Il cumulo tra le diverse agevolazioni fiscali rappresenta, da sempre, un tema molto delicato.
Se da un lato il cumulo offre indiscussi vantaggi per le imprese, supportandone le strategie di crescita con contributi pubblici di forma e natura diversi, dall’altro lato impone un’accurata conoscenza delle regole e dei limiti, introdotti dalla normativa nazionale ed europea, la cui violazione potrebbe comportare la perdita dei benefici.
Il clima di incertezza che ha caratterizzato negli ultimi anni la cumulabilità fra misure agevolative finanziate con risorse del P.N.R.R. e altri incentivi, ha orientato molte imprese a un approccio cauto e timoroso al cumulo.
L’incertezza oggi può essere considerata superata ed è possibile cumulare senza rischio di incorrere in contestazioni?
Il concetto di cumulo fra agevolazioni
Il concetto di cumulo fra agevolazioni si riferisce al finanziamento di differenti quote parte di un unico investimento con forme di sostegno pubblico diverse: crediti d’imposta, contributi a fondo perduto, risparmi d’imposta e finanziamenti agevolati.
La possibilità di cumulo fra misure diverse non è un principio generale dell’ordinamento ma è demandata alle specifiche disposizioni agevolative: alcuni incentivi sono cumulabili liberamente, mentre altri prevedono espressi divieti di cumulo.
Un esempio lampante è l’evoluzione della disciplina in materia di cumulo del credito d’imposta Transizione 5.0, originariamente soggetto a una cumulabilità limitata ad agevolazioni finanziate con fondi nazionali (articolo 11 D.M. 24 luglio 2024) e successivamente liberato da ogni vincolo per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 427, lettera h), Legge 207/2024).
La cumulabilità rappresenta, dunque, la possibilità di combinare sinergicamente contributi e sovvenzioni di varia natura su diverse quote parte del medesimo investimento, nel rispetto del limite di superamento del costo sostenuto o del limite massimo di intensità di aiuto consentito dalle norme europee in materia di Aiuti di Stato.
Nel calcolo del cumulo e nella verifica di non superamento del costo sostenuto è bene tenere presente che alcune discipline agevolative prevedono espressamente l’obbligo di considerare anche il beneficio fiscale derivante dalla non imponibilità del contributo in capo all’impresa.
È il caso dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali Transizione 4.0 e 5.0, le cui rispettive normative prevedono espressamente: “Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto” (articolo 1, comma 1059, Legge 178/2020 per Transizione 4.0 e articolo 38, comma 18 D.L. 19/2024 per Transizione 5.0).
Il divieto di doppio finanziamento
Il divieto di doppio finanziamento è un concetto distinto e complementare a quello di cumulo.
Previsto espressamente in ambito P.N.R.R. dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, evita che un medesimo costo o una sua quota parte sia finanziata due volte con fondi pubblici, anche di diversa natura.
Il divieto di doppio finanziamento si applica nell’ambito delle programmazioni comunitarie dei fondi strutturali europei oltre che a progetti finanziati dal P.N.R.R. e rappresenta un principio generale di sana gestione finanziaria delle risorse pubbliche che impedisce l’indebito arricchimento.
In tali casi il cumulo è applicabile nel rispetto del divieto di doppio finanziamento.
Un esempio intuitivo è contenuto nella circolare Mef 33 del 31 dicembre 2021: “se una misura del P.N.R.R. finanzia il 40% del valore di un bene, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto”.
Il divieto di doppio finanziamento: un esempio chiaro di cumulo dalle Faq Transizione 5.0
Mimit e GSE, in occasione dei chiarimenti forniti sull’ampia cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee, hanno fornito una chiara esemplificazione di applicazione del divieto di doppio finanziamento: “La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili” (Faq Mimit-GSE n. 8.6 ).
L’impresa beneficiaria dovrà, dunque, provvedere, verificata l’assenza di specifici divieti di cumulo, a nettizzare dalla base di calcolo del credito d’imposta 5.0 le ulteriori agevolazioni già fruite sul medesimo investimento.
Esempio:
Investimento pari a euro 100.000,00
Ulteriore agevolazione cumulabile (60%) pari a 60.000,00 euro
Credito d’imposta 5.0 con intensità d’aiuto pari al 35%
Credito d’imposta 5.0 calcolabile come segue: (100.000,00 – 60.000,00) x 35% = 14.000,00 euro.
