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Regimi speciali IVA: MOSS, OSS e IOSS

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Le news di Ayming Institute
Aprile 15, 2022

Dal 1° luglio 2021 l’Unione Europea ha aggiornato le normative riguardanti l’IVA per facilitare la vendita tramite e-commerce. Le modifiche prevedono che il sistema semplificato di identificazione IVA dello sportello unico, detto MOSS (Mini One Stop Shop), relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici (TTE), venga ampliato anche alle vendite online di prodotti e alle prestazioni di servizi non TTE.

L’estensione del MOSS

Il MOSS è stato introdotto nel 2019 come regime IVA opzionale per la vendita di servizi digitali all’interno dell’Unione Europea senza la necessità di registrarsi e di presentare la dichiarazione IVA presso lo Stato membro in cui si opera.

I nuovi regimi speciali previsti per il suo ampliamento sono OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop), che hanno inglobato anche i servizi precedentemente gestiti tramite MOSS: questi fanno parte del nuovo sistema europeo centralizzato e digitale di assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto e mirano a semplificare l’adempimento degli obblighi IVA per le aziende impegnate nella vendita di beni e servizi in Europa a consumatori finali, mediante piattaforme elettroniche.

L’estensione del sistema MOSS alle imprese UE impegnate in attività di e-commerce transfrontaliero permette, dunque, di facilitare l’adempimento degli obblighi IVA e di garantire un mercato più equo all’interno dei confini europei.

I nuovi regimi speciali: OSS e IOSS

OSS (One Stop Shop) semplifica gli adempimenti fiscali relativi alle vendite online verso i Paesi dell’Unione Europea: dal 1° luglio 2021, infatti, le imprese che effettuano vendite B2C online verso l’estero e che superano la soglia di 10.000 euro possono aderire al regime One Stop Shop e liquidare l’IVA dovuta in tutti gli Stati membri tramite un unico versamento.

In base al soggetto aderente, il regime OSS si divide in:

  • regime OSS-UE a cui può aderire il soggetto passivo stabilito e non stabilito in UE per le vendite intracomunitarie a distanza e il soggetto stabilito in UE per tutti i servizi resi a privati consumatori in altro Stato membro dell’UE;
  • regime OSS-non UE a cui può aderire il soggetto passivo non stabilito in UE per la fornitura di servizi resi a privati consumatori in UE.

All’OSS si affianca, come nuovo sistema di assolvimento IVA centralizzato e digitalizzato, l’Import One Stop Shop – IOSS, al quale si può ricorrere per l’importazione di beni di valore non superiore a 150 euro all’interno dell’Unione Europea.

Il contribuente che opta per il regime IOSS deve compilare un’apposita dichiarazione mensile che lo esonera dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA.

A proposito dell’iscrizione allo IOSS, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che “i soggetti extra-Ue possono iscriversi al regime IOSS mediante un rappresentante fiscale, ad eccezione degli Stati con cui valgano accordi di collaborazione. Al momento sono presenti accordi con Norvegia. La registrazione allo IOSS tramite intermediario è comunque consentita a tutti, anche agli operatori stabiliti negli Stati collaborativi”.

Adesione ai nuovi regimi speciali: quali sono i vantaggi

Aderendo ai nuovi regimi speciali, i soggetti e le imprese che vendono prodotti e forniscono servizi a consumatori finali in UE mediante piattaforme elettroniche possono godere dei seguenti vantaggi:

  • sarà sufficiente la partita IVA italiana per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili nei confronti degli acquirenti che si trovano all’interno di uno degli altri 26 Stati membri dell’Unione Europea;
  • sarà sufficiente un’unica dichiarazione elettronica dell’IVA in Italia e di conseguenza un solo pagamento dell’IVA dovuta su tutte le vendite di prodotti e fornitura di servizi;
  • esisterà come unico interlocutore al quale fare riferimento l’Agenzia delle Entrate italiana, anche se le vendite vengono effettuate in altri Paesi dell’Unione Europea.

I vantaggi dei nuovi regimi OSS e IOSS sono evidenti perché evitano ai soggetti destinatari di provvedere alla identificazione fiscale in ciascuno Stato di residenza dei propri acquirenti.

Tuttavia, bisogna far attenzione agli obblighi burocratici previsti per mettersi in regola ed evitare l’esclusione: i soggetti passivi che scelgono di aderire a questi sistemi devono infatti osservare con scrupolo ogni dettaglio in materia di registrazione e adempimenti IVA.

Inoltre, in questo quadro complessivamente migliorativo per il contribuente in termini di facilitazioni nella gestione dell’ecommerce, è da tenere presente che alcune evoluzioni dell’ecommerce quali, per esempio, l’omnicanalità – oggi sempre più diffusa nell’ottica del miglioramento della customer experience – possono inficiare non poco la praticità operativa del regime OSS, oltre a generare rischi di carattere fiscale per chi intende avvalersene per qualsiasi tipologia di flusso.

Il team di Ayming offre un supporto completo per l’adempimento agli obblighi IVA, secondo quanto previsto dalle nuove normative in materia di vendita online e-commerce, grazie all’esperienza maturata in ambito fiscale, e massimizza i vantaggi apportati dall’adesione ai nuovi regimi fiscali.

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