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Distacco di personale: nuovo scenario ai fini IVA

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Il distacco di personale è una pratica diffusa tra le imprese e consente al datore di lavoro (“distaccante”) di trasferire temporaneamente uno più lavoratori dipendenti (“distaccati”) a favore di un soggetto terzo (“distaccatario”) al fine di soddisfare specifiche esigenze. Il rapporto di lavoro resta in capo al distaccante, mentre il distaccatario assume la direzione ed il coordinamento del lavoratore.

Dal 1° gennaio 2025, sotto il profilo IVA, la pratica del distacco di personale ha subìto un radicale cambiamento.

Distacco di personale e IVA: le novità dal 2025

L’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024 (c.d. “Decreto Salva Infrazioni”) – con l’abrogazione dell’art. 8, co. 35, l. n. 67/1988 – ha, di fatto, eliminato il regime di irrilevanza ai fini IVA dei prestiti o distacchi di personale nei quali è previsto esclusivamente il rimborso del solo costo dei lavoratori.

Per l’effetto, pertanto, le operazioni di distacco e prestito di personale sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, anche quando il rimborso è limitato al solo costo del personale.

La nuova disciplina trova applicazione per i distacchi e prestiti di personale stipulati, o rinnovati, dal 1° gennaio 2025. Per le operazioni pregresse, tuttavia, resta valido il principio del legittimo affidamento e, dunque, non sono sanzionati i comportamenti precedenti posti in essere in conformità alla normativa interna (i.e. art. 8, co. 35, l. n. 67/1988) ovvero alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 marzo 2020, resa nella causa C-94/19.

La ratio della riforma: armonizzazione con la normativa UE

La suddetta modifica normativa trova origine nella necessità di uniformare l’ordinamento nazionale all’interpretazione della Corte di Giustizia dell’UE – espressa con la sentenza resa nella causa C-94/19, San Domenico Vetraria S.p.A. – a mente della quale è incompatibile con la Direttiva IVA una norma nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti, sotto il profilo IVA, i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

Pertanto, risultano determinanti due elementi:

  • esistenza di un rapporto sinallagmatico (nesso diretto) tra la prestazione del distacco ed il pagamento;

  • irrilevanza dell’importo del corrispettivo (pari, inferiore o superiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto).

Dubbi interpretativi sulla nuova disciplina IVA

L’abrogazione della disposizione sui distacchi di personale e la relativa disciplina transitoria lasciano comunque spazio a dubbi di natura interpretativa.

Sul punto, autorevole dottrina (cfr. Assonime, circolare n. 4/2025) ritiene sia corretto assoggettare ad IVA solamente la parte delle somme dovute che eccede il rimborso degli oneri retributivi e contributivi.

Diversamente, l’Agenzia delle Entrate (cfr. risposta n. 38/2025) sostiene che “gli importi erogati dalla distaccataria a favore dell’impresa distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest’ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi) dovranno, quindi, essere assoggettati ad imposta”, indipendentemente dalla previsione di un mark up.

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