Le agevolazioni cumulabili fra misure generali e Aiuti di Stato
Nel panorama nazionale ed europeo delle agevolazioni a sostegno degli investimenti d’impresa è fondamentale operare una distinzione netta fra:
- misure non selettive, di carattere generale;
- misure selettive che costituiscono Aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e misure concesse in regime “de minimis”.
Il discrimine fra le due categorie consiste nell’assenza versus esistenza di un carattere di “selettività” della misura, per dimensione, settore economico, localizzazione geografica del beneficiario.
Le misure di carattere generale e non selettive non sono soggette a specifici accorgimenti nel cumulo con altre agevolazioni, se non al rispetto delle regole di cumulo specificatamente applicabili alla misura e del divieto di doppio finanziamento sopra descritti.
Esempi di misure a carattere generale e non selettive:
- crediti d’imposta Transizione 4.0 (risposta Agenzia delle entrate a interpello 157/2021 e 360/2021) e 5.0 (Faq Mimit- Gse n. 8.2)
- crediti d’imposta R&S, Innovazione Tecnologica, Design e ideazione estetica
- regime fiscale Patent Box.
Le misure selettive che costituiscono Aiuti di Stato (potenzialmente dannose per la libera concorrenza nel mercato europeo) sono soggette, nel cumulo con altri Aiuti di Stato, al rispetto dei limiti dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.
Esempi di Aiuti di Stato:
- credito d’imposta ZES unica
- credito d’imposta ZLS
- Nuova Sabatini.
Al contrario, il regime “de minimis” si fonda sul presupposto che gli aiuti concessi entro certi limiti non alterino significativamente la concorrenza e il mercato interno.
Perciò le misure in regime “de minimis” non sono soggette alle regole sugli Aiuti di Stato ma devono essere tracciate cumulandole tra loro, nel rispetto di una soglia triennale di 300.000 euro per “impresa unica” (soglia innalzata dal 1° gennaio 2024 col Regolamento (UE) n. 2023/2831; per alcuni settori si applicano soglie più basse).
Esempi di aiuti in regime “de minimis”:
- Finanziamenti agevolati SIMEST per l’internazionalizzazione
- Contributi per imprese femminili o giovanili Invitalia (es. Programma “ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”)
- Formazione finanziata da fondi interprofessionali (voucher Fondimpresa e Fondirigenti).
Le regole auree del cumulo fra agevolazioni
Beneficiare di una sinergica complementarità fra misure agevolative richiede accurate valutazioni preliminari e una gestione oculata del cumulo: ante investimento, in sede di effettuazione e al momento della rendicontazione.
Ecco le nostre regole auree di corretto cumulo fra agevolazioni:
- Verificare la cumulabilità caso per caso, esaminando le discipline agevolative di ciascuna misura e tenuto conto della natura dell’agevolazione (misura generale o Aiuto di Stato, anche in regime “de minimis”)
- Verificare il rispetto del costo effettivamente sostenuto, tenuto conto, laddove previsto dalla disciplina delle misure, della non imponibilità del contributo ai fini Irpef/Ires e Irap;
- Verificare il rispetto dei limiti massimi di spesa, in caso di Aiuti di Stato;
- Verificare il rispetto del plafond triennale per il regime “de minimis”;
- Verificare, caso per caso, l’applicazione del divieto di doppio finanziamento.
- Acquisire una documentazione dettagliata e garantire la tracciabilità delle informazioni.
Un approccio alla cumulabilità efficace e senza rischi è possibile.
Il monitoraggio costante dell’evoluzione normativa, nazionale e comunitaria, nonché dei documenti di prassi emanati da enti eroganti ed enti accertatori è un elemento cruciale. Prima dell’avvio di un investimento è opportuno vagliare le opportunità sinergiche tra incentivi, contemplandone eventuali limitazioni o divieti. Durante l’investimento è fondamentale il supporto operativo, tecnico e documentale, per non incorrere in violazioni o sforamenti. Ad investimento completato la realizzazione di un fascicolo documentale, idoneo a dimostrare il rispetto delle regole di cumulo, è un fattore determinante per evitare contestazioni.
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