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Crediti di imposta Ricerca e Sviluppo: “non spettanti” o “inesistenti”?

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Ayming Institute
Giugno 29, 2021

Dopo mesi di sospensione a seguito della pandemia, il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 dispone la ripresa dell’attività di contrasto all’evasione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le linee guida indicate nella Circolare 4/E del 7 maggio 2021 evidenziano come i controlli saranno indirizzati in via prioritaria verso i contribuenti che mettono in atto comportamenti fraudolenti, anche attraverso l’utilizzo indebito di crediti d’imposta e altre agevolazioni.

Con riferimento al credito di imposta in ricerca e sviluppo, è possibile individuare due violazioni accertabili: credito di imposta “non spettante” e “inesistente”.

La distinzione non è scevra di risvolti sanzionatori.

Si configura la violazione di credito d’imposta “non spettante” – ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997 – quando il credito è sì “esistente” ma il suo utilizzo avviene in misura superiore a quella spettante e/o in violazione delle modalità di utilizzo normativamente previste.

La sanzione applicata è pari al 30% del credito utilizzato.

Diversamente, il credito d’imposta si definisce “inesistente” quando ne manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la sua esistenza non è riscontrabile mediante controlli automatizzati o basati sul riscontro formale della documentazione.

L’utilizzo di un credito di imposta inesistente è sanzionato – ex art. 13 citato, comma 5 – in misura proporzionale tra il 100% ed il 200% del credito medesimo.

È altresì opportuno precisare che, in caso di crediti ritenuti “inesistenti”, il Legislatore ha anche previsto una specifica deroga agli ordinari termini di accertamento: entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, (ai sensi dell’art. 27, comma 16, del D.L. n. 185 del 2008) al fine di garantire un margine di tempo adeguato al compimento delle verifiche riguardanti l’investimento che ha generato il credito d’imposta.

Nell’ambito della ricerca e sviluppo, spesso le verifiche e le contestazioni da parte degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria hanno riguardato questioni meramente tecniche, avulse dall’interpretazione delle norme fiscali applicabili.

In tempi recenti, l’Agenzia delle Entrate – con la Circolare n. 31/E del 2020 – ha delineato istruzioni operative in materia di ricerca e sviluppo, relativamente alla proposizione degli interpelli per dubbi interpretativi e alle attività di controllo e recupero dei crediti indebitamente fruiti dai contribuenti.

A tal proposito, la Circolare ha precisato che le istanze di interpello aventi ad oggetto esclusivamente la verifica dell’eleggibilità di una determinata attività comportano un accertamento di “natura tecnica”, la cui esclusiva competenza è del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Viceversa, le istanze di interpello che abbiano ad oggetto sia l’ammissibilità delle attività al beneficio, sia questioni di carattere strettamente fiscale sono oggetto di diversa valutazione a seconda che il contribuente alleghi o meno il parere del competente organo in ordine all’inquadramento tecnico dell’attività espletata.

In tale seconda ipotesi, laddove il contribuente alleghi il parere del MISE all’istanza di interpello, quest’ultima dovrà essere considerata ammissibile e istruita secondo le ordinarie modalità operative di cui all’art. 11 della Legge n. 212 del 2000.

Qualora, invece, l’istanza non sia accompagnata dal parere del MISE, stando a quanto afferma l’Agenzia delle Entrate, la risposta avrà ad oggetto esclusivamente l’esame del quesito di carattere fiscale.

Il nuovo indirizzo delineato dalla Circolare trova applicazione con riferimento alle istanze di interpello presentate a partire dalla data sua di pubblicazione – 23 dicembre 2020 – dovendosi per questo ritenere superati i chiarimenti precedenti, in forza dei quali era la stessa Agenzia delle Entrate ad acquisire il preliminare parere tecnico del MISE.

Se da un lato la Circolare afferma che gli “accertamenti tecnici” non rientrano nelle competenze dell’Agenzia delle Entrate – in quanto non in possesso delle competenze tecniche adeguate a rilasciare un parere – dall’altro gli Uffici accertatori possono procedere al recupero del credito d’imposta ritenuto indebitamente compensato, anche senza la previa acquisizione del parere tecnico del MISE, in quanto facoltativo.

Nella maggioranza delle verifiche aventi ad oggetto le attività di ricerca e sviluppo, le contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria riguardano l’ammissibilità delle attività medesime, alla luce dei requisiti previsti dal “Manuale di Frascati”. In tali circostanze, appare quanto meno discutibile qualificare come “inesistente” il credito calcolato su presupposti tecnici erronei: la violazione di utilizzo di “credito inesistente” non può che configurarsi in presenza di un “comportamento fraudolento” da parte del contribuente, come nel caso in cui vengano documentate attività di ricerca e sviluppo mai svolte. È infatti ragionevole ritenere che il contribuente che abbia compensato un credito d’imposta R&S – correttamente esposto in dichiarazione dei redditi, accompagnato dalla relazione illustrativa dei progetti e dalla certificazione del revisore legale dei conti che attesta l’effettività dei costi sostenuti – non ponga in essere alcun “comportamento fraudolento” qualora fornisca, in sede di eventuale verifica, tutta la documentazione comprovante le modalità di calcolo del credito medesimo

Viceversa, nel caso di questioni interpretative – quali ad esempio la lamentata carenza dei requisiti oggettivi previsti ex lege per potere beneficiare dell’agevolazione, o l’insussistenza dei criteri previsti dal Manuale di Frascati – il credito indebitamente compensato non può dirsi “inesistente” ma eventualmente “non spettante”, con le conseguenti minori implicazioni sotto il profilo sanzionatorio.

In conclusione, considerate le differenti conseguenze in termini di sanzioni applicabili, preclusione di misure agevolative e termini di accertamento, appare fondamentale vagliare sulla corretta “qualificazione” delle asserite violazioni contestate dall’Amministrazione finanziaria in sede di verifica.

 

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