Chiudi

Patent Box: come funziona e come richiedere l’agevolazione

Chi siamo > Finanza Agevolata > Patent Box
Patent Box

Patent Box 2024: cos’è

La legge di Bilancio del 2015 (legge 190/2014) ha istituito l’agevolazione Patent Box. Questa misura del piano Industria 4.0, che insieme agli incentivi per i beni strumentali punta ad incrementare la trasformazione digitale delle imprese, promuove lo sviluppo degli intangible attraverso un regime opzionale di tassazione agevolata.

Il Patent Box ha subito una revisione integrale a seguito dell’approvazione del Decreto Fisco e Lavoro e della Manovra di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021).

Nella sua precedente configurazione, infatti, il Patent Box era un regime fiscale opzionale che prevedeva la detassazione del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali protetti da proprietà intellettuale.

Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo regime, che prevede una super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenute con riferimento a determinati beni immateriali maggiorati del 110%: da ciò consegue la possibilità di portare in deduzione 210, a fronte di costi effettivamente sostenuti pari a 100.

È, tuttavia, necessario che le imprese svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione ed allo sviluppo dei beni immateriali da utilizzare – direttamente o indirettamente – nell’ambito dell’attività d’impresa.

L’incentivo è cumulabile al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, anche in relazione ai medesimi costi sostenuti.

Patent Box

Finalità 

La misura ha l’obiettivo di: 

  • favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo; 
  • incentivare la collocazione dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere; 
  • incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia.  

A far tempo dal 22 ottobre 2021 la disciplina di cui all’art. 6 del DL n. 146/2021 abroga integralmente la normativa di cui all’art. 1 commi 37-45 della Legge n. 190/2014 e dell’art. 4 del DL n. 34/2019. Dal 1° gennaio 2022 entrano in vigore le modifiche stabilite dall’art. 1 comma 3 della L. 30 dicembre 2021 n. 234. 

A chi è rivolto il Patent Box?

La misura è rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni, a condizione di svolgere attività di ricerca e sviluppo.  

Possono accedere anche i soggetti che esercitano attività di ricerca e sviluppo anche mediante “contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati“. 

Nel dettaglio, sono beneficiari le persone fisiche che esercitano attività commerciali (art. 55 TUIR), le società di persone e di capitali, cooperative (anche europee), società di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i soggetti ex articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR, quali gli enti pubblici e privati diversi dalle società ed i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio.  

Non possono accedervi le imprese che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario, ovvero in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

Come funziona il Patent Box?

Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione a durata quinquennale, rinnovabile e irrevocabile che prevede una deduzione dei costi di ricerca e sviluppo maggiorati del 110% ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.  

I costi devono essere riferiti alla creazione, sviluppo, accrescimento e mantenimento di beni immateriali, quali software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli.  

Sono, invece, esclusi dal novero dei beni ammissibili i marchi d’impresa ed il know-how aziendale, ovvero processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili 

Sono previste due condizioni 

  • i beni devono essere utilizzati direttamente o indirettamente nell’ambito della propria attività d’impresa; 
  •  i soggetti beneficiari devono svolgere attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione ed allo sviluppo dei beni. 

La predetta attività di ricerca e sviluppo può essere effettuata anche mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa o ne sono controllate.

Patent Box: quali sono i beni immateriali ammessi

Sono oggetto dell’agevolazione i costi – maggiorati del 110% – sostenuti nello svolgimento delle attività rilevanti relative ai seguenti beni immateriali:  

  • software coperto da copyright;
  • brevetti industriali; 
  • disegni e modelli giuridicamente tutelati 
  • due o più beni immateriali di cui sopra legati da un vincolo di complementarietà.  

Per software coperto da copyright si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Sono escluse le idee ed i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma. In caso di concessione in uso del software, l’attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright deve sostanziarsi nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software.   

Per brevetti industriali (concessi) si intendono: (i) i brevetti per invenzione; (ii) i brevetti per modello di utilità; (iii) i brevetti per nuove varietà vegetali; (iv) le topografie di prodotti a semiconduttori; (v) il certificato complementare per prodotti medicinali; (vi) il certificato complementare per prodotti fitosanitari.

Per disegni e modelli giuridicamente tutelati, si intendono: (i) le domande di registrazione di disegni e modelli; (ii) i disegni e modelli registrati; (iii) i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedono i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità; (iv) il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L. 633/41 in materia di diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Il vincolo di complementarietà deve essere tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi. 

Attività rilevanti  

Si intendono rilevanti:  

  • le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 del decreto MISE; 
  • le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del decreto MISE; 
  • le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del decreto MISE; 
  • le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali. 

Nel caso in cui le attività rilevanti siano svolte mediante l’ausilio di contratti di ricerca stipulate con università, enti di ricerca o altri enti, queste devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell’investitore attraverso il proprio personale: il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività rilevanti deve prevedere che il rischio – tecnico e finanziario – di insuccesso sia posto a carico dell’investitore.  

Tutte le attività rilevanti devono essere svolte in strutture situate nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all’Unione europea, ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. 

Costi agevolabili  

  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti; 
  • quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;  
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;  
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti; 
  • spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.  

Le spese vanno contabilizzate nel rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità, rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate – ai fini del calcolo della maggiorazione del 110% – a ciascun periodo di imposta in applicazione dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse. 

Meccanismo premiale o recapture: come funziona

La Legge di bilancio 2022 ha istituito ex novo un meccanismo di “recapture” per consentire il recupero del beneficio non utilizzato fino agli otto anni precedenti all’anno in cui viene ottenuto il titolo di privativa, esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che hanno dato vita al bene immateriale, sulla base di una valutazione ex post. 

Più nel dettaglio, nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali ottiene un titolo di privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, purché non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene effettivamente ottenuto il titolo.  

Nell’ambito del meccanismo premiale sono incluse tra le attività rilevanti anche quelle di:  

  • ricerca fondamentale indicate all’articolo 2, lettera a), del decreto MISE 26 maggio 2020;  
  • ideazione e realizzazione del software protetto da copyright. 

Ai fini delle attività di ricerca fondamentale, si considerano i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa.  

Al contrario, non sono più ammissibili – ai fini della base di calcolo cui applicare la maggiorazione – le spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, rinnovo degli stessi a scadenza, protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

L’incentivo è cumulabile al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, anche in relazione ai medesimi costi sostenuti.  

Con particolare riferimento alla cumulabilità tra il Patent Box ed il Credito d’imposta investimenti R&S, occorre precisare che quest’ultimo è riconosciuto in misura pari al 20% della base di calcolo assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti e che abbiano ad oggetto i medesimi costi.  

Al riguardo, si ritiene che il nuovo Patent Box rientri nel novero «delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti», analogamente a quanto già sostenuto nella Circolare n. 13 del 13 maggio 2022.  

Nel caso in cui il contribuente decida di avvalersi del meccanismo di recapture e abbia già fruito del Credito d’imposta R&S, occorrerà nettizzare la base di calcolo sulla quale viene applicata l’aliquota del 20% per il credito d’imposta di un importo pari al risparmio d’imposta ottenuto dal Patent Box.  

In altri termini, i costi devono esseri assunti al netto di IRES (24%) e IRAP (variabile su base regionale) riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent Box. 

L’applicazione di tale interpretazione ai periodi d’imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d’imposta R&S eventualmente già fruito, senza applicazione di sanzioni e interessi.  

Procedura di accesso  

I soggetti che intendono beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali forniscono comunicazione all’Amministrazione Finanziaria nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento.  

I soggetti che hanno esercitato l’opzione ai sensi della normativa di cui all’art. 1 commi 37-45 della Legge n. 190/2014 e dell’art. 4 del DL n. 34/2019 in data antecedente all’entrata in vigore del nuovo provvedimento – 22 ottobre 2021 –hanno facoltà di aderire al nuovo regime agevolativo previa comunicazione 

La comunicazione deve contenere l’espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura e va trasmessa via PEC o raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime Patent Box. 

Sono, invece, esentati i soggetti che hanno presentato istanze di accesso in conformità all’art. 31-ter del DPR n. 600/1973, rinnovo o abbiano sottoscritto un accordo preventivo a conclusione delle predette procedure. Parimenti esclusi i soggetti che hanno aderito al regime agevolativo di cui all’art. 3 del DL n. 34/2020 e successive modificazioni. 

Patent Box: come accedere

Il team dedicato di Ayming è in grado di aiutare le imprese che possiedono beni immateriali giuridicamente tutelabili ad accedere al Patent Box, massimizzando gli investimenti attraverso la riduzione dal reddito imponibile IRES/IRPEF ed IRAP dell’impresa.

Il processo si articola in tre fasi:

  • Assessment – raccolta preliminare di dati al fine di identificare i beni immateriali ammissibili e i relativi costi;
  • Calcolo effettivo – il calcolo dovrà tenere conto anche della possibilità di cumulare gli incentivi con il credito d’imposta R&S;
  • Documentazione – predisposizione ed inoltro delle comunicazioni previste per accedere alla misura secondo i modelli previsti dall’Agenzia delle Entrate.