimo del 31 dicembre 2025 per il completamento dell’investimento e del 28 febbraio 2026 per l’invio della comunicazione finale, nonché per massimizzare i benefici.

Intorno all’incentivo ruota un team di professionisti altamente qualificati, che devono cooperare tra loro in modo coordinato: oltre all’esperto di efficienza energetica, occorre il perito 4.0 per la verifica dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni strumentali trainanti e un revisore legale dei conti per la certificazione dell’effettivo sostenimento dei costi e della loro corrispondenza con la documentazione contabile.

Il rispetto delle scadenze è un fattore di fondamentale rilevanza, soprattutto in prossimità della fine dell’anno: l’impresa in grado di completare il progetto in tempo utile, potrà compensare il suo credito d’imposta, in misura integrale, entro il 31 dicembre 2025!

Un minimo ritardo, al contrario, potrebbe compromettere l’accesso all’incentivo.

 

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