Il contesto
Il pacchetto ViDA – approvato definitivamente l’11 marzo 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il 25 marzo 2025 – rappresenta una profonda riforma del sistema IVA europeo e si pone l’obiettivo di adeguarlo all’era digitale. Il progetto ViDA contempla tre atti:
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la direttiva n. 2025/516, che modifica la direttiva 2006/112/CE; e
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due regolamenti: il regolamento n. 517/2025 ed il regolamento n. 518/2025, che modificano, rispettivamente, il regolamento d’esecuzione n. 282/2011 ed il regolamento n. 904/2010.
La riforma digitale dell’IVA prevista dalle nuove regole unionali del pacchetto ViDA rivoluziona e armonizza gli adempimenti degli operatori economici e si inserisce in un contesto in continua evoluzione dove negli ultimi decenni abbiamo assistito ad una radicale trasformazione dell’organizzazione produttiva delle imprese che ha inevitabilmente portato alla nascita di un unico mercato globale, caratterizzato da scambi e rapporti commerciali rapidi ed in grado di superare in pochissimo tempo i confini geografici oltre ad ogni tipo di frontiera.
Sicuramente, questa rapida e, per certi aspetti, incontrollata evoluzione ha messo in crisi il sistema dell’IVA che ha visto i propri principi generali in discussione dal momento che l’impianto normativo non era al passo con le sfide dell’economia moderna, sempre più globale e digitale e, pertanto, anche tale sistema è risultato vulnerabile allo sviluppo del commercio elettronico.
Basti pensare che l’IVA è stata introdotta in un’epoca in cui le transazioni consistevano in forniture fisiche tra soggetti che si incontravano in un determinato luogo ed i servizi erano resi all’interno di singoli Stati. Con l’avvento dell’internet si è sviluppato un nuovo mercato che non è vincolato da distanze geografiche e confini, e dove le transazioni avvengono senza un contatto fisico tra le parti e hanno ad oggetto, oltre ai beni ed ai servizi tradizionali, nuovi prodotti forniti interamente online a clienti di cui, nella maggior parte dei casi, si ignora l’identità.
Le finalità del pacchetto ViDA
Nel contesto appena descritto, il pacchetto ViDA si inserisce con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti nelle operazioni transfrontaliere e di ristabilire una concorrenza leale tra operatori economici stabiliti in differenti Stati.
I tre pilastri della riforma ViDA
Digital Reporting and E-invoicing
Il primo pilastro, che rappresenta il cuore della riforma, riguarda la fatturazione elettronica e la comunicazione digitale delle operazioni transfrontaliere.
Dall’entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri possono imporre l’utilizzo della fatturazione elettronica per le transazioni nazionali, senza necessità di richiedere alcuna approvazione preventiva alla Commissione europea. Dal 1° luglio 2030, invece, scatterà l’obbligo della fatturazione elettronica per tutte le operazioni B2B intra UE, con emissione entro 10 giorni dall’evento imponibile o dal ricevimento dell’acconto.
Per quanto concerne gli aspetti prettamente operativi, la fattura elettronica dovrà essere emessa in un formato elettronico strutturato in conformità alla EN 16931: (i) UBL – Universal Business Language; (ii) CII – Cross Industries Invoice e dovrà contenere tutti i dati oggetto degli obblighi di comunicazione digitali (DRR).
Sempre a decorrere da 1° luglio 2030, diventerà obbligatorio il Digital Reporting Requirements (DRR), vale a dire un meccanismo di rendicontazione digitale in tempo reale basata sulla fatturazione elettronica per le imprese che operano a livello transfrontaliero all’interno del mercato dell’UE.
La comunicazione dovrà essere trasmessa all’Amministrazione finanziaria e avrà ad oggetto le cessioni e gli acquisti di beni e servizi B2B all’interno dell’UE e l’obbligo riguarderà tanto il venditore, quanto l’acquirente.
Logica conseguenza dell’introduzione del suddetto adempimento è il venir meno dell’invio degli elenchi riepilogativi INTRASTAT dal 1° luglio 2030.
Platform Economy
Il secondo pilastro mira al rafforzamento del ruolo delle piattaforme digitali nella riscossione dell’IVA in settori specifici come l’hosting e la mobilità.
Con le nuove regole, i gestori delle piattaforme digitali, per i servizi di alloggio e trasporto, sono responsabili della riscossione e del versamento dell’imposta nei casi in cui il fornitore effettivo non comunichi il proprio numero di identificazione IVA e non dichiara al gestore del marketplace l’intenzione di addebitare l’imposta.
Dal 1° luglio 2028, l’opzione per l’applicazione del nuovo regime è facoltativa per gli Stati membri, mentre dal 1° luglio 2030 la regola del fornitore presunto diventerà obbligatoria.
Single VAT Registration
Il pacchetto ViDA si concentra sulla semplificazione della registrazione IVA attraverso l’ampliamento del sistema OSS, che consente alle imprese di registrarsi ai fini IVA in un unico Stato, con una riduzione delle ipotesi di registrazione in più Stati.
Nel dettaglio, il regime OSS potrà essere applicato a:
- le vendite nazionali effettuate da soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro di consumo. È il caso, ad esempio, di un’azienda extra-UE che vende beni da un magazzino sito in uno Stato membro UE ad un privato del medesimo Stato.
Per fare un altro esempio: un fornitore di beni con sede in Francia che ha scorte in Germania e Spagna, per venderle ai consumatori deve registrarsi in ciascuno degli Stati interessati. Con il nuovo sistema, invece, potrà registrarsi una sola volta, con notevoli benefici in termini di semplificazione. - Il trasferimento di stock di beni propri da uno Stato membro ad un altro. I trasferimenti di beni propri, ossia i movimenti di beni senza trasferimento immediato della proprietà (ad esempio, trasferimento presso un proprio magazzino in altro Paese UE), dovranno essere dichiarati tramite l’OSS. Questo porterà ad un graduale superamento delle regole vigenti in materia di call-off stock.
- Le cessioni transfrontaliere di gas naturale, elettricità, riscaldamento e raffreddamento, saranno considerate vendite a distanza e, pertanto, potranno essere dichiarate nel regime dello sportello unico.
Inoltre, è prevista una estensione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge in tutti i casi in cui il fornitore/prestatore non sia stabilito né identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta. Nell’esempio precedente del fornitore francese, nelle ipotesi di cessione ad altri soggetti passivi stabiliti nello Stato membro in cui ha il magazzino con le scorte potrà applicare il reverse charge ed evitare la registrazione.
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