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Stabile organizzazione in Italia, i casi in cui è debitore d’imposta ai fini IVA: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

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Luglio 25, 2023

Stabile organizzazione in Italia, i casi in cui è debitore d’imposta ai fini IVA: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

 

In una recente risposta ad  interpello n. 336 del 1° giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito chi debba essere considerato il debitore d’imposta quando una stabile organizzazione in Italia di un soggetto residente all’estero interviene in un’operazione soggetta a IVA.

Per stabile organizzazione, definita anche “branch” in inglese, si intende una sede o un centro d’affari attraverso cui un’impresa commerciale non residente (un’azienda straniera) esercita la sua attività economica sul territorio dello Stato, quindi produce reddito nel territorio di un’altra nazione.

In generale, chi deve pagare l’IVA è il fornitore che vende beni o offre servizi. Tuttavia, c’è un’eccezione: quando l’imposta è dovuta dal cliente, cioè dal soggetto che riceve i beni o i servizi, attraverso il meccanismo dell’inversione contabile (il cosiddetto “reversecharge”), è il cliente stesso a dover pagare l’IVA anziché il fornitore.

A chiarire la situazione interviene l’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, il quale ai commi 1 e 2 dapprima stabilisce che “l’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili”, quindi i fornitori, ma poi chiarisce che “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari o committenti”.

 

Stabile organizzazione in Italia: la situazione si complica

Le complicazioni avvengono quando è coinvolta una stabile organizzazione in Italia di un soggetto residente all’estero e sono in gioco operazioni di rilevanza territoriale nel nostro Paese.

In questi casi il riferimento è sempre l’art. 17: al comma 5 esclude chiaramente il meccanismo dell’inversione contabile (reverse-charge), che non si applica alle operazioni svolte da soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia.

In questo scenario, cioè per le operazioni svolte da un soggetto estero nei confronti di soggetti passivi residenti (o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), il debitore d’imposta sarà il seguente:

  • se la stabile organizzazione non partecipa direttamente all’operazione, il debitore d’imposta sarà il cessionario o il committente;
  • altrimenti, se la stabile organizzazione partecipa direttamente o è coinvolta nell’operazione, il debitore d’imposta sarà il cedente o il prestatore (la stessa stabile organizzazione).

 

L’importanza della locuzione “per il tramite”

In sostanza, quando bisogna capire chi sia il debitore d’imposta IVA nel caso di una stabile organizzazione coinvolta in Italia, il fattore decisivo è come si interpreta l’espressione “per il tramite“. In altre parole, se la stabile organizzazione (branch) ha un ruolo attivo nell’operazione, allora sarà considerata il debitore d’imposta.

Per chiarire meglio la situazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 336/2023, ha ribadito quanto già detto in precedenza nei documenti di prassi (risposta n. 53/2023 e circolare n. 37/E del 29 luglio 2011). Quindi, è necessario controllare se nel caso specifico si verificano i presupposti previsti dall’articolo 53 del Regolamento UE n. 282/2011.

In particolare, per considerare la stabile organizzazione parte attiva in un’operazione commerciale, è importante considerare i seguenti aspetti:

  • la stabile organizzazione deve essere presente in modo significativo e avere una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche per poter fornire beni o servizi.
  • queste risorse umane e tecniche devono essere utilizzate dallo stesso soggetto estero per operazioni legate alla vendita dei beni o prestazione dei servizi imponibili in tale Stato membro, sia prima che durante l’effettuazione dell’operazione stessa.

È importante notare che il semplice svolgimento di compiti amministrativi di supporto (come la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti) o di attività di marketing non è considerato sufficiente per far diventare la stabile organizzazione parte attiva dell’operazione (o, per dirla in altri termini, il debitore d’imposta).

 

Stabile organizzazione in Italia ai fini IVA: conclusioni

Nell’ultimo caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, la stabile organizzazione è stata considerata debitore d’imposta (e quindi tenuta a emettere fattura nei confronti dei clienti italiani) perché aveva una struttura adeguata di risorse umane e tecniche. Questa stabile organizzazione svolgeva un ruolo attivo e concreto nella definizione dei contratti firmati dalla casa madre e gestiva una parte importante dell’attività dell’azienda.

Nello specifico, l’Amministrazione ha ritenuto che le attività svolte dalla filiale italiana (come la promozione e commercializzazione del servizio, la gestione delle relazioni con i clienti e la redazione dei contratti) fossero strettamente correlate e preparatorie per le prestazioni offerte dalla casa madre. In pratica, la stabile organizzazione contribuiva in modo significativo al successo dell’operazione complessiva.

 

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Articolo di Andrea Spagnoli

Tax Lawyer I VAT & Fiscal

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