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Piano Transizione 5.0: perché non è più attivo nel 2026 e cosa cambia per le imprese

Transizione 5.0

In questo articolo:

Il Piano Transizione 5.0, introdotto nel 2024 come credito d’imposta per efficienza energetica e digitalizzazione, non è più operativo come misura autonoma dal 2026. Con la Legge di Bilancio 2026 cambia strumento: spazio al nuovo iperammortamento. Questo articolo chiarisce le differenze e cosa devono sapere le imprese che avevano avviato domanda.

Cos’è stato il Piano Transizione 5.0 e cosa cambia dal 2026

Il Piano Transizione 5.0 ha rappresentato una delle principali misure di politica industriale introdotte negli ultimi anni per sostenere gli investimenti delle imprese in innovazione ed efficientamento energetico. Inserito all’interno del PNRR, il meccanismo ha previsto, per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025, un credito d’imposta destinato alle aziende che abbiano realizzato progetti di trasformazione digitale ed energetica in grado di garantire una riduzione dei consumi.

La logica della misura era diversa rispetto al tradizionale sistema degli incentivi basati sull’ammortamento fiscale: il beneficio si traduceva infatti in un credito immediatamente compensabile tramite modello F24, con un impatto diretto e rapido sulla liquidità aziendale.

Con la fine del periodo agevolato previsto dal Piano Transizione 5.0, dal 1° gennaio 2026 il quadro cambia nuovamente. Il nuovo regime non prevede più un credito d’imposta “liquido”, ma un beneficio fiscale di natura differita, basato sulla maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni agevolati ai fini IRES o IRPEF.

In pratica, il vantaggio per l’impresa non si traduce più in una compensazione immediata dei tributi, ma in una riduzione progressiva della base imponibile nel corso degli esercizi fiscali, attraverso quote di ammortamento maggiorate.

Cambia anche l’impostazione tecnica della misura. Uno degli elementi distintivi del Piano Transizione 5.0, ossia il vincolo di efficientamento energetico, non rappresenta più un requisito necessario nel nuovo impianto agevolativo. Nel regime 2024-2025, infatti, l’accesso al beneficio era subordinato alla dimostrazione di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o del processo interessato dall’investimento. Dal 2026 questa logica viene superata: il focus torna principalmente sugli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, senza l’obbligo di certificare specifici livelli di risparmio energetico.

Resta quindi una differenza sostanziale tra i due modelli: da un lato una misura straordinaria, fortemente orientata agli obiettivi di transizione energetica del PNRR e caratterizzata da un beneficio immediato; dall’altro un sistema che recupera una struttura più tradizionale di incentivo fiscale legato all’ammortamento.

Le modalità operative definitive, così come eventuali chiarimenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate e del MIMIT, dovranno comunque essere verificati alla luce dei relativi provvedimenti attuativi e documenti ufficiali di prassi.

Vecchio T5.0 vs nuovo regime dal 2026

Elemento Vecchio T5.0 (2024-2025) Nuovo regime dal 2026
Tipo agevolazione Credito d’imposta (fino al 45%) Iperammortamento (maggiorazione costo)
Scaglione ≤ 2,5M€ 35%–45% +180% del costo
Scaglione 2,5–10M€ 15%–25% +100% del costo
Scaglione 10–20M€ 5%–15% +50% del costo
Vincolo energetico Sì – riduzione ≥3%/5% Non più richiesto
Modalità utilizzo Compensazione F24 tramite GSE Deduzione ammortamento IRES/IRPEF
Beni agevolabili All. A e B – L. 232/2016 All. IV e V – Legge di Bilancio 2026
Periodo ammissibile 1/1/2024 – 31/12/2025 1/1/2026 – 31/12/2028

* I livelli del vecchio credito dipendevano dalla percentuale di riduzione energetica raggiunta.

Cosa cambia nei beni agevolabili: dai vecchi Allegati A e B ai nuovi Allegati IV e V

Uno dei cambiamenti più rilevanti introdotti dal nuovo regime riguarda proprio la struttura dei beni agevolabili. Con la Legge di Bilancio 2026 vengono infatti superati i tradizionali Allegati A e B della Legge 232/2016, che avevano rappresentato per anni il riferimento normativo del Piano Industria 4.0 e delle successive evoluzioni Transizione 4.0.

Al loro posto entrano in vigore i nuovi Allegati IV e V, costruiti con una logica differente rispetto al passato. L’impostazione non si basa più esclusivamente su elenchi rigidi di beni e caratteristiche tecniche, ma adotta un approccio più orientato alle funzioni industriali e agli obiettivi operativi degli investimenti.

Le nuove categorie comprendono infatti:

  • Macchinari e sistemi 4.0 per automazione e interconnessione; 
  • Tecnologie dedicate a qualità, efficienza e sostenibilità produttiva
  • Infrastrutture digitali e sistemi di connettività industriale
  • Software, piattaforme e applicazioni avanzate; 
  • Impianti per autoproduzione energetica e fotovoltaico destinato all’autoconsumo

Tra le novità più rilevanti compare anche l’inclusione esplicita delle soluzioni di cybersecurity OT e IT, un tema che nel precedente impianto normativo risultava meno definito. La protezione delle infrastrutture industriali connesse viene ora riconosciuta in modo più chiaro come componente integrante dei processi di digitalizzazione.

