Chiudi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Piano Transizione 5.0: tutte le novità del credito d’imposta

Chi siamo > News > Le news di Ayming Institute > Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Piano Transizione 5.0: tutte le novità del credito d’imposta

Transizione 5.0: tutti i dettagli del nuovo credito d’imposta

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri approda, finalmente, in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che introduce, il nuovo Piano Transizione 5.0 ed il relativo credito d’imposta. Tema complesso al quale il Legislatore ha dedicato l’articolo 38 del relativo decreto il quale conta ben 21 commi.

Il Piano Transizione 5.0 offre alle imprese italiane la possibilità di beneficiare di importanti agevolazioni finanziarie per gli investimenti effettuati nei settori dell’innovazione e della riduzione dei consumi energetici. In particolare, le imprese che realizzeranno nuovi investimenti nel biennio 2024-2025 potranno godere di un credito d’imposta, il cui importo complessivo ammonta a circa 6,3 miliardi di euro.

Credito d’imposta investimenti 5.0: il ruolo del GSE

Credito d’imposta investimenti 5.0: i requisiti

Transizione 5.0: ampliamento beni ammissibili

Credito d’imposta 5.0: progetti ammissibili

Credito d’imposta 5.0: il nuovo sistema di aliquote

Credito d’imposta 5.0: modalità di fruizione

Credito d’imposta investimenti 5.0: il ruolo del GSE

La novità principale contenuta nella versione definitiva del Decreto, rispetto alle versioni circolate nei giorni scorsi, è data dal ruolo da assoluto protagonista che il Legislatore attribuisce al GSE nella procedura di fruizione del beneficio, cui le imprese dovranno rivolgersi per beneficiare dell’agevolazione.

Queste dovranno infatti, presentare, “in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso”. Il GSE, quindi, una volta verificata la completezza della documentazione ricevuta da ciascuna impresa provvederà a trasmettere al Mimit un elenco delle imprese ammissibili, previa verifica che l’importo complessivo dei progetti ammessi non ecceda il limite di spesa previsto a livello nazionale.

Sarà poi l’impresa ad informare periodicamente il GSE sull’avanzamento dell’investimento ammesso e, quindi, sulla base di tali comunicazioni verrà successivamente determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. Concluso l’investimento, “l’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b”. Infine, sarà ancora il GSE a comunicare all’Agenzia delle entrate, l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del relativo credito d’imposta.

Credito d’imposta investimenti 5.0: i requisiti

La misura è rivolta a tutte quelle imprese che abbiano la propria struttura produttiva nel territorio dello Stato e che effettuino negli anni 2024 e 2025 nuovi investimenti, nell’ambito di progetti di innovazione, in grado di realizzare la riduzione dei consumi energetici richiesta dal Decreto Legge.

In particolare, per poter sfruttare l’agevolazione – che presenta inevitabilmente numerosi punti di contatto con il precedente piano Transizione 4.0 – occorre il congiunto verificarsi delle seguenti condizioni:

  • l’impresa deve aver effettuato un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0, i quali dovranno necessariamente risultare interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • i nuovi beni acquistati dovranno essere inseriti in un progetto di innovazione che sia in grado di portare ad una riduzione dei consumi energetici;
  • la riduzione dei consumi dev’essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento: è prevista una certificazione ex ante e ex post che certifichi il consumo energetico.

Credito d’imposta 5.0: ampliamento dei beni ammissibili

Una delle novità introdotte dal Piano Transizione 5.0 riguarda l’ampliamento delle agevolazioni anche ai sistemi di monitoraggio dei consumi energetici, come:

  • software, sistemi, piattaforme o applicazioni che consentono un monitoraggio continuo dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Transizione 5.0: progetti ammissibili

In sostanza, dunque, il Piano Transizione 5.0 non si sostituisce al precedente 4.0 ma si pone su di un piano parallelo: laddove un investimento in beni 4.0 riesca a soddisfare i requisiti di risparmio energetico previsti dal nuovo Piano Transizione 5.0, lo stesso sarà inevitabilmente attratto dalla sua disciplina. Con due conseguenze di ordine pratico:

  • l’interconnessione dovrà essere inclusa nella certificazione ex post;
  • il credito d’imposta potrà essere fruito in un’unica quota, invece che in tre.

Viceversa, tutti quegli investimenti in beni di cui agli allegati A e B che non generano il risparmio energetico previsto dal Piano Transizione 5.0 rimarranno ancorati all’attuale disciplina.

L’agevolazione è dedicata ai progetti con investimenti in:

  • beni strumentali materiali e immateriali 4.0;
  • sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia;
  • formazione del personale.

In merito all’ autoconsumo e autoproduzione, gli investimenti devono sempre rientrare in un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali.

Quanto, invece, ai moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’UE con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

Le spese per la formazione del personale, invece, sono ammesse solo se erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e soddisfano i requisiti di cui al comma 5 lett. b), art. 40, del D.L. in commento.

Transizione 5.0: il nuovo sistema di aliquote

Il sistema di agevolazione si compone di nove aliquote, premiando maggiormente le PMI.

Nel caso in cui si soddisfino i requisiti di maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181) – , il Piano Transizione 5.0 prevede quanto segue:

  • laddove l’investimento realizzi una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione pari ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote sono pari a:
    • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
  • se l’investimento comporta una riduzione superiore al 6%dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati  le aliquote saranno:
    • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
  • infine, qualora l’investimento generi una riduzione superiore al 10%dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote saranno così incrementate:
    • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Transizione 5.0: aliquote e massimali per 2024-2025

Riduzione consumi energetici

Investimento

Struttura produttiva: dal 3 al 6%

Processi interessati dall’investimento: dal 5 al 10%

Struttura produttiva: dal 6 al 10%

Processi interessati dall’investimento: dal 10 al 15%

Struttura produttiva: superiore al 10%

Processi interessati dall’investimento: superiore al 15%

Fino a 2,5 mln €

35%

40% 45%

Da 2,5 a 10 mln €

15% 20%

25%

Da 10 a 50 mln € 5% 10%

15%

 

Modalità di fruizione del credito d’imposta 5.0

Trascorsi cinque giorni dalla trasmissione da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del relativo credito d’imposta, l’impresa può presentare entro la data del 31 dicembre 2025 il modello F24 per la fruizione del credito. Se l’impresa non ha capienza per fruire dell’intero credito, può riportare in avanti e utilizzare in cinque quote annuali di pari importo l’ammontare non ancora utilizzato.

Il credito, inoltre, non potrà essere oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi fino al superamento del costo sostenuto. L’ultima novità sostanziale è che viene eliminato il divieto di cumulo con altre agevolazioni finanziate con fondi europei, che quindi sono possibili.

È invece, esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi, con il credito d’imposta Transizione 4.0 nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

Il sistema di verifica, richiesto anche dalla Commissione europea, sarà rigoroso. Un valutatore indipendente certificherà ex ante il rispetto dei criteri di ammissibilità, seguito da una certificazione ex post sulla realizzazione degli investimenti conforme al progetto.

 

 

Mostra commenti

Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *