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È tempo di Dichiarazione IVA:

Le novità del Modello 2023

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È tempo di Dichiarazione IVA: le novità del Modello 2023

Come l’eterno ritorno delle stagioni, la ciclicità degli adempimenti fiscali riporta alla nostra attenzione l’adorata Dichiarazione IVA annuale. 

Vediamo quali sono i principali punti su cui bisogna porre attenzione per avere tutte le carte in regola.

 

Il calendario della Dichiarazione IVA 2023

Il modello della Dichiarazione IVA 2023 è stato approvato in via definitiva con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 13 gennaio 2023.

Sia il Modello IVA 2023 che il Modello IVA base 2023 possono essere inviati a partire dal 1° febbraio. 

Quest’anno, bisogna fare attenzione al termine per l’invio: infatti, è da trasmettere entro martedì 2 maggio viste le festività del 30 aprile (domenica) e del 1° maggio (Festa dei lavoratori).

 

Va fatto un discorso diverso, invece, se avete optato per l’invio congiunto di Dichiarazione IVA annuale e Liquidazione Periodica del quarto trimestre: in tal caso sicuramente avrete già proceduto, poiché l’unica condizione per avvalersi di questa possibilità era che l’invio venisse effettuato entro il 28 febbraio. 

Un promemoria a beneficio di tutti: il contribuente che deve presentare entrambi questi adempimenti ha facoltà di inviarli separatamente oppure mediante un’unica trasmissione; chi intende avvalersi di questa semplificazione può evitare la Li.Pe. presentando la sola Dichiarazione IVA, includendo nel quadro VP i dati che avrebbe inserito nella Li.Pe., con l’unica limitazione del suddetto termine anticipato a fine febbraio.

 

Le novità: Dichiarazione precompilata, quadro VO, quadro CS

Entriamo ora nel vivo della Dichiarazione.

La novità più rilevante riguardala Dichiarazione IVA precompilata. I soggetti passivi abilitati possono già modificare, integrare e trasmettere la dichiarazione dallo scorso 15 febbraio. Stiamo parlando di uno strumento che si inserisce in un ampio programma di semplificazione e digitalizzazione fiscale, utile al Fisco, ma anche (se non in primis) ai contribuenti, ai fini di un migliore monitoraggio della correttezza e coerenza dei dati registrati e comunicati all’Agenzia.

Un consiglio a tal proposito: non date per scontato che la precompilata sia già corretta in tutte le sue parti. È l’Autorità stessa che specifica, nel portale “Fatture e Corrispettivi”, che la trasposizione dei dati dei registri “è effettuata applicando (…) dei criteri presunti che devono essere confermati o modificati dall’utente”. In altre parole, nel momento in cui effettuate la convalida dei registri IVA precompilati ve ne assumete la responsabilità, in quanto in quel momento “l’utente afferma, di fatto, che i dati presenti nei registri sono corretti”.

 

Per quanto riguarda il formato della dichiarazione, a differenza di altri anni non erano attese variazioni significative. Per intenderci: di interesse molto settoriale è la modifica relativa al quadro VO, laddove al rigo VO35, riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

 

Più interessante invece l’istituzione del nuovo quadro CS relativo al “contributo straordinario contro il caro bollette”. Ma vediamolo meglio insieme, di che contributo stiamo parlando?

La generosa definizione di “contributo” cela in realtà un prelievo straordinario, dovuto una tantum, effettuato a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.

Introdotto dall’articolo 37 del D.L. 21/2022, il contributo si calcola sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, indicate nelle Li.Pe. del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo è dovuto se almeno il 75% del loro volume d’affari nel 2021 è derivato dalle attività indicate al comma 1, nell’importo del 25% del suddetto incremento a patto che quest’ultimo non sia inferiore al 10% e superiore a 5.000.000 €.

Se sussistono queste condizioni e dovete quindi effettuare i relativi versamenti, dovrete compilare il rigo CS1. Idem per i soggetti che, per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 121, lett. a) e b), della legge n. 197 del 2022, risultino tenuti al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023, ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.

I righi da CS2 a CS10 sono invece riservati ai soggetti passivi del contributo che nel 2022 partecipano a un Gruppo IVA.

Regole generali sempre utili sulla Dichiarazione IVA

Per il resto valgono le solite indicazioni che riportiamo per rinfrescarvi la memoria.

La modalità di invio all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione è esclusivamente telematica: potete quindi effettuarla voi stessi come dichiaranti oppure possono farlo altri soggetti, come un intermediario abilitato (art. 3, comma 3, DPR 322/1998) o società appartenenti al gruppo.

In materia di accertamenti sulla Dichiarazione IVA, l’Autorità è tenuta a notificarvi eventuali avvisi relativi a rettifiche e accertamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avete presentato la dichiarazione, pena la decadenza (art. 57 D.P.R. 633/1972).

Attenzione però: se avete presentato dichiarazione omessa o nulla, l’avviso di accertamento può esservi notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui avreste dovuto presentare la dichiarazione.

Da questo discendono obblighi di conservazione della Dichiarazione a vostro carico. Nell’ipotesi in cui abbiate effettuato direttamente la presentazione telematica, dovrete conservare l’originale della dichiarazione sottoscritta e la comunicazione di avvenuta presentazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in via telematica.

Se invece avete incaricato alla trasmissione telematica un intermediario abilitato o una società del gruppo, in aggiunta dovrete conservare anche l’impegno a trasmettere la dichiarazione che vi ha rilasciato l’incaricato. Fate attenzione che il documento, per quanto possa avere forma libera, deve essere sottoscritto e recare la stessa data riportata nella dichiarazione, nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”. In alcune ipotesi questo può essere sostituito dalla lettera di incarico alla predisposizione e alla presentazione della dichiarazione (vedete circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, par. 4.3).

 

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