Cambia inoltre il quadro relativo alla provenienza dei beni. Con il D.L. 38/2026 viene infatti eliminato il precedente vincolo legato all’origine UE/SEE delle tecnologie agevolabili, ampliando di fatto la platea dei beni potenzialmente incentivabili.

Restano invece escluse alcune categorie che storicamente non rientrano nelle logiche degli incentivi per la trasformazione industriale. Tra queste figurano:

  • PC, notebook e dispositivi informatici ad uso ordinario
  • Stampanti e periferiche da ufficio; 
  • Beni non direttamente collegati ai processi produttivi; 
  • Investimenti già integralmente agevolati attraverso altri strumenti incompatibili con il nuovo regime. 

Anche in questo caso, l’effettiva perimetrazione dei beni ammissibili dovrà essere verificata alla luce dei testi definitivi degli Allegati IV e V e dei successivi chiarimenti interpretativi che saranno pubblicati dal MIMIT e dall’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo meccanismo: l’iperammortamento in sintesi

Dal 1° gennaio 2026 il sistema di incentivazione degli investimenti industriali torna a fondarsi sul meccanismo dell’iperammortamento, superando definitivamente la logica del credito d’imposta introdotta con il Piano Transizione 5.0.

Il nuovo regime consente alle imprese di maggiorare fiscalmente il valore dei beni strumentali agevolabili, aumentando così la quota deducibile ai fini IRES e IRPEF nel corso degli anni di ammortamento.

La misura prevede tre scaglioni di maggiorazione:

  • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • +100% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro
  • +50% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni di euro

In termini pratici, un macchinario acquistato per 1 milione di euro potrà generare una base ammortizzabile fiscalmente pari a 2,8 milioni di euro, grazie alla maggiorazione del 180%. Questo maggiore valore non produce però liquidità immediata, ma viene recuperato progressivamente attraverso minori imposte pagate negli esercizi successivi.

È proprio questa la differenza principale rispetto al Piano Transizione 5.0: il beneficio non viene più utilizzato tramite compensazione F24, ma si distribuisce lungo l’intera durata fiscale del bene, seguendo il relativo piano di ammortamento.

La finestra temporale prevista dalla norma copre gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028, con l’obiettivo di offrire alle imprese un orizzonte pluriennale più stabile rispetto alle precedenti misure straordinarie.

Imprese esodate: cosa prevede il D.L. 38/2026

Tra gli interventi introdotti dal D.L. 38/2026 rientra anche una misura specifica dedicata alle cosiddette “imprese esodate” del Piano Transizione 5.0, ossia quelle aziende che avevano già completato l’iter tecnico previsto dal GSE ma che non sono riuscite ad accedere integralmente al credito d’imposta a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.

La norma riguarda, in particolare, le imprese che:

  • Avevano trasmesso la comunicazione al GSE entro il 27 novembre 2025
  • Avevano ottenuto conferma dell’ammissibilità tecnica del progetto; 
  • Non avevano però beneficiato dell’agevolazione per incapienza del plafond finanziario disponibile. 

Per questi soggetti, il decreto ha riconosciuto un contributo pari al 35% del credito d’imposta originariamente richiesto, nel limite complessivo di 537 milioni di euro per il 2026.

L’importo effettivamente utilizzabile è stato determinato dal GSE, che ha comunicato alle imprese beneficiarie il credito spettante entro il 30 aprile 2026. Dal punto di vista operativo, il credito può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 a partire dal quinto giorno successivo alla comunicazione del GSE e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

La misura riguarda esclusivamente gli investimenti in beni strumentali riconducibili agli Allegati A e B della Legge 232/2016, mentre restano esclusi gli investimenti collegati a:

  • impianti fotovoltaici; 
  • sistemi per autoproduzione o gestione dell’energia; 
  • componenti energetiche che nel Piano Transizione 5.0 costituivano parte integrante dei progetti di efficientamento. 

Si tratta quindi di una disposizione con finalità compensativa, pensata per riconoscere almeno una quota del beneficio alle imprese che avevano già avviato investimenti coerenti con il Piano 5.0 ma che sono rimaste escluse per ragioni esclusivamente finanziarie.

Domande frequenti

Era un credito d’imposta per efficienza energetica + digitalizzazione, attivo nel 2024-2025. Dal 2026 è sostituito da un nuovo meccanismo di iperammortamento con logica e strumento diversi.

Passaggio da credito d’imposta (beneficio liquido, compensazione F24) a iperammortamento (beneficio fiscale differito su IRES/IRPEF); eliminazione del vincolo energetico; nuovi allegati IV e V LB 2026.

Il D.L. 38/2026 prevede il riconoscimento del 35% del credito richiesto, fino a 537M€. Il GSE comunica l’importo entro il 30 aprile 2026. Utilizzo in compensazione F24 entro il 31/12/2026.

Il nuovo iperammortamento (Legge di Bilancio 2026, All. IV e V) è lo strumento principale. Per una mappatura degli incentivi disponibili e cumulabili, contattare Ayming.

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