Accordi per l’innovazione |
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Periodo di apertura | Apertura prevista per settembre 2025 |
Beneficiari |
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Tipo di agevolazioni |
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Intensità dell’agevolazione | Da determinarsi |
Investimenti/costi ammissibili |
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Regime di Aiuto | Regime di esenzione |
Procedura di accesso | Procedura valutativa negoziale |
Qual è la finalità?
Gli Accordi per l’innovazione sono diretti al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di rilevante impatto tecnologico e in grado di favorire percorsi di innovazione:
- coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea;
- di rilevanza strategica per l’accrescimento della competitività tecnologica di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali.
A chi è rivolto?
Gli Accordi sono rivolti alle imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5), nonché attività di ricerca.
Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti.
Quali agevolazioni offre?
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione.
Rispetto alle precedenti edizioni, in base alle anticipazioni ministeriali, le intensità agevolative saranno inferiori al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale. Il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.
Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto anni – oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto – e nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento avviene a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Non è assistito da forme di garanzia.
Le Regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero – in alternativa – di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.
Sono previste premialità aggiuntive – sotto forma di contributo – in caso di progetti congiunti (collaborazione effettiva) nella misura del 10% per le PMI e gli Organismi di Ricerca e al 5% per le Grandi imprese.
Qualora il valore complessivo dell’agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo superi l’intensità massima stabilita dall’articolo 25 del regolamento GBER, l’importo del contributo diretto alla spesa è ridotto in modo corrispondente.
Le agevolazioni non sono cumulabili – con riferimento alle medesime spese – con altre agevolazioni pubbliche, che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del TFUE o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sugli aiuti “de minimis”.
Quali sono i progetti ammissibili?
Sono ammissibili i progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, a condizione di:
- prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro;
- avere durata non superiore a 36 mesi;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione al MISE.
I progetti devono contemplare lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”.
Di seguito le tecnologie abilitanti richiamate nelle precedenti edizioni nel bando. In base ad anticipazioni, alcune tecnologie non saranno considerate come valide ai fini dell’ammissione al bando 2025:
- Tecnologie di fabbricazione;
- Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche;
- Tecnologie abilitanti emergenti;
- Materiali avanzati;
- Intelligenza artificiale e robotica;
- Industrie circolari;
- Industria pulita a basse emissioni di carbonio;
- Malattie rare e non trasmissibili;
- Impianti industriali nella transizione energetica;
- Competitività industriale nel settore dei trasporti;
- Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
- Mobilità intelligente;
- Stoccaggio dell’energia;
- Sistemi alimentari;
- Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione;
- Sistemi circolari.
L’elenco ufficiale delle tecnologie abilitanti ammissibili al bando sarà reso noto con l’avviso da parte del MIMIT. Il precedente elenco si limita ad elencare le tecnologie ammissibili nelle edizioni precedenti. In base ad anticipazioni, alcune tecnologie non saranno considerate come valide ai fini dell’ammissione al bando 2025.
Qualora i progetti siano presentati congiuntamente da più soggetti, ciascun proponente deve sostenere almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5% in tutti gli altri casi.
Costi agevolabili
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
- personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto, contabilizzati secondo modalità conformi al Decreto Ministeriale 24 gennaio 2018;
- strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; sono ammissibili solo le quote di ammortamento qualora il periodo di utilizzo degli strumenti sia inferiore alla durata del progetto e previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e valutazione positiva del Soggetto gestore;
- servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall’articolo 35 del regolamento (UE) n. 2021/695;
- materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Non sono ammessi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d’uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Ministero.
Quali sono le modalità di accesso?
Ai fini dell’accesso è prevista una procedura valutativa negoziata nelle date che saranno rese note dal MIMIT: perciò è necessario che sia definito l’Accordo quadro per l’innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell’iniziativa.
Nell’Accordo quadro vanno indicati i seguenti elementi: finalità; amministrazioni sottoscrittici; aree di intervento; quadro finanziario, con modalità e tempistiche di versamento; impegni a carico dei soggetti sottoscrittori.
Viene prevista l’immediata presentazione della domanda di agevolazione e del progetto definitivo, in luogo della proposta progettuale di massima. La nuova procedura consentirà di contrarre i tempi di effettiva concessione delle agevolazioni rispetto all’impianto procedurale di cui al DM 24 maggio 2017.
Nel caso in cui la fase di negoziale si concluda con esito positivo, si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione nel quale sono indicati gli impegni a carico dei soggetti sottoscrittori, la misura e la forma delle agevolazioni concedibili per il progetto di ricerca e sviluppo da realizzare.
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